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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 34230/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE DI PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Palermo non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurime ipotesi di furto aggravato, rapina e ricettazione.

Deduce:

1.1. "Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione".

1.1.1. Con riguardo al vizio di motivazione, il Pubblico ministero sostiene che il G.i.p. ha erroneamente escluso il pericolo di fuga, non potendosi arrivare a tale conclusione valorizzando la condizione personale di Ghozzi, in quanto irreperibile e senza fissa dimora.

Secondo il ricorrente l'irreperibilità della donna -al contrario- doveva ritenersi fortemente sintomatica della concretezza del pericolo di fuga, visto che, al momento dell'esecuzione del fermo, ella non veniva rintracciata immediatamente, «facendo persistere quello stato di irreperibilità che non può che essere letto come sintomatologico di una fuga in atto».

A tale ultimo proposito si assume che il G.i.p. non ha valutato la nota di polizia giudiziaria del 7.3.2022, nella quale si dava atto di tutte le attività di rintraccio e di tutto il tempo inutilmente impiegato nelle ricerche di Ghozzi.

1.1.2. Con riguardo al vizio di violazione di legge, va premesso che esso viene denunciato dal ricorrente in relazione all'art. 77 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A tal proposito assume che il fermo previsto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del menzionato decreto legislativo può essere eseguito fuori dai limiti previsti dall'art. 384 cod.proc.pen. e, dunque, pure in assenza del requisito del pericolo di fuga.

A sostegno dell'assunto, il Pubblico ministero osserva che la donna rientra in una delle categorie dei soggetti previsti dall'art. 4 decreto legislativo n. 159/2011; che ove venisse richiesto il requisito del pericolo di fuga, il fermo di prevenzione diventerebbe un vuoto simulacro privo di concrete possibilità applicative; che con tale interpretazione si verificherebbe «la paradossale possibilità di operare il fermo di un soggetto che ha posto in essere una truffa (nemmeno aggravata) purché vi sia il pericolo di fuga, e, a contrario, non si legittimerebbe il fermo di soggetti gravemente indiziati di reati anche più gravi per i quali si procede (furti pluriaggravati e rapine improprie) ove dovesse ritenersi insussistente il rischio di fuga degli indiziati»; che non sarebbe violata la doppia riserva di legge, visto che la necessità e urgenza non richiedono necessariamente la necessità di prevenire il pericolo di fuga.

Sottolinea l'escalation dell'attività delinquenziale di Ghozzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite e perché manifestamente infondato.

1.1. Con riguardo al denunciato vizio di motivazione, va ribadito che «in tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali», (Sez. 2 - , Sentenza n. 2935 del 15/12/2021 Cc., dep. il 2022, Sylla, Rv. 282592 - 01).Nel caso in esame il G.i.p. ha escluso che il pericolo di fuga si potesse ricavare da due note di polizia giudiziaria -stilate due giorni prima dell'emissione del fermo, attestanti la condizione di persona senza fissa dimora-, in assenza di elementi idonei a far ritenere che l'indagata si apprestasse a lasciare il territorio palermitano.

Il ricorrente, dal suo canto, si limita a sostenere che la condizione di irreperibilità sarebbe sintomatica dell'intenzione di darsi alla fuga, così opponendo una valutazione di merito antagonista a quella del giudice, senza che siano evidenziati vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Va tuttavia rimarcato come la mera irreperibilità di una persona senza fissa dimora non può ritenersi automaticamente sintomatica di un pericolo di fuga, dovendosi appurare che quella sia concreta attuazione di una volontà di abbandonare clandestinamente il territorio di appartenenza cui risulta di fatto radicata.

Nessun elemento di tale significato viene rappresentato dall'Ufficio ricorrente, che si limita a ribadire la difficoltà di rintraccio della donna, senza tuttavia rappresentare elementi concreti da cui ricavare che quella irreperibilità facesse da preludio alla fuga.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, visto che questa Corte con pacifica e oramai risalente orientamento ha chiarito che «il fermo di indiziato di delitto previsto dall'art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011 richiede quali presupposti i medesimi di cui al fermo ex art. 384 cod. proc. pen., e cioè i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga»,, (Sez. 6, Sentenza n. 1746 del 23/11/2012, dep. il 2013, Ciociola, Rv. 254199 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 2487 del 07/12/2016, dep. il 2017, Fiore, Rv. 269134 - 01).

Nella sentenza da ultimo citata è stato spiegato che «la norma di cui il Pubblico Ministero sollecita una diversa interpretazione [al pari del PM odierno ricorrente n.d.e.] prevede espressamente un'estensione della possibilità di procedere a fermo di indiziato di delitto al di fuori dei limiti stabiliti dalli art. 384 c.p.p. a tutti i casi in cui è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p..

Una simile disposizione è stata intesa dalla giurisprudenza di questa Corte come derogativa dei soli limiti di pena previsti dall' art. 384, 1° c., c.p.p., essendo comunque necessario, a prescindere dalle finalità perseguite dalla norma, il ricorrere degli ulteriori presupposti ivi previsti ("Anche per l'ipotesi di fermo di indiziato di delitto previsto dall' art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011, sono necessari i presupposti codicistici dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga" Sez. 4, n. 29911 del 17/07/2012 - dep. 23/07/2012, Gancitano, Rv. 25323401; nello stesso senso Sez. 6, n. 1746 del 23/11/2012 - dep. 14/01/2013, P.M. in proc.

Ciociola e altri, Rv. 25419901).

La disposizione legislativa in parola è dunque intervenuta per ampliare le ipotesi in cui è possibile procedere a fermo ma non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina generale dell'istituto e, in particolare, in merito alle condizioni necessarie per l'applicazione di misure coercitive a seguito al provvedimento di convalida.

Permane perciò la limitazione prevista in linea generale dall' art. 391, comma 5, c.p.p., secondo cui solo in caso di arresto per uno dei delitti di cui alli art. 381, 2° c., c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, e non in caso di fermo, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, 1° c., lett. c) e 280 c.p.p..

Nessuna interpretazione estensiva è poi possibile al fine di non frustare la ratio legis, come sollecita il ricorrente, sia perché tale ratio deve essere individuata nella mera volontà di estendere le ipotesi in cui è consentito il fermo, rimanendo comunque inalterata la disciplina generale dell istituto, sia perché le norme processuali penali che riguardano diritti fondamentali, qual è quello di libertà, non sono suscettibili di interpretazione estensiva in malam partem, come è stato ritenuto da questa Corte in epoca non recente (Sez. 1, n. 2565 del 05/06/1986 - dep. 18/11/1986, Matrone, Rv. 17428501)».

2. Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE DI PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Palermo non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurime ipotesi di furto aggravato, rapina e ricettazione. Deduce: 1.1. "Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione". 1.1.1. Con riguardo al vizio di motivazione, il Pubblico ministero sostiene che il G.i.p. ha erroneamente escluso il pericolo di fuga, non potendosi arrivare a tale conclusione valorizzando la condizione personale di Ghozzi, in quanto irreperibile e senza fissa dimora. Secondo il ricorrente l'irreperibilità della donna -al contrario- doveva ritenersi fortemente sintomatica della concretezza del pericolo di fuga, visto che, al momento dell'esecuzione del fermo, ella non veniva rintracciata immediatamente, «facendo persistere quello stato di irreperibilità che non può che essere letto come sintomatologico di una fuga in atto». A tale ultimo proposito si assume che il G.i.p. non ha valutato la nota di polizia giudiziaria del 7.3.2022, nella quale si dava atto di tutte le attività di rintraccio e di tutto il tempo inutilmente impiegato nelle ricerche di Ghozzi. 1.1.2. Con riguardo al vizio di violazione di legge, va premesso che esso viene denunciato dal ricorrente in relazione all'art. 77 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tal proposito assume che il fermo previsto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del menzionato decreto legislativo può essere eseguito fuori dai limiti previsti dall'art. 384 cod.proc.pen. e, dunque, pure in assenza del requisito del pericolo di fuga. A sostegno dell'assunto, il Pubblico ministero osserva che la donna rientra in una delle categorie dei soggetti previsti dall'art. 4 decreto legislativo n. 159/2011; che ove venisse richiesto il requisito del pericolo di fuga, il fermo di prevenzione diventerebbe un vuoto simulacro privo di concrete possibilità applicative; che con tale interpretazione si verificherebbe «la paradossale possibilità di operare il fermo di un soggetto che ha posto in essere una truffa (nemmeno aggravata) purché vi sia il pericolo di fuga, e, a contrario, non si legittimerebbe il fermo di soggetti gravemente indiziati di reati anche più gravi per i quali si procede (furti pluriaggravati e rapine improprie) ove dovesse ritenersi insussistente il rischio di fuga degli indiziati»; che non sarebbe violata la doppia riserva di legge, visto che la necessità e urgenza non richiedono necessariamente la necessità di prevenire il pericolo di fuga. Sottolinea l'escalation dell'attività delinquenziale di Ghozzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite e perché manifestamente infondato. 1.1. Con riguardo al denunciato vizio di motivazione, va ribadito che «in tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali», (Sez. 2 - , Sentenza n. 2935 del 15/12/2021 Cc., dep. il 2022, Sylla, Rv. 282592 - 01).Nel caso in esame il G.i.p. ha escluso che il pericolo di fuga si potesse ricavare da due note di polizia giudiziaria -stilate due giorni prima dell'emissione del fermo, attestanti la condizione di persona senza fissa dimora-, in assenza di elementi idonei a far ritenere che l'indagata si apprestasse a lasciare il territorio palermitano. Il ricorrente, dal suo canto, si limita a sostenere che la condizione di irreperibilità sarebbe sintomatica dell'intenzione di darsi alla fuga, così opponendo una valutazione di merito antagonista a quella del giudice, senza che siano evidenziati vizi scrutinabili in sede di legittimità. Va tuttavia rimarcato come la mera irreperibilità di una persona senza fissa dimora non può ritenersi automaticamente sintomatica di un pericolo di fuga, dovendosi appurare che quella sia concreta attuazione di una volontà di abbandonare clandestinamente il territorio di appartenenza cui risulta di fatto radicata. Nessun elemento di tale significato viene rappresentato dall'Ufficio ricorrente, che si limita a ribadire la difficoltà di rintraccio della donna, senza tuttavia rappresentare elementi concreti da cui ricavare che quella irreperibilità facesse da preludio alla fuga. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, visto che questa Corte con pacifica e oramai risalente orientamento ha chiarito che «il fermo di indiziato di delitto previsto dall'art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011 richiede quali presupposti i medesimi di cui al fermo ex art. 384 cod. proc. pen., e cioè i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga»,, (Sez. 6, Sentenza n. 1746 del 23/11/2012, dep. il 2013, Ciociola, Rv. 254199 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 2487 del 07/12/2016, dep. il 2017, Fiore, Rv. 269134 - 01). Nella sentenza da ultimo citata è stato spiegato che «la norma di cui il Pubblico Ministero sollecita una diversa interpretazione [al pari del PM odierno ricorrente n.d.e.] prevede espressamente un'estensione della possibilità di procedere a fermo di indiziato di delitto al di fuori dei limiti stabiliti dalli art. 384 c.p.p. a tutti i casi in cui è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.. Una simile disposizione è stata intesa dalla giurisprudenza di questa Corte come derogativa dei soli limiti di pena previsti dall' art. 384, 1° c., c.p.p., essendo comunque necessario, a prescindere dalle finalità perseguite dalla norma, il ricorrere degli ulteriori presupposti ivi previsti ("Anche per l'ipotesi di fermo di indiziato di delitto previsto dall' art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011, sono necessari i presupposti codicistici dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga" Sez. 4, n. 29911 del 17/07/2012 - dep. 23/07/2012, Gancitano, Rv. 25323401; nello stesso senso Sez. 6, n. 1746 del 23/11/2012 - dep. 14/01/2013, P.M. in proc. Ciociola e altri, Rv. 25419901). La disposizione legislativa in parola è dunque intervenuta per ampliare le ipotesi in cui è possibile procedere a fermo ma non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina generale dell'istituto e, in particolare, in merito alle condizioni necessarie per l'applicazione di misure coercitive a seguito al provvedimento di convalida. Permane perciò la limitazione prevista in linea generale dall' art. 391, comma 5, c.p.p., secondo cui solo in caso di arresto per uno dei delitti di cui alli art. 381, 2° c., c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, e non in caso di fermo, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, 1° c., lett. c) e 280 c.p.p.. Nessuna interpretazione estensiva è poi possibile al fine di non frustare la ratio legis, come sollecita il ricorrente, sia perché tale ratio deve essere individuata nella mera volontà di estendere le ipotesi in cui è consentito il fermo, rimanendo comunque inalterata la disciplina generale dell istituto, sia perché le norme processuali penali che riguardano diritti fondamentali, qual è quello di libertà, non sono suscettibili di interpretazione estensiva in malam partem, come è stato ritenuto da questa Corte in epoca non recente (Sez. 1, n. 2565 del 05/06/1986 - dep. 18/11/1986, Matrone, Rv. 17428501)». 2. Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara in
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