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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 14427/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18170/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto agli indirizzi PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia n. 3115 / 2 /20 2 2 depositata in data 20 / 7 /20 2 2 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia n.3115/2/2022 depositata in data 20 / 7 /20 22 veniva riformata la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Varese n.51/5/2010.

Nellasentenza impugnata si legge che c on due avvisi di accertamento relativiad IVA 2003 e 2004 l’Agenzia delle Entrate rettifica va a carico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C, le corrispondenti dichiarazioni IVA per l’utilizzo di fatture fittizie soggettivamente inesistenti, recuperando, come indebita detrazione, per l’anno 2003, l’IVA assolta sull’acquisto di n. 3 autovetture, risultantedalle fatture emesse dalla società Viacar S .r.l. e, per l’anno 2004,l’IVA assolta sul complessivo acquisto di ulteriori autovetture.

Ilgiudice di prime cure , previa riunione dei procedimenti , acco glieva i ricorsi annullando gli accertamenti impugnati , decisione riformata in appellocon conferma de gli avvisi di accertamento.

Avverso la sentenza dellaCTR la società [OSCURATO:PERSONA] Auto propo neva ricorso per c assazione e laCorte, con o rdinanza n. 30913/19 , cassa va la sentenza impugnata con rinvio; il giudice della fase rescissoria, riformando la sentenza di primogrado, confermava gli avvisi di accertamento .

Avversola sentenza propone ricorso per cassazione la società , affidato a tre motiv i ; la società ha quindi depositato in data 24.9.2024 un accordoconciliativo fuori udienza.

L’Agenzia delle Entrate si è da ultimo costituita con controricorso depositato il 30.9.2024 confermando la definizionedella lite .

Consideratoche: Siala società, sia l ’Agenzia delle Entrate ha nno depositato in giudizio copiadell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti.

Inoltre,l’Agenzia ha concluso il controricorso c hiedendo la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ex art.48 , comma4-bis, del d.lgs. n.546/1992 , confermando così l’estinzione del processoper cessazione della materia del contendere.

L’istanza congiunta va senz’altro accolta e le spese di lite devono esserecompensate, essendo tale la volontà delle parti .

P.Q.M La Corte: dichiara estinto il processo per cessazione della materi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18170/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto agli indirizzi PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia n. 3115 / 2 /20 2 2 depositata in data 20 / 7 /20 2 2 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia n.3115/2/2022 depositata in data 20 / 7 /20 22 veniva riformata la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Varese n.51/5/2010. Nellasentenza impugnata si legge che c on due avvisi di accertamento relativiad IVA 2003 e 2004 l’Agenzia delle Entrate rettifica va a carico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C, le corrispondenti dichiarazioni IVA per l’utilizzo di fatture fittizie soggettivamente inesistenti, recuperando, come indebita detrazione, per l’anno 2003, l’IVA assolta sull’acquisto di n. 3 autovetture, risultantedalle fatture emesse dalla società Viacar S .r.l. e, per l’anno 2004,l’IVA assolta sul complessivo acquisto di ulteriori autovetture. Ilgiudice di prime cure , previa riunione dei procedimenti , acco glieva i ricorsi annullando gli accertamenti impugnati , decisione riformata in appellocon conferma de gli avvisi di accertamento. Avverso la sentenza dellaCTR la società [OSCURATO:PERSONA] Auto propo neva ricorso per c assazione e laCorte, con o rdinanza n. 30913/19 , cassa va la sentenza impugnata con rinvio; il giudice della fase rescissoria, riformando la sentenza di primogrado, confermava gli avvisi di accertamento . Avversola sentenza propone ricorso per cassazione la società , affidato a tre motiv i ; la società ha quindi depositato in data 24.9.2024 un accordoconciliativo fuori udienza. L’Agenzia delle Entrate si è da ultimo costituita con controricorso depositato il 30.9.2024 confermando la definizionedella lite . Consideratoche: Siala società, sia l ’Agenzia delle Entrate ha nno depositato in giudizio copiadell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti. Inoltre,l’Agenzia ha concluso il controricorso c hiedendo la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ex art.48 , comma4-bis, del d.lgs. n.546/1992 , confermando così l’estinzione del processoper cessazione della materia del contendere. L’istanza congiunta va senz’altro accolta e le spese di lite devono esserecompensate, essendo tale la volontà delle parti . P.Q.M La Corte: dichiara estinto il processo per cessazione della materi
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