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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33032/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17532/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilial:a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente — e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, viale Europa 190 presso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 214/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata il 14/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1°/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.La Corte d'appello di Roma, con sentenza n.214/2019, depositata in data 14/1/2019, - in controversia promossa dal [OSCURATO:PERSONA] scarl, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA], per sentire condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di C 32.850,00 portato da un assegno, tratto su [OSCURATO:SOCIETA], originariamente emesso dalla società all'ordine di un socio del circolo, per l'importo di C 330,00, spedito a mezzo posta al destinatario, e che era stato poi alterato, nel nominativo del beneficiario, indicato in tale [OSCURATO:PERSONA], e nell'importo, e negoziato presso [OSCURATO:PERSONA] e quindi addebitato da [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], sul conto corrente della società, oltre interessi compensativi dal 9/1/2008, - ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda attrice nei soli confronti dello Iovino, Ric. 2019 n. 17532 sez.

M1 - ud. 1°-07-2021 -2- rigettando le domande nei riguardi delle altre parti convenute [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particolare, i giudici d'appello, ammessa la produzione del titolo negoziato, in copia conforme, per la prima volta in appello, in quanto documento indispensabile ai fini del decidere, hanno sostenuto che l'assegno non presentava alterazioni e contraffazioni rilevabili ad occhio nudo, nemmeno con la diligenza dell'accorto banchiere e che la banca [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto regolarmente al pagamento del titolo in stanza di compensazione, previa verifica della conformità della sottoscrizione con lo specimen di firma depositato dal legale rappresentante della società correntista, essendo stata operata dall'emittente una prima segnalazione solo nel febbraio 2008, un mese dopo l'addebito effettuato; neppure era ravvisabile una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] avendo essa provveduto ad identificare il beneficiario del titolo, previa esibizione di documento di identità e del codice fiscale.

3. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 2/4/2019, la [OSCURATO:PERSONA] scarl propone ricorso per cassazione, notificato il 31/5-3/6/2019,affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa (che resistono con separati controricorsi, notificati, rispettivamente il 2- 3/7/2019 ed il 9-10/7/2019) e di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese: vi è in atti istanza della ricorrente di rimessione in termini per rinnovare la notifica al medesimo, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e declaratoria di non luogo a provvedere del coordinatore Presidente della Sottosezione Sesta ).

4. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. e/o violazione eio errata applicazione dell'art.1176, Ric. 2019 n. 17532 sez.

M1 - ud. 1°-07-2021 -3- comma 2°, c.c., per avere la Corte di merito statuito sulla base, non dell'originale dell'assegno ma, della fotocopia autenticata dell'originale, estratta dai fascicoli dei procedimenti penali a carico dello Iovino e depositata dalla stessa società appellante, atteso che invece l'esame attento, con eventuale consulenza tecnica, delle possibili alterazioni dell'assegno e della loro rilevabilità o meno doveva necessariamente essere compiuto sull'originale del titolo; con il secondo motivo si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n.3 c.p.c., degli artt.43, comma 2, RD 1736/1933, 1176, comma 2, 1992, comma 2, e 1218 c.c., in punto di esclusione della responsabilità della banca trattaria [OSCURATO:SOCIETA] e d quella negoziatrice [OSCURATO:PERSONA], stante la negligenza della seconda nell'identificazione del soggetto presentatore dell'assegno e della prima nell'esame del titolo, che presentava evidenti alterazioni oltre che altre anomalie (mancanza del timbro della società ed entità dell'importo), in stanza di compensazione. 5.E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Ritenuto che:

6. Tanto premesso, la ricorrente ha, prima dell'adunanza camerale del 1° luglio 2021, rappresentato di avere definito con [OSCURATO:SOCIETA], in via transattiva, la controversia in oggetto, con conseguente rinuncia, ex art.390 c.p.c., per sopravvenuta carenza di interesse, al ricorso notificato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], a spese legali interamente compensate; [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di accettare la rinuncia, notificata dalla ricorrente; la rinuncia è stata notificata via PEC anche alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

7. Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c..

Ric. 2019 ti. 17532 sez.

M1 - ud. 1°-07-2021 -4-

8. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, nel rapporto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], stante la rinuncia della ricorrente e l'accettazione della suddetta contro ricorrente.

9. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, nel rapporto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], considerato l'esito complessivo del giudizio.

Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara le spese integralmente compensate tra le parti .

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso, in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17532/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilial:a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente — e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, viale Europa 190 presso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 214/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata il 14/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1°/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.La Corte d'appello di Roma, con sentenza n.214/2019, depositata in data 14/1/2019, - in controversia promossa dal [OSCURATO:PERSONA] scarl, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA], per sentire condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di C 32.850,00 portato da un assegno, tratto su [OSCURATO:SOCIETA], originariamente emesso dalla società all'ordine di un socio del circolo, per l'importo di C 330,00, spedito a mezzo posta al destinatario, e che era stato poi alterato, nel nominativo del beneficiario, indicato in tale [OSCURATO:PERSONA], e nell'importo, e negoziato presso [OSCURATO:PERSONA] e quindi addebitato da [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], sul conto corrente della società, oltre interessi compensativi dal 9/1/2008, - ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda attrice nei soli confronti dello Iovino, Ric. 2019 n. 17532 sez. M1 - ud. 1°-07-2021 -2- rigettando le domande nei riguardi delle altre parti convenute [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particolare, i giudici d'appello, ammessa la produzione del titolo negoziato, in copia conforme, per la prima volta in appello, in quanto documento indispensabile ai fini del decidere, hanno sostenuto che l'assegno non presentava alterazioni e contraffazioni rilevabili ad occhio nudo, nemmeno con la diligenza dell'accorto banchiere e che la banca [OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto regolarmente al pagamento del titolo in stanza di compensazione, previa verifica della conformità della sottoscrizione con lo specimen di firma depositato dal legale rappresentante della società correntista, essendo stata operata dall'emittente una prima segnalazione solo nel febbraio 2008, un mese dopo l'addebito effettuato; neppure era ravvisabile una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] avendo essa provveduto ad identificare il beneficiario del titolo, previa esibizione di documento di identità e del codice fiscale. 3. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 2/4/2019, la [OSCURATO:PERSONA] scarl propone ricorso per cassazione, notificato il 31/5-3/6/2019,affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa (che resistono con separati controricorsi, notificati, rispettivamente il 2- 3/7/2019 ed il 9-10/7/2019) e di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese: vi è in atti istanza della ricorrente di rimessione in termini per rinnovare la notifica al medesimo, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e declaratoria di non luogo a provvedere del coordinatore Presidente della Sottosezione Sesta ). 4. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. e/o violazione eio errata applicazione dell'art.1176, Ric. 2019 n. 17532 sez. M1 - ud. 1°-07-2021 -3- comma 2°, c.c., per avere la Corte di merito statuito sulla base, non dell'originale dell'assegno ma, della fotocopia autenticata dell'originale, estratta dai fascicoli dei procedimenti penali a carico dello Iovino e depositata dalla stessa società appellante, atteso che invece l'esame attento, con eventuale consulenza tecnica, delle possibili alterazioni dell'assegno e della loro rilevabilità o meno doveva necessariamente essere compiuto sull'originale del titolo; con il secondo motivo si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n.3 c.p.c., degli artt.43, comma 2, RD 1736/1933, 1176, comma 2, 1992, comma 2, e 1218 c.c., in punto di esclusione della responsabilità della banca trattaria [OSCURATO:SOCIETA] e d quella negoziatrice [OSCURATO:PERSONA], stante la negligenza della seconda nell'identificazione del soggetto presentatore dell'assegno e della prima nell'esame del titolo, che presentava evidenti alterazioni oltre che altre anomalie (mancanza del timbro della società ed entità dell'importo), in stanza di compensazione. 5.E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Ritenuto che: 6. Tanto premesso, la ricorrente ha, prima dell'adunanza camerale del 1° luglio 2021, rappresentato di avere definito con [OSCURATO:SOCIETA], in via transattiva, la controversia in oggetto, con conseguente rinuncia, ex art.390 c.p.c., per sopravvenuta carenza di interesse, al ricorso notificato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], a spese legali interamente compensate; [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato di accettare la rinuncia, notificata dalla ricorrente; la rinuncia è stata notificata via PEC anche alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 7. Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.. Ric. 2019 ti. 17532 sez. M1 - ud. 1°-07-2021 -4- 8. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, nel rapporto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], stante la rinuncia della ricorrente e l'accettazione della suddetta contro ricorrente. 9. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, nel rapporto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], considerato l'esito complessivo del giudizio. Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara le spese integralmente compensate tra le parti . Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Rom