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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07790/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato avverso la misura cautelare del divieto di dimora e di accesso presso l'azienda da questi gestita, in relazione al delitto di furto di acqua potabile pubblica ed ha parimenti dichiarato inammissibile l'appello interposto con il medesimo atto avverso il provvedimento di rigetto da parte del Gip della richiesta di revoca del provvedimento genetico formulata dalla difesa, a seguito dell'interrogatorio di garanzia, essendo l'atto di appello privo di motivi.

Ha osservato il Tribunale che la sospensione dei termini feriali non opera nella fattispecie, poichè l'attuale ricorrente, pur essendo indagato del solo delitto di furto, è inserito nel medesimo procedimento per il quale il PM ha avanzato richiesta di misura cautelare ai sensi dell'art 416 cp a carico di numerosi e diversi indagati,che secondo la tesi di accusa, si associavano per commettere più delitti di furto di acqua potabile; il Tribunale ha precisato che la richiesta era rigettata dal Gip per il delitto associativo, ed invece accolta per i delitti di furto d'acqua attribuiti agli indagati, emettendo misure cautelari. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore lamentando, con unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt 309, 310 cpp e 240 bis disp att cpp.

Il Tribunale non aveva considerato che l'indagato risponde del solo capo di incolpazione relativo al delitto di furto d'acqua, senza collegamento col delitto associativo, contestato ad altri indagati ma non a lui stesso.

Per altro verso ha sottolineato la difesa che il Gip aveva respinto la richiesta per il delitto associativo e, in assenza di impugnazione del PM, doveva considerasi formato il giudicato cautelare, per cui nella procedura di riesame, essendo caduta la fattispecie associativa, non era operativa l'eccezione alla regola della sospensione dei termini feriali prevista per i delitti di criminalità organizzata.

A parere della difesa, per il suindicato motivo ed in assenza di rinunzia alla sospensione dei termini feriali, l'istanza era tempestiva ed il Tribunale neppure avrebbe potuto celebrare l'udienza di riesame. 1.1.Per quanto riguarda la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avverso il rigetto della istanza al Gip di revoca dell'ordinanza genetica, proposta a seguito dell'interrogatorio, il Tribunale avrebbe sbagliato nel qualificarla come appello ex art 310 cpp; l'istanza, infatti, non potrebbe qualificarsi come nuova richiesta di revoca della misura ma sarebbe da considerare come elemento probatorio a prova contraria fornita al Gip per rivisitare il quadro probatorio per ottenere la revoca o modifica della misura applicata.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.Con memoria depositata telematicamente il 7/12/21 il difensore ha replicato alle argomentazioni del PM a sostegno della conclusione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.La questione posta dalla difesa riguarda l'interpretazione della norma di coordinamento del codice di rito di cui all'art 240 bis, che disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale, disponendo, al primo comma, che essa riguarda anche la fase delle indagini preliminari ma non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare qualora essi o i loro difensori vi rinunzino.

Con legge 356/1992 al testo della disposizione è stato inserito il seguente secondo comma: la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

In proposito il ricorrente ripropone l'argomento - già impiegato nella fase di merito in replica all'osservazione del PM secondo la quale il ricorso al riesame era intempestivo,non essendo sospesi i termini ai sensi dell'art 240 bis disp att cpp - dell'inapplicabilità alla fattispecie in esame della predetta eccezione, in quanto il capo di incolpazione per il quale è stata emessa misura cautelare è solo quello di furto pluriaggravato mentre per il delitto associativo la richiesta era stata respinta. 2.Deve, di contro, opinarsi che il Tribunale del riesame ha correttamente interpretato la disposizione di cui all'art 240 bis disp att cpp, per come interpretato dal massimo consesso di questa Corte nella pronunzia citata, secondo la quale allo scopo di ritenere non operante la sospensione dei termini feriali nel corso delle indagini preliminari,pacificamente applicabile anche alle procedure incidentali, occorre tenere in conto non la posizione del singolo indagato e della singola incolpazione ma il delitto contestato nel procedimento, che se relativo alla criminalità organizzata, non soffre la sospensione feriale dei termini, facendo eccezione alla regola stabilita dalle disposizioni che reggono la materia.

Infatti : ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati. (Sez.

U, Sentenza n. 37501 del 15/07/2010 Cc. (dep. 20/10/2010 ) Rv. 247994.

In senso conforme :Sez. 4 - , Sentenza n. 146 del 19/12/2018 Cc. (dep. 03/01/2019 ) Rv. 274830. 2.1 Nel caso in esame — come già annotato — è pacifico che il PM abbia proceduto anche per il delitto associativo finalizzato alla perpetrazione di una pluralità di furti di acqua, tra i cui quello attribuito all'odierno ricorrente, richiedendo per tale reato la misura cautelare, istanza respinta dal Gip, che invece l'ha accolta quanto alla fattispecie di furto. 3.Neppure è condivisibile la seconda critica posta dal difensore inerente la qualificazione come appello dell'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della revoca dell'ordinanza genetica, critica che appare originalmente formulata ma priva di riferimenti normativi e di specifici argomenti a sostegno.

Anche sotto tale profilo l'ordinanza appare corretta, avendo ritenuto inammissibile l'appello in quanto privo di motivi.

In tal senso si è, infatti, già stabilito da questa Corte regolatrice che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt.581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. (Sez. 5, Sentenza n. 9432 del 12/01/2017 Cc. (dep. 27/02/2017 ) Rv. 269098.

