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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19289/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3520/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Liguria n. 790/03/2015, depositata il 2 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRES-IVA-IRAP 2007.

R.G.

N.3520/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

TL703T500535/2012, notificato il 24 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], recuperava a tassazione, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., i canoni di leasing pagati dalla società e relativi ad una imbarcazione da diporto, nonché, parzialmente, i costi relativi ad una autovettura ad uso promiscuo, in quanto ritenuti non inerenti, per complessivi € 114.495,24, recuperando pertanto a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, la somma suddetta, oltre ad IVA indebitamente detratta per € 3.629,12, e determinando quindi le relative maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed accessori.

2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] questa, con sentenza n. 36/03/2013, depositata il 28 gennaio 2013, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con sentenza n. 790/03/2015, pronunciata il 18 giugno 2015 e depositata in segreteria il 2 luglio 2015, rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi.

Resistecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] .

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G.

N.3520/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata.

La società contribuente , infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.).

Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio.

Spese a cari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3520/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Liguria n. 790/03/2015, depositata il 2 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRES-IVA-IRAP 2007. R.G. N.3520/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TL703T500535/2012, notificato il 24 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], recuperava a tassazione, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., i canoni di leasing pagati dalla società e relativi ad una imbarcazione da diporto, nonché, parzialmente, i costi relativi ad una autovettura ad uso promiscuo, in quanto ritenuti non inerenti, per complessivi € 114.495,24, recuperando pertanto a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, la somma suddetta, oltre ad IVA indebitamente detratta per € 3.629,12, e determinando quindi le relative maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed accessori. 2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] questa, con sentenza n. 36/03/2013, depositata il 28 gennaio 2013, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con sentenza n. 790/03/2015, pronunciata il 18 giugno 2015 e depositata in segreteria il 2 luglio 2015, rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi. Resistecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] . 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G. N.3520/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata. La società contribuente , infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.). Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio. 2. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio. Spese a cari
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