CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 37383/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso, presentato personalmente presso l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata dal predetto in relazione a sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., dalla Corte di appello di Catanzaro. Deduce che per quanto la condanna non sia irrevocabile in ragione dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, sussistono i presupposti per la revisione essendovi giudicato sostanziale e avendo il ricorrente dimostrato la sua innocenza. 2. Il P.G. ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., e in quanto l'istanza di revisione è stata presentata avverso una sentenza di condanna non ancora irrevocabile e, comunque, sulla base di mere asserzioni, in assenza della specifica prospettazione di un novum. 2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore aella Cassa delle ammende.