CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 08292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : BOCAJ EDMONDnato il 10 / 10 / 19 86 in ALBANIA avverso l’ordinanza in data 16/10/2025della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSTEFANO TOCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. EdmondBocaj, per il tramite del difensore di fiducia, impugna l ’ordinanza in data 16/10/2025 con la quale la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza 9 dicembre 2019 della Corte di appello di Ancona, irrevocabile il 26 giugno 2020. 2. Deduce, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 629-biscod. proc. pen. Il ricorrente premette che il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale veniva notificato presso il difensore di fiducia domiciliatario, il quale all’udienza del 27/06/2017 rinunciava al mandato, comunicando che Bocaj si trovava in Albania. Precisa che non era stata revocata la domiciliazione. Il Tribunale, quindi, nominava un difensore d’ufficio, ritenendo valida la domi- ciliazione presso il difensore rinunciante. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che il giu- dizio di appello si fosse correttamente instaurato con la notifica presso il difensore domiciliatario, ancorché rinunciante. Si denuncia, al riguardo,il vizio di illogicità della motivazione , p oi ché il difen- sore rinunciante avrebbe dovuto comunicare la propria rinuncia all’assistito e tale comunicazione avrebbe dovuto esigere già il giudice di primo grado. Si aggiunge, infine,che il difensore d’ufficio non ha mai avuto contatti con Bocaj, con la conseguenza che la notifica presso il difensore rinunciate era priva di effetto, anche perché l’originario difensore di fiducia avrebbe dovuto rifiutare la domiciliazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va rigettato. Va anzitutto ribadito che «la rinuncia al mandato da parte del difensore domi- ciliatario, senza contestuale dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio» (Sez. 3, n. 20355 del 04/04/2024, C., Rv. 286359-01). Nel caso in esame il difensore ha rinunciato al mandato, ma non è stata revo- cata la domiciliazione presso il suo studio, il che vale a ribadire la validità della citazione in giudizio sia in appello, sia in primo grado; riguardo a quest’ultimo, peraltro, la notifica si era perfezionata pressoil difensore di fiducia, ancor prima della sua rinuncia al mandato. In presenza di una notifica correttamente perfezionatasi presso il difensore di fiducia, nominato anche quale domiciliatario, va ribadito il principio secondo cui «in tema di rescissione del giudicato, grava sull'imputato un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un "principio" di prova ido- neo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a ren- dere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo» (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645-01, in fattispecie in cui al Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che ha escluso l'in- colpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'impu- tato che, regolarmente presente nel corso nel processo di primo grado, si era reso irreperibile al domicilio dichiarato e non aveva mantenuto contatti con il difensore di fiducia, così non consentendo né la comunicazione della rinuncia al mandato del patrocinatore di fiducia, né la notificazione "ad personam" del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita presso il difensore d'ufficio nominato). In presenza della nomina di un difensore di fiducia, pure indicato quale domi- ciliatario,presso il quale è stata correttamente eseguita la notifica della citazione in giudizio, il ricorrente adduce argomenti volti a evidenziareuna condotta asseri- tamente negligente del proprio difensore, senza tuttavia nulla allegare in ordine all‘attività da lui posta in essere per seguire l’iterdel processo a suo carico, a lui ben noto, per come dimostrato -proprio- dalla nomina del difensore di fiducia, presso il qualeaveva volontariamente scelto di ricevere le notifiche. Vale richiamare al riguardo il principio secondo cui «in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda pro- cessuale» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo di- fensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale). Nel caso in esame,difetta la pur minima allegazione da parte del ricorrente, nella prospettiva di rappresentare una situazione di ignoranza a lui nonimputabile, «né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negli- genza nel seguirne il procedere»(Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01). Da tali rilievi discende l’incensurabilità della decisione della Corte di appello e l’infondatezza del ricorso. 2. Quanto esposto porta alrigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ri