CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03082/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORT)APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e la conferma della sentenza impugnata e si riporta alle conclusioni depositate con nota spese che produce in originale in udienza; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 10/5/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 13/12/2019 ha dichiarato non doversi procedere per le condotte commesse sino al 29/7/2012 e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 615 ter e 640 ter cod. pen.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ordine alla ritenuta procedibilità del reato di truffa. 1.2. Vizio di motivazioni con riferimento all'art. 168 bis cod. pen. quanto al rigetto della richiesta di messa alla prova. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con regime di prevalenza o anche solo di equivalenza sulle contestate aggravanti e la conseguente mancata concessione, anche ex officio, dei benefici di legge. 2. In data 4 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la nota spese con le quali la parte civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il grado [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta procedibilità del reato di truffa. Nello specifico il ricorrente rileva che il reato oggetto del capo 3) dell'imputazione non sarebbe procedibile in quanto difetterebbe la querela della persona offesa, il correntista a cui sono state sottratte le somme, unico soggetto legittimato a proporla. La querela sporta dal rappresentante legale della banca, infatti, che pure avrebbe subito un danno, diversamente da quanto ritenuto in sentenza non sarebbe valida. La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione della Corte territoriale in relazione alle censure proposte circa la validità della querela, che si è conformata sul punto alla giurisprudenza di legittimità, è corretta. Il reato di cui al capo 3) risulta contestato come commesso in danno sia della [OSCURATO:PERSONA] che del cliente ed entrambi i soggetti -a fronte della peculiare condotta posta in essere dal ricorrente, che ha falsificato le richieste di rilascio degli assegni circolari- devono essere considerati persone offese e danneggiati. Pure a prescindere dalla considerazione che anche la sola qualità di danneggiato legittima la [OSCURATO:PERSONA] a sporgere la querela (così secondo la giurisprudenza di legittimità Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Mannucci, Rv. 277712; Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01; Sez. F, n. 33884 del 23/08/2012, Savoca, Rv. 253474 - 01), infatti, la banca era anche persona offesa del reato di truffa, direttamente commesso nei suoi confronti, quale titolare dell'interesse giuridico protetto dalla norma. Ciò in quanto la consegna a una banca, per la riscossione, di un assegno di conto corrente ovvero circolare falsificato, inducendo il cassiere in errore sul legittimo possesso del titolo, realizza il delitto di truffa nei confronti dello istituto di credito, il quale è anche persona offesa e non solo danneggiato dal reato perché in questo modo l'istituto stesso, mediante l'artificio e raggiro, assume l'obbligo del risarcimento nei confronti del vero creditore (così già da tempo risalente Sez. 2, n. 9756 del 03/07/1985, La Corte, Rv. 170831 - 01). Ragione questa in conclusione per la quale nelle ipotesi come quella oggetto del caso di specie, così come correttamente contestato nel capo di imputazione, il correntista e la banca, entrambi titolari dell'interesse tutelato, devono essere considerati persone offese e danneggiati del reato di truffa per il quale, pertanto, sono autonomamente legittimati a sporgere querela, salva poi la necessità di quantificare, ciò ai soli fini del risarcimento del danno, la specifica perdita patrimoniale subita in concreto da ciascuno. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazioni con riferimento all'art.168 bis cod. pen. quanto al rigetto della richiesta di messa alla prova rilevando che la conclusione della Corte territoriale, fondata sulla mancanza di serie proposte risarcitorie alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe errata. A ben vedere d'altro canto, il soggetto che avrebbe dovuto essere sentito sul punto sarebbe stato il sig. [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato e che aveva subito il danno. Soggetto che invece non è stato sentito, ragione ulteriore per la quale la decisione sarebbe viziata. Da ultimo la difesa evidenzia che il programma dell'Uepe di Milano e Lodi presentato, che prevedeva come lavoro di pubblica utilità sostitutivo un'attività da svolgersi presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Milano, reparto Oncologia, era idoneo a tutelare le esigenze della collettività. La doglianza è manifestamente infondata. Come risulta dai tre capi di imputazione la [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere la persona offesa dei reati commessi, era anche il soggetto che, pure in virtù delle somme che si era impegnato a riconoscere al correntista, aveva subito il danno maggiore dalle condotte poste in essere dal ricorrente. In tale corretta prospettiva, così come correttamente evidenziato dai giudici di merito e da ultimo ritenuto dalla Corte territoriale, l'istituto di credito era il soggetto principale da sentire in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a poco o nulla rilevando, a fronte della segnalazione che il ricorrente non aveva presentato serie proposte risarcitorie, l'ulteriore audizione del correntista, a tutela del quale si era già attivata la banca stessa.Con lo specifico riferimento all'inadeguatezza delle somme proposte a risarcire il danno, d'altro canto, il giudice ha anche coerentemente motivato sul punto (cfr. quanto indicato in specifico nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Sotto altro e dirimente profilo, poi, deve evidenziarsi che la valutazione in ordine alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova deve riferirsi a tutte le ipotesi di reato contestate e deve tenere conto di tutti i danni provocati, a tutte le persone offese e ai danneggiati, se diversi, non potendo evidentemente essere limitata a uno o più dei reati contestati ovvero a un segmento della condotta complessivamente tenuta (quanto alla inammissibilità della richiesta di una applicazione parziale dell'istituto cfr. Sez. 6, n. 24707 del 12/04/2021, G., Rv. 281832 - 01). Esclusa per le esposte ragioni la possibilità di ricorrere alla sospensione di cui all'art.168 bis cod. pen., la valutazione in ordine alla idoneità o meno del programma presentato risulta ininfluente. 3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con regime di prevalenza o anche solo di equivalenza sulle contestate aggravanti e la conseguente mancata concessione, anche ex officio, dei benefici di legge. Sotto tale profilo i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato che il ricorrente era incensurato, che non ha posto in essere condotte in danno di altri clienti se non del solo [OSCURATO:PERSONA], che era un suo amico con il quale si era determinata una situazione a seguito della quale l'imputato riteneva di avere una legittima pretesa risarcitoria. Anche tale ultima doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità del reato, all'entità del profitto e alla disinvoltura con cui le condotte sono state commesse, a nulla rilevando che abbiano riguardato un solo cliente. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]