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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 27643/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata nella Repubblica Dominicana, il 01/03/1983, avverso la sentenza del 19/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Livorno, ex artt. 81 e 385, primo e terzo comma, cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per essersi arbitrariamente allontanata dalla abitazione presso la quale doveva stare agli arresti domiciliari.

2. Nel ricorso presentato dal suo difensore [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'annullamento della sentenza per violazione di legge derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, per vizio della motivazione nel diniego della concessione delle circostanze attenuti generiche e per mancanza di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva.3.

Deve rilevarsi che, come risulta dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Livorno, l'imputata e ricorrente è deceduta il giorno 8 maggio 2024.

4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni pronuncia nel merito, anche di eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384).

Ne deriva, per la cessazione del rapporto processuale, l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata nella Repubblica Dominicana, il 01/03/1983, avverso la sentenza del 19/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Livorno, ex artt. 81 e 385, primo e terzo comma, cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per essersi arbitrariamente allontanata dalla abitazione presso la quale doveva stare agli arresti domiciliari. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'annullamento della sentenza per violazione di legge derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, per vizio della motivazione nel diniego della concessione delle circostanze attenuti generiche e per mancanza di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva.3. Deve rilevarsi che, come risulta dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Livorno, l'imputata e ricorrente è deceduta il giorno 8 maggio 2024. 4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni pronuncia nel merito, anche di eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384). Ne deriva, per la cessazione del rapporto processuale, l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così dec
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