Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09298/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12881-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANNUNZIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di ABRUZZO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 12881 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 12881/2020 La CTR dell'Abruzzo con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dalla Regione Abruzzo, confermava la pronunzia di primo grado con la quale era stato annullato l'intimazione di pagamento relativa a tassa automobilistica per l'anno 2011, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo la CTR, il provvedimento impugnato era stato notificato prima della scadenza del terzo anno successivo ( in data 5.9.2014) e da tale data aveva iniziato a decorrere l'ulteriore termine triennale con scadenza 5 settembre mentre l'intimazione notificata in data 17.11.2017 doveva ritenersi tardiva. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria.

Si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 5 del d.l. 953/1982 convertito in I. nr 60/1986 così come modificato dall'art 3 del d.l. 1986 nr 2 convertito in I, 1986 nr 60 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per aver ritenuto prescrizione il diritto di riscossione dell'imposta in capo alla Regione allo scadere del terzo anno a partire dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento.

La Corte ritiene che la tematica veicolata con il presente ricorso debba essere rimessa alla sezione V in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla sezione

V. Roma 4.11.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12881-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANNUNZIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di ABRUZZO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12881 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 12881/2020 La CTR dell'Abruzzo con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dalla Regione Abruzzo, confermava la pronunzia di primo grado con la quale era stato annullato l'intimazione di pagamento relativa a tassa automobilistica per l'anno 2011, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la CTR, il provvedimento impugnato era stato notificato prima della scadenza del terzo anno successivo ( in data 5.9.2014) e da tale data aveva iniziato a decorrere l'ulteriore termine triennale con scadenza 5 settembre mentre l'intimazione notificata in data 17.11.2017 doveva ritenersi tardiva. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria. Si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 5 del d.l. 953/1982 convertito in I. nr 60/1986 così come modificato dall'art 3 del d.l. 1986 nr 2 convertito in I, 1986 nr 60 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per aver ritenuto prescrizione il diritto di riscossione dell'imposta in capo alla Regione allo scadere del terzo anno a partire dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento. La Corte ritiene che la tematica veicolata con il presente ricorso debba essere rimessa alla sezione V in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto. P.Q.M. La Corte rimette il procedimento alla sezione V. Roma 4.11.2021
Sentenza Cassazione n. 09298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris