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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 30719/2024

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 949/2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom iciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres . p.t., e per essa, quale mandataria, doVALUE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2495 / 20 21 d ella Corte d’appello di Bologna , depositata il 28.09.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10 dicembre 2020 , il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo col quale era stato condannato a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed a [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 163.810,10, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del c/c n° 20057604 alla data del 31 luglio 2017.

Il primo giudice osservava che: l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ingiunto era infondata, poiché l’opposta aveva prodotto intimazione del 21 dicembre 2010 (ricevuta il 7 gennaio 2011), idonea ad interrompere il termine decennale di prescrizione; l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus 21 aprile 2004 era del pari infondata, non avendo il Sammartino fornito la prova della nullità del contratto principale; il creditore aveva depositato, nel giudizio di opposizione , copia del contratto di conto corrente del 30 giugno 2003 e degli estratti conto e scalari integrali, dall’inizio del rapporto sino alla chiusura, così superando ogni rilievo dell’intimato in ordine all’insufficienza della documentazione versata in atti nella sede monitoria; di tale documentazione l’ingiunto era già in possesso, in quanto garante e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché socio illimitatamente responsabile.

Sammartino proponeva appello con due motivi.

Con sentenza depositata il 28.9.21, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dal Sammartino osservando che: quanto al primo motivo, il Tribunale aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA] 2 aveva prodotto nel corso della lite sia il contratto di conto corrente sottoscritto il 30 giugno 2003, sia gli estratti conto e gli scalari integrali, dall’inizio del rapporto sino alla sua estinzione, avvenuta con lettera di [OSCURATO:PERSONA] banca s.p.a. del 14 febbraio 2006; le asserzioni del primo giudice trovavano un riscontro sia nei docc. n° 1, 2 e 3 allegati alla comparsa di risposta di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] 2, consistenti nel contratto di apertura del c/c n° 20057604, nell’affidamento di euro 100 mila (accordato lo stesso 30 giugno 2003) ed in quello successivo di euro 70 mila (accordato il 21 aprile 2004),e nei docc. n° 9a e 9b allegati dall’opposta alla memoria ex art. 183, sesto comma, n° 2 c.p.c. depositata in primo grado il 17 marzo 2020; era vero che gli estratti conto sopra menzionati (docc. n° 9a e 9b) partivano dall’inizio del rapporto ed arrivavano sino al 23 marzo 2006, con un saldo passivo di euro 171.667,01, cui si perveniva (dal precedente saldo negativo al 31 dicembre 2005 di euro 233.751,64) grazie alla vendita di Btp al 1° agosto 2014 per un controvalore di euro 66.914,80; era anche vero che l’importo di euro 171.667,01, girato a perdita il 23 marzo 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 9b), non trovava puntuale riscontro nella prima voce dell’estratto conto della sofferenza (allegato [OSCURATO:PERSONA] doc. n° 3), che infatti era pari ad euro 99.902,94; tuttavia, doveva considerarsi che la stessa società debitrice aveva proposto a mezzo del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], un pagamento rateale del debito, con una missiva del 15 giugno 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 6) volto a definire l’esposizione debitoria sussistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] banca pari a circa € 170.000,00, mediante rateizzazione della somma in cinque anni con rata mensile al tasso agevolatoproposto del 2,5%; la banca inviò alla [OSCURATO:SOCIETA] un piano di rientro contenuto nella lettera del 20 giugno 2006 (prevedente rate mensili costanti di euro 3 mila ciascuna, dal 30 giugno 2006 al 30 aprile 2011), sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con firma apparentemente identica a quella dello stesso odierno appellante; era, dunque, evidente che - nonostante la mancata riconciliazione dei saldi contabili tra l’ultimo estratto conto al 23 marzo 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 9b) e l’estratto conto della sofferenza al 1° novembre 2008 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 3) - il credito bancario era pienamente provato anche grazie al riconoscimento contenuto nella dilazione del 20 giugno 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 6); le doglianze dell’appellante concernenti la mancata ammissione della c.t.u. erano pertanto infondate, posto che – a fronte dei menzionati documenti prodotti – spettava all’intimat o individuare le poste degli estratti conto da impugnare; individuazione che invece non era stata fatta con la dovuta precisione, in quanto il Sammartino si era limitato genericamente a dedurre l’insufficienza documentale della banca, peraltro senza nemmeno far rilevare la (sopra descritta) mancata riconciliazione tra l’ultimo estratto conto del c/c ed il primo della sofferenza; quanto all’usura, che lo stesso appellante asseriva essere sopravvenuta (e non originaria), essa - lungi dal comparire nella citazione in opposizione - era stata oggetto di un breve ed indeterminato accenno nella memoria dell’opponente, ex art. 183, sesto comma, n° 2 c.p.c.; la nullità in questione - ammesso e non concesso che i negozi attuativi di accordi anticoncorrenziali fosseronulli e non, invece, fonte di responsabilità risarcitoria (come, invece, aveva affermatoCass. n° 24044/2019) - rimane va il fatto che solo di nullità parziale si sarebbe potuto discorrere nella fattispecie; dato poi che la fideiussione era stata resa non in forma di contratto, ma di dichiarazione unilaterale, l’art. 1419 c.c., avrebbe potuto essere applicato “ in quanto compatibile ” (art. 1323 c . c . ); ne derivava che, non risultando che il garante avrebbe rifiutato il rilascio della fideiussione senza quella partedel contratto colpita da nullità (art 1419 c.c.), l’eccezione formulata dal Sammartino appariva priva di fondamento; nella memoria difensiva finale (depositata dalle parti a seguito dell’ordinanza del 9 luglio 2021), quest’ultimoaveva richiamato l’esito negativo della mediazione, deduce ndo che l’onere di promuoverla era a carico della banca; la mediazione risultava promossa in corso di causa e, una volta esperita, non occorreva indagare se il soggetto che l’avesse promossa fosse l’opponente o l’opposto.

Avverso la suddetta sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., 2697 c.c., 50 d.lgs. 385/95, per aver la Corte d’appelloritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse dimostrato il proprio credito con la documentazione prodotta e per non aver disposto c.t.u. sui tassi usurari.

Al riguardo, il ricorrente lamenta che gli estratti-conto prodotti riportavano le operazioni bancarie sino al 2006, mancando dunque quelle fino al 2017, precludendo ciò l’esatta determinazionedel credito della banca, al netto degli interessi usurari.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2 l. 287/90e dell’art.1419 c.c., nonché del principio di diritto enunciato dall’ordinanza della Cassazione n. 29810/17, per aver la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità della fideiussione omnibusin quanto sottoscritta sulla base dello schema ABI, idonea a costituire un’intesa vietata in contrasto con la normativa Antitrust.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo tende alriesame dei fatti, considerando altresì che la doglianza afferente alla mancata prova del diritto della banca è alquanto generica, contrapponendo una ricostruzione dei fatti alternativa a quella contenuta nella sentenza d’appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il ricorrente si duole genericamente del fatto che la Corte territoriale ha omesso di rilevare la nullità della fideiussione omnibus in quanto sottoscritta sulla base dello schema ABI, idonea a costituire un’intesa vietata in contrasto con la normativa Antitrust.

La doglianza non coglie la ratio decidendi, atteso che il ricorrente non allegala nullità parziale, né che il contratto non sarebbe stato stipulato senza la parte contrattuale che s’assume invalida.

Al riguardo, è stato affermato che lenullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti; in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contrattodi fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali (Cass., n. 20713/2023).

