CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1992
Cassazione n. 31657/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di furto. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione ai profili riguardanti la valida esistenza della condizione di procedibilità della querela e la identificazione certa dell'imputato. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto alla prima ragione di doglianza, che la Corte di merito ha correttamente osservato come nel verbale di ricezione di denuncia - il cui contenuto è riportato in sentenza nella parte d'interesse - sia contenuta la precisa indicazione della volontà della persona offesa di "procedere penalmente contro il responsabile". Considerato che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerge chiaramente dalla dichiarazione resa dalla persona offesa, condizione che, in base a consolidato orientamento di legittimità, determina la valida presentazione della querela (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670:"La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento"). Considerato, quanto alle doglianze in tema di valutazione della prova concernente l'identificazione dell'imputato, che la motivazione offerta dalla Corte di merito è basata su argomentazioni immuni da censure, in quanto prive di aporie logiche e conformi ai principi stabiliti in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C