Infine non può farsi a meno di notare che la stessa difesa, pur volendo negare il carattere di richiesta di revoca dell'ordinanza genetica all'istanza presentata al Gip e respinta, finisce per qualificarla esplicitamente in tal senso.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 13.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. cribieone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato avverso la misura cautelare del divieto di dimora e di accesso presso l'azienda da questi gestita, in relazione al delitto di furto di acqua potabile pubblica ed ha parimenti dichiarato inammissibile l'appello interposto con il medesimo atto avverso il provvedimento di rigetto da parte del Gip della richiesta di revoca del provvedimento genetico formulata dalla difesa, a seguito dell'interrogatorio di garanzia, essendo l'atto di appello privo di motivi. Ha osservato il Tribunale che la sospensione dei termini feriali non opera nella fattispecie, poichè l'attuale ricorrente, pur essendo indagato del solo delitto di furto, è inserito nel medesimo procedimento per il quale il PM ha avanzato richiesta di misura cautelare ai sensi dell'art 416 cp a carico di numerosi e diversi indagati,che secondo la tesi di accusa, si associavano per commettere più delitti di furto di acqua potabile; il Tribunale ha precisato che la richiesta era rigettata dal Gip per il delitto associativo, ed invece accolta per i delitti di furto d'acqua attribuiti agli indagati, emettendo misure cautelari. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore lamentando, con unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt 309, 310 cpp e 240 bis disp att cpp. Il Tribunale non aveva considerato che l'indagato risponde del solo capo di incolpazione relativo al delitto di furto d'acqua, senza collegamento col delitto associativo, contestato ad altri indagati ma non a lui stesso. Per altro verso ha sottolineato la difesa che il Gip aveva respinto la richiesta per il delitto associativo e, in assenza di impugnazione del PM, doveva considerasi formato il giudicato cautelare, per cui nella procedura di riesame, essendo caduta la fattispecie associativa, non era operativa l'eccezione alla regola della sospensione dei termini feriali prevista per i delitti di criminalità organizzata. A parere della difesa, per il suindicato motivo ed in assenza di rinunzia alla sospensione dei termini feriali, l'istanza era tempestiva ed il Tribunale neppure avrebbe potuto celebrare l'udienza di riesame. 1.1.Per quanto riguarda la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione avverso il rigetto della istanza al Gip di revoca dell'ordinanza genetica, proposta a seguito dell'interrogatorio, il Tribunale avrebbe sbagliato nel qualificarla come appello ex art 310 cpp; l'istanza, infatti, non potrebbe qualificarsi come nuova richiesta di revoca della misura ma sarebbe da considerare come elemento probatorio a prova contraria fornita al Gip per rivisitare il quadro probatorio per ottenere la revoca o modifica della misura applicata. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.Con memoria depositata telematicamente il 7/12/21 il difensore ha replicato alle argomentazioni del PM a sostegno della conclusione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.La questione posta dalla difesa riguarda l'interpretazione della norma di coordinamento del codice di rito di cui all'art 240 bis, che disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale, disponendo, al primo comma, che essa riguarda anche la fase delle indagini preliminari ma non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare qualora essi o i loro difensori vi rinunzino. Con legge 356/1992 al testo della disposizione è stato inserito il seguente secondo comma: la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. In proposito il ricorrente ripropone l'argomento - già impiegato nella fase di merito in replica all'osservazione del PM secondo la quale il ricorso al riesame era intempestivo,non essendo sospesi i termini ai sensi dell'art 240 bis disp att cpp - dell'inapplicabilità alla fattispecie in esame della predetta eccezione, in quanto il capo di incolpazione per il quale è stata emessa misura cautelare è solo quello di furto pluriaggravato mentre per il delitto associativo la richiesta era stata respinta. 2.Deve, di contro, opinarsi che il Tribunale del riesame ha correttamente interpretato la disposizione di cui all'art 240 bis disp att cpp, per come interpretato dal massimo consesso di questa Corte nella pronunzia citata, secondo la quale allo scopo di ritenere non operante la sospensione dei termini feriali nel corso delle indagini preliminari,pacificamente applicabile anche alle procedure incidentali, occorre tenere in conto non la posizione del singolo indagato e della singola incolpazione ma il delitto contestato nel procedimento, che se relativo alla criminalità organizzata, non soffre la sospensione feriale dei termini, facendo eccezione alla regola stabilita dalle disposizioni che reggono la materia. Infatti : ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati. (Sez. U, Sentenza n. 37501 del 15/07/2010 Cc. (dep. 20/10/2010 ) Rv. 247994. In senso conforme :Sez. 4 - , Sentenza n. 146 del 19/12/2018 Cc. (dep. 03/01/2019 ) Rv. 274830. 2.1 Nel caso in esame — come già annotato — è pacifico che il PM abbia proceduto anche per il delitto associativo finalizzato alla perpetrazione di una pluralità di furti di acqua, tra i cui quello attribuito all'odierno ricorrente, richiedendo per tale reato la misura cautelare, istanza respinta dal Gip, che invece l'ha accolta quanto alla fattispecie di furto. 3.Neppure è condivisibile la seconda critica posta dal difensore inerente la qualificazione come appello dell'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della revoca dell'ordinanza genetica, critica che appare originalmente formulata ma priva di riferimenti normativi e di specifici argomenti a sostegno. Anche sotto tale profilo l'ordinanza appare corretta, avendo ritenuto inammissibile l'appello in quanto privo di motivi. In tal senso si è, infatti, già stabilito da questa Corte regolatrice che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt.581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. (Sez. 5, Sentenza n. 9432 del 12/01/2017 Cc. (dep. 27/02/2017 ) Rv. 269098. Infine non può farsi a meno di notare che la stessa difesa, pur volendo negare il carattere di richiesta di revoca dell'ordinanza genetica all'istanza presentata al Gip e respinta, finisce per qualificarla esplicitamente in tal senso. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 13.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. cribieone
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