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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09513/2026

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rsona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA2025 GENERALE DELLO STATO;5082 - resistente con mandato -avverso la sentenza n. 4730/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/11/2021 R.G.N. 972/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di seconda fascia,impugnava la sanzione pecuniaria disciplinare di € 500,00irrogatagli dall’Agenzia delle Entrate per la conteNsutmaertoa re gistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025violazione dell’art. 7, co. 1 e 4, lett. a), b) ed e), del CCNNLu mAerroe dai raccolta generale 9513/2026VI dirigenti, degli artt. 3, co. 1 e 2, 11, co. 3, e 13, co. 2, deDla ta pubblicazione 14/04/2026d.P.R. n. 62 del 2013, e dell’art. 13, co. 2, del d.P.R. n. 18 del2002, perché «nell’esercizio delle proprie funzioni, non si[sarebbe] astenuto [dal] porre in essere attività che potevanocoinvolgere gli interessi di Sua figlia», tenendo una condottasuscettibile «di valutazione sotto il profilo penale alla luce dellafattispecie di reato prevista ex art. 615-ter c.p.» In particolare,si era contestato al [OSCURATO:PERSONA] l’accesso abusivo al SistemaInformativo dell’Anagrafe Tributaria per finalità estranee aquelle istituzionali e per ragioni non strettamente connesseall’attività di servizio.2.

Il Tribunale di Napoli riteneva l’illegittimità della sanzione inquanto, essendo il ricorrente titolare dell’incarico dirigenziale diDirettore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli 3, il procedimentoavrebbe dovuto essere avviato e concluso dal DirettoreRegionale delle Entrate della Campania, quale Dirigentegenerale della struttura regionale cui il dirigente appartiene (enon dall’UPD).3.

La Corte di appello di Napoli riformava tale decisione,ritenendo che per le contestazioni addebitate al Sautariellotrovasse applicazione, ai fini della individuazione delle sanzioniapplicabili, il primo comma dell’art. 8 CCNL Dirigenti che nonprevede, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primogrado, esclusivamente la sanzione pecuniaria, ma la possibileirrogazione di tutte le sanzioni possibili, ivi compreso illicenziamento, graduate ovviamente in base alla gravità dellacondotta.

Riteneva che “la ripartizione di competenza tra ilDirigente Regionale e l'UPD, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2002, dovesse essere individuata, non sullaNumero registro generale 12587/2022base della sanzione concretamente irrogata, ma in riferimentoN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026alle misure edittali astrattamente previste per il tipo dDia ta pubblicazione 14/04/2026violazione in esame, essendo irrilevante che, in concreto fossestata poi irrogata la sanzione di minore gravità.

Riteneva diconseguenza che vi fosse la competenza dell’UPD e che fosseinfondata l'eccezione di decadenza, poiché, in tale ipotesi,secondo quanto disposto dall'art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n.165/2001, il procedimento disciplinare deve concludersi entro120 giorni, termine pacificamente non superato nel caso inesame.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione FrancescoSautariello con ricorso assistito da cinque motivi.5.

L’Agenzia delle entrate si è costituita oltre il termine stabilitoper il controricorso al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 55-bis, co. 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, co. 1e 2, e 9, co. 1 e 4, del CCNL area VI dirigenti per il quadriennionormativo 2006 – 2009, e delle analoghe previsioni rinvenibilinel testo coordinato delle norme in materia disciplinare per ilservizio dell’agenzia con qualifica dirigenziale, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. – error in judicando.La censura sostiene quanto già dedotto in sede di appello nelsenso che, essendo stata irrogata la sola sanzione pecuniaria,la competenza non era dell’UPD, ma del Dirigente generale dellastruttura.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 12587/20221.2.

L’art. 8 CCNL rubricato “Sanzioni e procedure disciplinari”N umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026prevede: Data pubblicazione 14/04/2026“

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinatinell'art. 7 (Obblighi del dirigente), secondo la gravitàdell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 9(Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, dannoluogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) sanzionepecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di 500,00;b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,secondo previsioni dell'art. 9 (Codice disciplinare); c)licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso.2.

Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente peri procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed itermini del procedimento disciplinare trovano applicazione leprevisioni dell'art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001.”1.3.

Il successivo art. 9 stabilisce che: “Nel rispetto del principiodi gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione allagravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generaliriguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni: laintenzionalità del comportamento, il grado di negligenza edimperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delledisposizioni violate; le responsabilità connesse con l'incaricodirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione delprestigio dell' Amministrazione o con l'entità del dannoprovocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; l'eventualesussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, ancheconnesse al comportamento tenuto complessivamente daldirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2. Larecidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, giàsanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione dimaggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito deimedesimi commi. 3.

Al dirigente responsabile di più mancNaumnezroe r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025compiute con unica azione od omissione o con più azioNunmie roo ddi raccolta generale 9513/2026omissioni tra loro collegate ed accertate con un unicDoa ta pubblicazione 14/04/2026procedimento, è applicabile la sanzione prevista per lamancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite consanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinarepecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €500,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazioneai criteri del comma 1, nei casi di: a) inosservanza delledirettive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio,anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza inservizio correlata alle esigenze della struttura edall'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano lefattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) delD.Lgs. n. 165 del 2001; b) condotta, negli ambienti di lavoro,non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degliorgani di vertice dell' Amministrazione, gli altri dirigenti, idipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) alterchi negliambenti di lavoro, anche con utenti o terzi; d) violazionedell'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente oall'agenzia di essere stato rinviato a giudizio o di avere avutoconoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare,a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessionecon l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salviquelli d'uso, purché di modico valore; f) inosservanza degliobblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o disicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno odisservizio per l' ente o l'agenzia o per gli utenti; g) violazionedel segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme deisingoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 aNguomsetroo r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/20251990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' eNunmteero doi raccolta generale 9513/2026all'agenzia; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55D-ata pubblicazione 14/04/2026novies del D.Lgs. n. 165 del 2001.

L'importo delle ritenute perla sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'ente odell'agenzia. […]”1.4.

Ciò premesso l’art. 55 bis co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001prevede che:“1.

Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è previstal'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, ilprocedimento disciplinare è' di competenza del responsabiledella struttura presso cui presta servizio il dipendente.

Alleinfrazioni per le quali è' previsto il rimprovero verbale si applicala disciplina stabilita dal contratto collettivo.4.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater,commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è previstal'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, ilresponsabile della struttura presso cui presta servizio ildipendente, segnala immediatamente, e comunque entro diecigiorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fattiritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, conimmediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dalricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momentoin cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenutidi rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scrittadell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso dialmeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a suadifesa.

Il dipendente può' farsi assistere da un procuratoreovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cuiaderisce o conferisce mandato.

In caso di grave ed oggeNutmtievroo r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie sNcurmietrtoe d,i raccolta generale 9513/2026il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa siDaa ta pubblicazione 14/04/2026differita, per una sola volta, con proroga del termine per laconclusione del procedimento in misura corrispondente.

Salvoquanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente hadiritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

L'ufficiocompetente per i procedimenti disciplinari conclude ilprocedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione dellasanzione, entro centoventi giorni dalla contestazionedell'addebito.

Gli atti di avvio e conclusione del procedimentodisciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensionecautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficiocompetente di ogni amministrazione, per via telematica,all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dallaloro adozione.

Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente,il nominativo dello stesso è sostituito da un codiceidentificativo.”1.5.

Dal chiaro dettato delle norme sopra riportate si evince cheper tutte le sanzioni diverse dal rimprovero verbale competenteè l’UPD.

Non può ritenersi che l’espressione ‘minore gravità’ dicui all’art. 55 bis co. 1 sia omnicomprensiva anche dellasanzione pecuniaria essendo espressamente posta in relazioneal solo rimprovero verbale.

