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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 51244/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111 giugno 1965 avverso la sentenza resa il 7 Febbraio 2023 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ,che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili Associazione F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni scritte e nota spese.

Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Tracogna che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 2 Marzo 2022, che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di usura e di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] a lui contestati, ha assolto l'imputato dai reati di usura contestati ai capi A e B per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di tentata estorsione, revocando la misura di sicurezza della confisca e confermando le statuizioni civili. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, per assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo idoneo ad integrare il supposto contributo concorsuale dell'imputato, perché non può essere condiviso il percorso logico con cui la Corte, pur avendo riconosciuto la estraneità del ricorrente ai patti usurari contestati ai capi A e B, afferma la sua responsabilità nel delitto di tentata estorsione, per un non meglio precisato contributo nella fase di riscossione del credito, affermando che non può aprioristicamente escludersi che l'odierno appellante coadiuvasse il coimputato solo nella fase esecutiva della riscossione.

Il coinvolgimento del Tracogna viene desunto dalla sua presenza insieme al [OSCURATO:PERSONA] ad una lite avvenuta il 12 gennaio 2021 nella sala giochi gestita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso un automatismo non sorretto da alcuna mol:ivazione, la Corte ha affermato il contributo concorsuale dell'imputato, senza in alcun modo verificare la consapevolezza del ricorrente circa la natura usuraria del prestito concesso alla persona offesa e quindi in ordine al carattere illecito della prestazione pretesa.

Osserva il ricorrente che la sentenza è contraddittoria laddove riconosce che fu [OSCURATO:PERSONA] a concedere il prestito usurario, ma non spiega per quale motivo il ricorrente dovrebbe avere avuto contezza del carattere illecito della dazione di denaro, rispetto alla quale non aveva rivestito alcun ruolo negoziale, mentre ai fini della prova del concorso di persone nel reato occorre dimostrare la coscienza e volontà dell'autore di contribuire con il proprio operato allo scopo perseguito da colui che esercita la pretesa.

Con memoria scritta il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA]/ ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Un primo profilo di inammissibilità deriva dal fatto che con l'appello la difesa si era limitata a chiedere la derubricazione del reato di tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aderendo all'assunto difensivo proposto dall'imputato, il quale sosteneva di essersi recato unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella Sala giochi gestita dal Popio, per pretendere il pagamento di un proprio credito di gioco.

La censura in ordine alla consapevolezza dell'illiceità della pretesa avanzata dal coimputato presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto e, in questi termini, non era stata sollevata nel giudizio di merito e non può essere dedotta in prima istanza in questa sede.

Ed infatti la Corte ha respinto la ricostruzione difensiva e ha sul punto reso adeguata motivazione affermando che l'imputato non ha fornito la benché minima prova dell'esistenza di un credito di gioco da lui vantato, sicché la sua versione non era sostenuta da alcuna prova se non dalle sue dichiarazioni, smentite dalle accuse puntuali offerte dalla persona offesa e dalla sua compagna.

La censura pertanto è inammissibile poiché non è stata formulata in questi termini in appello, laddove con l'atto di gravame la difesa ha condiviso l'assunto difensivo dell'imputato che la Corte aveva comunque respinto con argonnentazioni non manifestamente illogiche.

La censura è, comunque, manifestamente infondata poiché dal tenore delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Pomponio, esposte nel dettaglio a pag. tre della sentenza di primo grado, emerge con inequivoca evidenza che l'imputato era a perfetta conoscenza della natura usuraria del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Popio e dell'entità degli interessi pretesi, in quanto unitamente al computato aveva provveduto a rinegoziare l'accordo usurario, prevedendo una percentuale di interesse ancora più onerosa per la vittima in ragione del suo ritardo nell'adempimento.

Anche se la Corte ha ritenuto che il contributo offerto dal Tracogna nella fase esecutiva del rapporto usurario e nella rinegoziazione non integri il concorso, deve tuttavia rilevarsi che dagli elementi di fatto esposti nella sentenza di primo grado e sinteticamente richiamati dalla Corte, che non li ha confutati, emerge la evidente consapevolezza da parte del Tracogna della natura usuraria del prestito e quindi del carattere illecito e ingiusto del profitto preteso con minaccia e violenza.

Si impone la inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

In forza del principio di soccombenza va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 4791 altre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] antiracket antiusura [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4791,00 oltre accessori di legge.

Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente a [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111 giugno 1965 avverso la sentenza resa il 7 Febbraio 2023 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ,che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili Associazione F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni scritte e nota spese. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Tracogna che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 2 Marzo 2022, che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di usura e di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] a lui contestati, ha assolto l'imputato dai reati di usura contestati ai capi A e B per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di tentata estorsione, revocando la misura di sicurezza della confisca e confermando le statuizioni civili. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, per assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo idoneo ad integrare il supposto contributo concorsuale dell'imputato, perché non può essere condiviso il percorso logico con cui la Corte, pur avendo riconosciuto la estraneità del ricorrente ai patti usurari contestati ai capi A e B, afferma la sua responsabilità nel delitto di tentata estorsione, per un non meglio precisato contributo nella fase di riscossione del credito, affermando che non può aprioristicamente escludersi che l'odierno appellante coadiuvasse il coimputato solo nella fase esecutiva della riscossione. Il coinvolgimento del Tracogna viene desunto dalla sua presenza insieme al [OSCURATO:PERSONA] ad una lite avvenuta il 12 gennaio 2021 nella sala giochi gestita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso un automatismo non sorretto da alcuna mol:ivazione, la Corte ha affermato il contributo concorsuale dell'imputato, senza in alcun modo verificare la consapevolezza del ricorrente circa la natura usuraria del prestito concesso alla persona offesa e quindi in ordine al carattere illecito della prestazione pretesa. Osserva il ricorrente che la sentenza è contraddittoria laddove riconosce che fu [OSCURATO:PERSONA] a concedere il prestito usurario, ma non spiega per quale motivo il ricorrente dovrebbe avere avuto contezza del carattere illecito della dazione di denaro, rispetto alla quale non aveva rivestito alcun ruolo negoziale, mentre ai fini della prova del concorso di persone nel reato occorre dimostrare la coscienza e volontà dell'autore di contribuire con il proprio operato allo scopo perseguito da colui che esercita la pretesa. Con memoria scritta il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA]/ ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Un primo profilo di inammissibilità deriva dal fatto che con l'appello la difesa si era limitata a chiedere la derubricazione del reato di tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aderendo all'assunto difensivo proposto dall'imputato, il quale sosteneva di essersi recato unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella Sala giochi gestita dal Popio, per pretendere il pagamento di un proprio credito di gioco. La censura in ordine alla consapevolezza dell'illiceità della pretesa avanzata dal coimputato presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto e, in questi termini, non era stata sollevata nel giudizio di merito e non può essere dedotta in prima istanza in questa sede. Ed infatti la Corte ha respinto la ricostruzione difensiva e ha sul punto reso adeguata motivazione affermando che l'imputato non ha fornito la benché minima prova dell'esistenza di un credito di gioco da lui vantato, sicché la sua versione non era sostenuta da alcuna prova se non dalle sue dichiarazioni, smentite dalle accuse puntuali offerte dalla persona offesa e dalla sua compagna. La censura pertanto è inammissibile poiché non è stata formulata in questi termini in appello, laddove con l'atto di gravame la difesa ha condiviso l'assunto difensivo dell'imputato che la Corte aveva comunque respinto con argonnentazioni non manifestamente illogiche. La censura è, comunque, manifestamente infondata poiché dal tenore delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Pomponio, esposte nel dettaglio a pag. tre della sentenza di primo grado, emerge con inequivoca evidenza che l'imputato era a perfetta conoscenza della natura usuraria del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Popio e dell'entità degli interessi pretesi, in quanto unitamente al computato aveva provveduto a rinegoziare l'accordo usurario, prevedendo una percentuale di interesse ancora più onerosa per la vittima in ragione del suo ritardo nell'adempimento. Anche se la Corte ha ritenuto che il contributo offerto dal Tracogna nella fase esecutiva del rapporto usurario e nella rinegoziazione non integri il concorso, deve tuttavia rilevarsi che dagli elementi di fatto esposti nella sentenza di primo grado e sinteticamente richiamati dalla Corte, che non li ha confutati, emerge la evidente consapevolezza da parte del Tracogna della natura usuraria del prestito e quindi del carattere illecito e ingiusto del profitto preteso con minaccia e violenza. Si impone la inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. In forza del principio di soccombenza va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 4791 altre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] antiracket antiusura [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4791,00 oltre accessori di legge. Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente a [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali [OSCURATO:PERSONA]
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