CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1951
Cassazione n. 34097/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1951 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12326-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato accesso ai programmi di giustizia ripartiva, in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Baldo, Rv 285930) ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Firenze immune da fratture logiche incentrata sulla tardività dei motivi nuovi oggetto dell'impugnazione depositati oltre il termine di quindici giorni dalla data di udienza della Corte territoriale, così come previsto dall'art. 584, comma 4, cod. proc. pen. (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata). Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1