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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12054/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.Letta la memoria di replica, depositata telematicamente, dal difensore di fiduciadell’indagato, avv.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno haconfermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale èstata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per la sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi di bancarotta fraudolentadistrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose, contestate all’indagato nella qualità diamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata inliquidazione giudiziale in data 10 novembre 2023.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,per il tramite del suo difensore.Con unico motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125,127 e 309 con riferimento all’art. 274, comma 1, lett.a) cod. proc. pen.Deduce, in particolare, che la motivazione resa dal Tribunale sullaadeguatezza della misura cautelare prescinderebbe da un esame dellasituazione concreta e non sarebbe rispettosa del principio del minimo sacrificionecessario stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 84 del 2024;inoltre, sia la parafarmacia [OSCURATO:SOCIETA] che la parafarmacia [OSCURATO:PERSONA] nonsono più amministrate dal ricorrente, a far data dal 1 dicembre 2023, e ilmedesimo ha ceduto a titolo oneroso le sue quote sociali.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore dell’indagato ha depositato memoria di replica, insistendonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principiosecondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01).

Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).

Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).1.2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari che ha applicato nei confronti del ricorrente la misuracautelare degli arresti domiciliari ritenendo sussistenti gravi indizi, in relazionea plurime ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale contestateall'indagato, in concorso con altri componenti della sua famiglia nell'ambito diuna ”galassia societaria” composta da plurime farmacie e parafarmaciericonducibili alla medesima, nella qualità di amministratore di fatto della1.3.

Le doglianze volte a contestare la sussistenza di esigenze cautelari edi un rapporto di proporzionalità fra la misura adottata e le stesse appaionoinfondate.

Il Tribunale ha argomentato il pericolo di recidiva dalla circostanzache l'indagato, insieme al fratello, ha continuato, anche dopo la liquidazionegiudiziale della quasi totalità delle farmacie del gruppo (ad eccezione diparafarmacia [OSCURATO:SOCIETA]. e parafarmacia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) a gestire difatto ulteriori attività affini, ripetendo il medesimo schema utilizzato per lafarmacia [OSCURATO:PERSONA] attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] e ParafarmaciaMostacciano di Roma; ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbiano rassegnato le dimissioni dalla società [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di una sostanziale prosecuzionedell’impegno degli indagati nell’ambito della società [OSCURATO:PERSONA] gli avvicendamenti formali.La documentazione allegata dalla difesa alla memoria da cui dovrebbedesumersi la cessazione della suindicata società [OSCURATO:PERSONA] e delleparafarmacie riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in epoca coeva alla data diemissione del provvedimento impugnato) è inidonea ad influire sul giudizio diquesta Corte in quanto involgente una valutazione di merito non consentita nelgiudizio di legittimità.La motivazione resa è coerente all’insegnamento di questa Corte secondocui gli elementi per una valutazione di pericolosità, e di recidiva specifica,possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - nonnecessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, ocomportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamentogiudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez.5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212- 01; Sez. 6, n. 6274 del27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01).Relativamente all’ulteriore doglianza concernente il difetto dellaproporzionalità della misura deve rilevarsi che il giudizio del Tribunale delriesame sull'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere ilpericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbentee pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego dimisure meno afflittive.2.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.Letta la memoria di replica, depositata telematicamente, dal difensore di fiduciadell’indagato, avv.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno haconfermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale èstata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per la sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi di bancarotta fraudolentadistrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose, contestate all’indagato nella qualità diamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata inliquidazione giudiziale in data 10 novembre 2023.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,per il tramite del suo difensore.Con unico motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125,127 e 309 con riferimento all’art. 274, comma 1, lett.a) cod. proc. pen.Deduce, in particolare, che la motivazione resa dal Tribunale sullaadeguatezza della misura cautelare prescinderebbe da un esame dellasituazione concreta e non sarebbe rispettosa del principio del minimo sacrificionecessario stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 84 del 2024;inoltre, sia la parafarmacia [OSCURATO:SOCIETA] che la parafarmacia [OSCURATO:PERSONA] nonsono più amministrate dal ricorrente, a far data dal 1 dicembre 2023, e ilmedesimo ha ceduto a titolo oneroso le sue quote sociali.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore dell’indagato ha depositato memoria di replica, insistendonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principiosecondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari che ha applicato nei confronti del ricorrente la misuracautelare degli arresti domiciliari ritenendo sussistenti gravi indizi, in relazionea plurime ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale contestateall'indagato, in concorso con altri componenti della sua famiglia nell'ambito diuna ”galassia societaria” composta da plurime farmacie e parafarmaciericonducibili alla medesima, nella qualità di amministratore di fatto della1.3. Le doglianze volte a contestare la sussistenza di esigenze cautelari edi un rapporto di proporzionalità fra la misura adottata e le stesse appaionoinfondate. Il Tribunale ha argomentato il pericolo di recidiva dalla circostanzache l'indagato, insieme al fratello, ha continuato, anche dopo la liquidazionegiudiziale della quasi totalità delle farmacie del gruppo (ad eccezione diparafarmacia [OSCURATO:SOCIETA]. e parafarmacia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) a gestire difatto ulteriori attività affini, ripetendo il medesimo schema utilizzato per lafarmacia [OSCURATO:PERSONA] attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] e ParafarmaciaMostacciano di Roma; ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbiano rassegnato le dimissioni dalla società [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di una sostanziale prosecuzionedell’impegno degli indagati nell’ambito della società [OSCURATO:PERSONA] gli avvicendamenti formali.La documentazione allegata dalla difesa alla memoria da cui dovrebbedesumersi la cessazione della suindicata società [OSCURATO:PERSONA] e delleparafarmacie riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in epoca coeva alla data diemissione del provvedimento impugnato) è inidonea ad influire sul giudizio diquesta Corte in quanto involgente una valutazione di merito non consentita nelgiudizio di legittimità.La motivazione resa è coerente all’insegnamento di questa Corte secondocui gli elementi per una valutazione di pericolosità, e di recidiva specifica,possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - nonnecessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, ocomportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamentogiudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez.5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212- 01; Sez. 6, n. 6274 del27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01).Relativamente all’ulteriore doglianza concernente il difetto dellaproporzionalità della misura deve rilevarsi che il giudizio del Tribunale delriesame sull'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere ilpericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbentee pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego dimisure meno afflittive.2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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