Ed infatti il legislatore con l’art. 55-bis D.Lgs. n. 165 del 2001 ha sottratto al responsabile dellastruttura presso la quale il dipendente presta l’attivitàlavorativa la competenza per i provvedimenti disciplinari chepossono culminare con le sanzioni più gravi del rimproveroverbale ed ha a tal fine imposto alle Amministrazioni pubblichedi creare un ufficio a ciò destinato che sia terzo e imparziale.Numero registro generale 12587/20222.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026applicazione dell’art. 55-bis, co. 2, terzo periodo, del D.Lgs. nD.a ta pubblicazione 14/04/2026165/2001, nonché la violazione e falsa applicazione dellaprevisione di cui al § 3, co. 2, del testo coordinato delle normein materia disciplinare per il personale dell'Agenzia con qualificadirigenziale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.. –error in judicando.2.1.

La censura reitera l’eccezione di decadenza delprocedimento disciplinare (che nell’assunto del ricorrentesarebbe di 60 giorni e non di 120).2.2.

Il motivo è infondato.Questa Corte condivide l’assunto della Corte territorialesecondo cui l’affermazione della competenza in capo all’UPD delprocedimento disciplinare non può non comportarel’infondatezza dell’eccezione di decadenza “poiché, in taleipotesi, secondo quanto disposto dall’art. 55-bis, comma 4,DLgs. n. 165/2001, il procedimento disciplinare deveconcludersi entro 120 giorni, termine pacificamente nonsuperato nel caso in esame”.3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, co. 1 e 4, del CCNL area VI dirigenti peril quadriennio normativo 2006 – 2009, e delle analogheprevisioni rinvenibili nel testo coordinato delle norme in materiadisciplinare per il servizio dell’agenzia con qualifica dirigenziale,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. – omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti - error in judicando.3.1.

L’impugnata sentenza deve essere, altresì, cassata poichéla Corte di Appello di Napoli non si è pronunciata, benchè laquestione fosse stata oggetto di contraddittorio tra le parti, sulquinto motivo di doglianza di cui al ricorso introduttivo delNumero registro generale 12587/2022giudizio (v. pag. 12 e 13 del ricorso in primo grado, ripropostoN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026in sede di memoria di costituzione nel giudizio di appello al § 5D,a ta pubblicazione 14/04/2026pag. 13 e 14), con il quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentatol’illegittimità del provvedimento prot. n. 87729 R.U. del26/6/2015, consegnato il 7/7/2015, con il quale gli era statairrogata la sanzione pecuniaria disciplinare nella misura di €500,00, poiché adottato in violazione del principio diproporzionalità tra il fatto concretamente sanzionato e lasanzione astrattamente prevista dalla normativa contrattuale diriferimento.Nella specie, in evidente violazione dei principi in esame,l'Amministrazione resistente ha provveduto alla irrogazionedella massima sanzione pecuniaria prescritta dalla norma,benché sia stata esclusa la sussistenza di precedentiprocedimenti disciplinari a carico del ricorrente nonché lasussistenza delle ulteriori circostanze aggravanti individuatedall'art. 9, co. 1, ult. cit., nonché qualsivoglia dannoconcretamente arrecato all'Agenzia delle Entrate per effettodella condotta serbata dall'odierno ricorrente.3.2.

Il motivo è infondato.Gli elementi dedotti nella censura non sono decisivi alla lucedella motivazione della sentenza impugnata che evidenziaviceversa la gravità complessiva del comportamento tenuto daldirigente.

La Corte di merito ha compiuto una valutazione diproporzionalità là dove si evidenzia che è stata irrogata la solasanzione pecuniaria in ragione delle ammissioni diresponsabilità del dirigente e della gravità della condotta.Nessuna violazione delle norme indicate è stata compiuta dallaCorte distrettuale che ha applicato correttamente i criterispecificamente individuati dall'articolo 9, comma 1 del CCNL diriferimento nel rispetto dei principi di gradualitNàum eroe r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025proporzionalità delle sanzioni.

Numero di raccolta generale 9513/20264.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsDaa ta pubblicazione 14/04/2026applicazione degli artt. 55-bis e ss. del D.Lgs. n. 165 del 2001– lesione del diritto di difesa e delle garanzie procedimentali -in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c. – omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti - error in judicando.L’impugnata sentenza deve essere, altresì, cassata poiché laCorte di Appello di Napoli non si è pronunciata, benchè laquestione fosse stata oggetto di contraddittorio tra le parti, sulsesto motivo di doglianza di cui al ricorso introduttivo delgiudizio, con il quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentatol’illegittimità del provvedimento prot. n. 87729 R.U. del26/6/2015, consegnato il 7/7/2015, poiché il procedimentodisciplinare avviato con l'atto di contestazione di addebiti prot.n. 0067241 del 15/5/2015 era scaturito da un indagineconoscitiva condotta in maniera altrettanto illegittima dallaDirezione [OSCURATO:PERSONA] e Sicurezza - Settore ComplianceEntrate, la quale, deviando dalle finalità proprie del controllo diregolarità amministrativa, aveva invece condotto un'attività diaccertamento di fatti di natura corruttiva in relazione ad unavicenda specifica emersa all'attenzione degli organi di stampa esegnalata dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] al Direttore regionale della Campania per levalutazioni necessarie ai fini delle eventuali iniziative daassumere a tutela dell'immagine della stessa Agenzia delleEntrate oltre che dell' onorabilità della sua persona.Ciò posto si sostiene l’inutilizzabilità dell’indagine conoscitivadel settore Compliance in quanto avviata e conclusa in modoillegittimo.Numero registro generale 12587/20225.

Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia la – violazione eN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026falsa applicazione degli agli artt. 3, 51 e 97 cost. – incarichDia ta pubblicazione 14/04/2026dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti – nullità e/oinesistenza degli atti e provvedimenti adottati - in relazioneall’art. 360, n. 5), c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -error in judicando.6.

I motivi da trattarsi congiuntamente sono infondati.I profili di asserita irregolarità dell’indagine conoscitiva nonpossono attenere alla legittimità del procedimento disciplinaree non possono, neppure in ipotesi, riverberarsi su questo,sono pacificamente utilizzabili al fine dell’accertamentodell’irregolarità delle condotte del dirigente.Non si ravvisa, nell’ambito specifico del procedimentodisciplinare espletato, alcuna deviazione dai compiti propri delSettore Compliance, ma solo il doveroso seguito a quantoemerso nel corso di tale attività interna di controllo di regolaritàamministrativa.In altri termini, a prescindere dalla pretesa illegittimità dell’iterrelativo all’indagine interna e all’asserito difetto di competenzadel responsabile del settore, quello che rileva è il fatto emerso,debitamente e ritualmente contestato ed anche ammessodall’incolpato.9.

