Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16867/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della condanna/ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Milano il 1°/12/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4

I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deductt la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3,

I. 110 del 1975, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo (riconoscimento attenuante comma e applicazione 131 bis cod. pen.) sono manifestamente infondate lin quanto la Corte territoriale - con lo specifico riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti (porto di un martelletto frangivetro, strumento di elevata offensività, nella tasca dei pantaloni), nonché la presenza di precedenti penali, plurimi e specifici e anche di natura violenta, oltre all'essere aduso all'utilizzo di alias- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanziofiatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche -escluse facendo riferimento all ravità dell'episodio, all'elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dall'inverosimile spiegazione resa, e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile/poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della condanna/ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Milano il 1°/12/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deductt la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3, I. 110 del 1975, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo (riconoscimento attenuante comma e applicazione 131 bis cod. pen.) sono manifestamente infondate lin quanto la Corte territoriale - con lo specifico riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti (porto di un martelletto frangivetro, strumento di elevata offensività, nella tasca dei pantaloni), nonché la presenza di precedenti penali, plurimi e specifici e anche di natura violenta, oltre all'essere aduso all'utilizzo di alias- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanziofiatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche -escluse facendo riferimento all ravità dell'episodio, all'elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dall'inverosimile spiegazione resa, e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile/poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 16867/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris