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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 33729/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., per avere concorso nella falsificazione di una patente di guida polacca, in cui era stata apposta la sua effigie fotografica, ma mai realmente rilasciata e, comunque, con l'indicazione di false generalità, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte, per quanto qui di interesse, rilevava come non si potesse riconoscere l'ipotesi del reato impossibile, nella forma del falso grossolano, posto che la patente risultava essere stata rilasciata da uno stato estero così che la sua falsificazione non era immediatamente percepibile da chiunque.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con l'unico motivo, il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la grossolanità del falso contestato all'imputato.

Infatti, gli operanti delle forze dell'ordine che avevano visionato il documento erano dotati di quella particolare professionalità che doveva consentire loro di riconoscerne immediatamente la falsità, pur se si trattava di patente di guida apparentemente rilasciata da uno stato estero, la Repubblica di Polonia.

Peraltro, il documento mostrava tali difformità dal modello originale che avrebbe ben potuto essere rilevato come falso da chiunque.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sia per la sua tardività sia per la sua manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Deve, innanzitutto, precisarsi che il medesimo non è stato tardivamente proposto dal momento che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 18 ottobre 2023, senza che il collegio si riservasse il deposito della motivazione in un termine maggiore dei 15 giorni fissati per legge.La sentenza veniva effettivamente depositata nel suddetto termine (del 2 novembre), il 26 ottobre 2023.

Il termine per impugnare era pertanto pari a giorni 30, e veniva così a scadere il 2 dicembre 2023, mentre l'atto di appello veniva inviato per pec solo il 15 dicembre 2023.

E, tuttavia, l'imputato era stato dichiarato assente nel corso di tutto il giudizio (in Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, Rv. 285978 si afferma che il dato dell'assenza deve essere verificato anche in relazione al primo grado di giudizio) perché detenuto per altra causa, tanto che il suo difensore oltre ad avere allegato all'atto di appello l'elezione di domicilio del prevenuto ne aveva anche raccolto il mandato previsto dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.

Così che per calcolare il termine per proporre il gravame doveva considerarsi anche l'ulteriore periodo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., rendendo pertanto tempestiva la sua proposizione.

2. Tuttavia l'unico motivo di ricorso risulta infondato posto che la Corte territoriale aveva congruamente affermato che non poteva considerarsi grossolano il falso compiuto nel formare la patente di guida che riportava l'effige fotografica del prevenuto, anche considerando che era stata apparentemente rilasciata dalla Repubblica della Polonia, il cui modello di riferimento non poteva dirsi noto nel nostro territorio.

In tal senso, poi, si è già avuto modo di precisare, proprio in relazione ad una patente rilasciata da uno Stato estero, che la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639).

Falsificazione che, rispetto al documento oggetto dell'odierno giudizio, non poteva certo dirsi da chiunque rilevabile.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., per avere concorso nella falsificazione di una patente di guida polacca, in cui era stata apposta la sua effigie fotografica, ma mai realmente rilasciata e, comunque, con l'indicazione di false generalità, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte, per quanto qui di interesse, rilevava come non si potesse riconoscere l'ipotesi del reato impossibile, nella forma del falso grossolano, posto che la patente risultava essere stata rilasciata da uno stato estero così che la sua falsificazione non era immediatamente percepibile da chiunque. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con l'unico motivo, il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la grossolanità del falso contestato all'imputato. Infatti, gli operanti delle forze dell'ordine che avevano visionato il documento erano dotati di quella particolare professionalità che doveva consentire loro di riconoscerne immediatamente la falsità, pur se si trattava di patente di guida apparentemente rilasciata da uno stato estero, la Repubblica di Polonia. Peraltro, il documento mostrava tali difformità dal modello originale che avrebbe ben potuto essere rilevato come falso da chiunque. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sia per la sua tardività sia per la sua manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Deve, innanzitutto, precisarsi che il medesimo non è stato tardivamente proposto dal momento che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 18 ottobre 2023, senza che il collegio si riservasse il deposito della motivazione in un termine maggiore dei 15 giorni fissati per legge.La sentenza veniva effettivamente depositata nel suddetto termine (del 2 novembre), il 26 ottobre 2023. Il termine per impugnare era pertanto pari a giorni 30, e veniva così a scadere il 2 dicembre 2023, mentre l'atto di appello veniva inviato per pec solo il 15 dicembre 2023. E, tuttavia, l'imputato era stato dichiarato assente nel corso di tutto il giudizio (in Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, Rv. 285978 si afferma che il dato dell'assenza deve essere verificato anche in relazione al primo grado di giudizio) perché detenuto per altra causa, tanto che il suo difensore oltre ad avere allegato all'atto di appello l'elezione di domicilio del prevenuto ne aveva anche raccolto il mandato previsto dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. Così che per calcolare il termine per proporre il gravame doveva considerarsi anche l'ulteriore periodo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., rendendo pertanto tempestiva la sua proposizione. 2. Tuttavia l'unico motivo di ricorso risulta infondato posto che la Corte territoriale aveva congruamente affermato che non poteva considerarsi grossolano il falso compiuto nel formare la patente di guida che riportava l'effige fotografica del prevenuto, anche considerando che era stata apparentemente rilasciata dalla Repubblica della Polonia, il cui modello di riferimento non poteva dirsi noto nel nostro territorio. In tal senso, poi, si è già avuto modo di precisare, proprio in relazione ad una patente rilasciata da uno Stato estero, che la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639). Falsificazione che, rispetto al documento oggetto dell'odierno giudizio, non poteva certo dirsi da chiunque rilevabile. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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