CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 aprile 2023
Cassazione n. 21709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1.Con ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, ha chiesto la correzione dell'errore di fatto di cui alla sentenza n. 1387 del 2022 emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 14.9.2022. Assume che la Corte è giunta alla propria decisione di rigetto del ricorso a causa di un errore di fatto decisivo di tipo percettivo e non avente ad oggetto l'attività di giudizio ed idoneo a riflettersi su quest'ultima intaccando la decisione finale laddove ha ritenuto il reato non ancora estinto per effetto del decorso della prescrizione a causa di errore nel calcolo del termine. Ed, invero, una volta ritenuto che il termine massimo di prescrizione era maturato in data 16 gennaio 2021 e che allo stesso vanno aggiunti giorni 306 di sospensione, il termine non può maturare il 2 aprile 2023. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è fondato. Devono preliminarmente ribadirsi i limiti entro i quali va commisurata la ammissibilità del rimedio giurisdizionale offerto, avverso la sentenza di legittimità, dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Come è stato in diverse occasioni rilevato da questa Corte, lo strumento in questione consente di rimediare alla eventuale adozione di decisioni in sede di legittimità viziate da un errore di fatto ovvero da un errore materiale. Nel fissare la nozione di tali due tipologie di vizio della sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili anche con tale strumento- gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, 25 giugno 2018, n. 29240; Sez 3, 13 ottobre 2017, n. 47316). 2. In ordine alla possibilità di far valere, attraverso lo strumento processuale di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore commesso allorché, pur dichiarata la infondatezza, e non la inammissibilità, della impugnazione proposta in sede di legittimità, la Corte non abbia rilevato la già intervenuta prescrizione del reato per cui era intervenuta condanna, la giurisprudenza di questa Corte ha espresso due differenti indirizzi. Secondo un certo orientamento, infatti, la mancata rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione non è riconducibile all'errore materiale o di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. (Sez. 4, 11 marzo 2009, n. 10781). Si è, infatti, al riguardo osservato - facendo leva sull'estensione logica del concetto di errore di fatto, legittimante il ricorso allo strumento sostanzialmente innpugnatorio di cui sopra - che integra un errore di ordine valutativo, di diritto, non suscettibile di formare oggetto di ricorso straordinario previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen., l'omesso esame, da parte del giudice di legittimità, della questione della prescrizione del reato, non dedotta nel gravame di merito né nel ricorso per cassazione. A tale impostazione se ne è opposta un'altra, secondo la quale integra un errore di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato, causato dalla mancata rilevazione del tempus commissi delicti (Sez. 3, 23 marzo 2010, n. 15683). Analogamente si è espressa questa Corte allorché ha sostenuto che integra errore materiale, che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata rilevazione della avvenuta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 1, 30 ottobre 2009, n. 41918). 3. Ritiene la Corte di dovere aderire a tale secondo indirizzo, in accordo peraltro con la più recente giurisprudenza manifestatasi al riguardo, e di considerare, pertanto, emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.l'omessa pronunzia di estinzione del reato per prescrizione da parte di questa, Corte ogni qualvolta non solo il ricorrente ex art. 625-bis cod. proc. pen. abbia prospettato la questione come derivante da una mero errore percettivo dell'organo giudicante, ma anche in quanto emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca il frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 1, 12 dicembre 2019, n. 50489). 4. Tanto rilevato, si osserva che, quanto al caso di specie, la Corte di cassazione con la ricordata sentenza n. 1387 del 2022 non ha pronunciato la prescrizione del reato per un evidente errore materiale di calcolo, essendo invece corretto l'iter motivatorio secondo cui la prescrizione massima del reato maturava il 16.1.2021 cui poi erano da aggiungere giorni 306 di sospensione. La sentenza viziata deve essere, pertanto, annullata. 5. Dalla revoca della sentenza discende l'obbligo di procedere al giudizio rescissorio. Sul punto è stato affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto". (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221282; Sez. U., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massinnata; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Giori, Rv. 263444 - 01; Sez. 3, n. 29285 del 18/03/2015, Grasso, Rv. 264423 - 01; Sez. 3, n. 15307 del 5.3.2020, Rv. 279754). Deve pertanto revocarsi la sentenza della Terza Sezione di questa Corte n. 138772022 del 14 settembre 2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deve altresì essere annullata senza rinvio la sentenza del Tribunale di Palermo in data 3 novembre 2021 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. revoca la sentenza della Terza Sezione di questa Corte n. 1387/2022 del 14 settembre 2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Palermo in data 3 nov