In particolare, il ricorrente non ha censurato la parte della sentenza impugnata nella parte in cui questa ha affermato che non risultava che il garante avrebbe rifiutato il rilascio della fideiussione senza quella parte colpita da nullità (art 1419 cc), sicché sotto questa angolazione il motivo manca di specificità e si rende perciò inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 949/2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom iciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres . p.t., e per essa, quale mandataria, doVALUE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2495 / 20 21 d ella Corte d’appello di Bologna , depositata il 28.09.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10 dicembre 2020 , il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo col quale era stato condannato a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed a [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 163.810,10, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del c/c n° 20057604 alla data del 31 luglio 2017. Il primo giudice osservava che: l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ingiunto era infondata, poiché l’opposta aveva prodotto intimazione del 21 dicembre 2010 (ricevuta il 7 gennaio 2011), idonea ad interrompere il termine decennale di prescrizione; l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus 21 aprile 2004 era del pari infondata, non avendo il Sammartino fornito la prova della nullità del contratto principale; il creditore aveva depositato, nel giudizio di opposizione , copia del contratto di conto corrente del 30 giugno 2003 e degli estratti conto e scalari integrali, dall’inizio del rapporto sino alla chiusura, così superando ogni rilievo dell’intimato in ordine all’insufficienza della documentazione versata in atti nella sede monitoria; di tale documentazione l’ingiunto era già in possesso, in quanto garante e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché socio illimitatamente responsabile. Sammartino proponeva appello con due motivi. Con sentenza depositata il 28.9.21, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dal Sammartino osservando che: quanto al primo motivo, il Tribunale aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA] 2 aveva prodotto nel corso della lite sia il contratto di conto corrente sottoscritto il 30 giugno 2003, sia gli estratti conto e gli scalari integrali, dall’inizio del rapporto sino alla sua estinzione, avvenuta con lettera di [OSCURATO:PERSONA] banca s.p.a. del 14 febbraio 2006; le asserzioni del primo giudice trovavano un riscontro sia nei docc. n° 1, 2 e 3 allegati alla comparsa di risposta di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] 2, consistenti nel contratto di apertura del c/c n° 20057604, nell’affidamento di euro 100 mila (accordato lo stesso 30 giugno 2003) ed in quello successivo di euro 70 mila (accordato il 21 aprile 2004),e nei docc. n° 9a e 9b allegati dall’opposta alla memoria ex art. 183, sesto comma, n° 2 c.p.c. depositata in primo grado il 17 marzo 2020; era vero che gli estratti conto sopra menzionati (docc. n° 9a e 9b) partivano dall’inizio del rapporto ed arrivavano sino al 23 marzo 2006, con un saldo passivo di euro 171.667,01, cui si perveniva (dal precedente saldo negativo al 31 dicembre 2005 di euro 233.751,64) grazie alla vendita di Btp al 1° agosto 2014 per un controvalore di euro 66.914,80; era anche vero che l’importo di euro 171.667,01, girato a perdita il 23 marzo 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 9b), non trovava puntuale riscontro nella prima voce dell’estratto conto della sofferenza (allegato [OSCURATO:PERSONA] doc. n° 3), che infatti era pari ad euro 99.902,94; tuttavia, doveva considerarsi che la stessa società debitrice aveva proposto a mezzo del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], un pagamento rateale del debito, con una missiva del 15 giugno 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 6) volto a definire l’esposizione debitoria sussistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] banca pari a circa € 170.000,00, mediante rateizzazione della somma in cinque anni con rata mensile al tasso agevolatoproposto del 2,5%; la banca inviò alla [OSCURATO:SOCIETA] un piano di rientro contenuto nella lettera del 20 giugno 2006 (prevedente rate mensili costanti di euro 3 mila ciascuna, dal 30 giugno 2006 al 30 aprile 2011), sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con firma apparentemente identica a quella dello stesso odierno appellante; era, dunque, evidente che - nonostante la mancata riconciliazione dei saldi contabili tra l’ultimo estratto conto al 23 marzo 