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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39215/2024

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guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sez.

Dist. di Taranto, in data 15/4/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione del Gip di Taranto e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva ad anni cinque, mesi due di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di usura continuata ed aggravata ed estorsione aggravata ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Perelli che, con unico motivo, ha denunziato il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del prevenuto.,9sH

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

I giudici d'appello a pag. 1 hanno chiarito che l'imputato ha personalmente concordato con la pubblica accusa l'accoglimento del solo motivo di gravame concernente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio rinunziando ai restanti motivi afferenti la responsabilità, la qualificazione giuridica, l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dei motivi rinunziati, per tal via espunti dal perimetro cognitivo del giudice d'appello.

Da tanto deriva l'insussistenza di un obbligo motivazionale in relazione alle censure oggetto dell'atto abdicativo e l'impossibilità di dolersene in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, in data 15/4/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione del Gip di Taranto e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva ad anni cinque, mesi due di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di usura continuata ed aggravata ed estorsione aggravata ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Perelli che, con unico motivo, ha denunziato il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del prevenuto.,9sH 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. I giudici d'appello a pag. 1 hanno chiarito che l'imputato ha personalmente concordato con la pubblica accusa l'accoglimento del solo motivo di gravame concernente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio rinunziando ai restanti motivi afferenti la responsabilità, la qualificazione giuridica, l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dei motivi rinunziati, per tal via espunti dal perimetro cognitivo del giudice d'appello. Da tanto deriva l'insussistenza di un obbligo motivazionale in relazione alle censure oggetto dell'atto abdicativo e l'impossibilità di dolersene in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore La Presidente