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 9b) e l’estratto conto della sofferenza al 1° novembre 2008 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 3) - il credito bancario era pienamente provato anche grazie al riconoscimento contenuto nella dilazione del 20 giugno 2006 (doc. [OSCURATO:PERSONA] n° 6); le doglianze dell’appellante concernenti la mancata ammissione della c.t.u. erano pertanto infondate, posto che – a fronte dei menzionati documenti prodotti – spettava all’intimat o individuare le poste degli estratti conto da impugnare; individuazione che invece non era stata fatta con la dovuta precisione, in quanto il Sammartino si era limitato genericamente a dedurre l’insufficienza documentale della banca, peraltro senza nemmeno far rilevare la (sopra descritta) mancata riconciliazione tra l’ultimo estratto conto del c/c ed il primo della sofferenza; quanto all’usura, che lo stesso appellante asseriva essere sopravvenuta (e non originaria), essa - lungi dal comparire nella citazione in opposizione - era stata oggetto di un breve ed indeterminato accenno nella memoria dell’opponente, ex art. 183, sesto comma, n° 2 c.p.c.; la nullità in questione - ammesso e non concesso che i negozi attuativi di accordi anticoncorrenziali fosseronulli e non, invece, fonte di responsabilità risarcitoria (come, invece, aveva affermatoCass. n° 24044/2019) - rimane va il fatto che solo di nullità parziale si sarebbe potuto discorrere nella fattispecie; dato poi che la fideiussione era stata resa non in forma di contratto, ma di dichiarazione unilaterale, l’art. 1419 c.c., avrebbe potuto essere applicato “ in quanto compatibile ” (art. 1323 c . c . ); ne derivava che, non risultando che il garante avrebbe rifiutato il rilascio della fideiussione senza quella partedel contratto colpita da nullità (art 1419 c.c.), l’eccezione formulata dal Sammartino appariva priva di fondamento; nella memoria difensiva finale (depositata dalle parti a seguito dell’ordinanza del 9 luglio 2021), quest’ultimoaveva richiamato l’esito negativo della mediazione, deduce ndo che l’onere di promuoverla era a carico della banca; la mediazione risultava promossa in corso di causa e, una volta esperita, non occorreva indagare se il soggetto che l’avesse promossa fosse l’opponente o l’opposto. Avverso la suddetta sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., 2697 c.c., 50 d.lgs. 385/95, per aver la Corte d’appelloritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse dimostrato il proprio credito con la documentazione prodotta e per non aver disposto c.t.u. sui tassi usurari. Al riguardo, il ricorrente lamenta che gli estratti-conto prodotti riportavano le operazioni bancarie sino al 2006, mancando dunque quelle fino al 2017, precludendo ciò l’esatta determinazionedel credito della banca, al netto degli interessi usurari. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2 l. 287/90e dell’art.1419 c.c., nonché del principio di diritto enunciato dall’ordinanza della Cassazione n. 29810/17, per aver la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità della fideiussione omnibusin quanto sottoscritta sulla base dello schema ABI, idonea a costituire un’intesa vietata in contrasto con la normativa Antitrust. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo tende alriesame dei fatti, considerando altresì che la doglianza afferente alla mancata prova del diritto della banca è alquanto generica, contrapponendo una ricostruzione dei fatti alternativa a quella contenuta nella sentenza d’appello. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole genericamente del fatto che la Corte territoriale ha omesso di rilevare la nullità della fideiussione omnibus in quanto sottoscritta sulla base dello schema ABI, idonea a costituire un’intesa vietata in contrasto con la normativa Antitrust. La doglianza non coglie la ratio decidendi, atteso che il ricorrente non allegala nullità parziale, né che il contratto non sarebbe stato stipulato senza la parte contrattuale che s’assume invalida. Al riguardo, è stato affermato che lenullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti; in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contrattodi fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali (Cass., n. 20713/2023). In particolare, il ricorrente non ha censurato la parte della sentenza impugnata nella parte in cui questa ha affermato che non risultava che il garante avrebbe rifiutato il rilascio della fideiussione senza quella parte colpita da nullità (art 1419 cc), sicché sotto questa angolazione il motivo manca di specificità e si rende perciò inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa
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