In conclusione, il ricorso va respinto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo diNumero registro generale 12587/2022contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, oveN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA2025 GENERALE DELLO STATO;5082 - resistente con mandato -avverso la sentenza n. 4730/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/11/2021 R.G.N. 972/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di seconda fascia,impugnava la sanzione pecuniaria disciplinare di € 500,00irrogatagli dall’Agenzia delle Entrate per la conteNsutmaertoa re gistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025violazione dell’art. 7, co. 1 e 4, lett. a), b) ed e), del CCNNLu mAerroe dai raccolta generale 9513/2026VI dirigenti, degli artt. 3, co. 1 e 2, 11, co. 3, e 13, co. 2, deDla ta pubblicazione 14/04/2026d.P.R. n. 62 del 2013, e dell’art. 13, co. 2, del d.P.R. n. 18 del2002, perché «nell’esercizio delle proprie funzioni, non si[sarebbe] astenuto [dal] porre in essere attività che potevanocoinvolgere gli interessi di Sua figlia», tenendo una condottasuscettibile «di valutazione sotto il profilo penale alla luce dellafattispecie di reato prevista ex art. 615-ter c.p.» In particolare,si era contestato al [OSCURATO:PERSONA] l’accesso abusivo al SistemaInformativo dell’Anagrafe Tributaria per finalità estranee aquelle istituzionali e per ragioni non strettamente connesseall’attività di servizio.2. Il Tribunale di Napoli riteneva l’illegittimità della sanzione inquanto, essendo il ricorrente titolare dell’incarico dirigenziale diDirettore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli 3, il procedimentoavrebbe dovuto essere avviato e concluso dal DirettoreRegionale delle Entrate della Campania, quale Dirigentegenerale della struttura regionale cui il dirigente appartiene (enon dall’UPD).3. La Corte di appello di Napoli riformava tale decisione,ritenendo che per le contestazioni addebitate al Sautariellotrovasse applicazione, ai fini della individuazione delle sanzioniapplicabili, il primo comma dell’art. 8 CCNL Dirigenti che nonprevede, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primogrado, esclusivamente la sanzione pecuniaria, ma la possibileirrogazione di tutte le sanzioni possibili, ivi compreso illicenziamento, graduate ovviamente in base alla gravità dellacondotta. Riteneva che “la ripartizione di competenza tra ilDirigente Regionale e l'UPD, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2002, dovesse essere individuata, non sullaNumero registro generale 12587/2022base della sanzione concretamente irrogata, ma in riferimentoN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026alle misure edittali astrattamente previste per il tipo dDia ta pubblicazione 14/04/2026violazione in esame, essendo irrilevante che, in concreto fossestata poi irrogata la sanzione di minore gravità. Riteneva diconseguenza che vi fosse la competenza dell’UPD e che fosseinfondata l'eccezione di decadenza, poiché, in tale ipotesi,secondo quanto disposto dall'art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n.165/2001, il procedimento disciplinare deve concludersi entro120 giorni, termine pacificamente non superato nel caso inesame.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione FrancescoSautariello con ricorso assistito da cinque motivi.5. L’Agenzia delle entrate si è costituita oltre il termine stabilitoper il controricorso al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 55-bis, co. 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, co. 1e 2, e 9, co. 1 e 4, del CCNL area VI dirigenti per il quadriennionormativo 2006 – 2009, e delle analoghe previsioni rinvenibilinel testo coordinato delle norme in materia disciplinare per ilservizio dell’agenzia con qualifica dirigenziale, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. – error in judicando.La censura sostiene quanto già dedotto in sede di appello nelsenso che, essendo stata irrogata la sola sanzione pecuniaria,la competenza non era dell’UPD, ma del Dirigente generale dellastruttura.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 12587/20221.2. L’art. 8 CCNL rubricato “Sanzioni e procedure disciplinari”N umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026prevede: Data pubblicazione 14/04/2026“ 1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinatinell'art. 7 (Obblighi del dirigente), secondo la gravitàdell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 9(Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, dannoluogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) sanzionepecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di 500,00;b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,secondo previsioni dell'art. 9 (Codice disciplinare); c)licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso.2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente peri procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed itermini del procedimento disciplinare trovano applicazione leprevisioni dell'art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001.”1.3. Il successivo art. 9 stabilisce che: “Nel rispetto del principiodi gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione allagravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generaliriguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni: laintenzionalità del comportamento, il grado di negligenza edimperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delledisposizioni violate; le responsabilità connesse con l'incaricodirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione delprestigio dell' Amministrazione o con l'entità del dannoprovocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; l'eventualesussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, ancheconnesse al comportamento tenuto complessivamente daldirigente o al concorso nella violazione di più persone. 2. Larecidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, giàsanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione dimaggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito deimedesimi commi. 3. Al dirigente responsabile di più mancNaumnezroe r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025compiute con unica azione od omissione o con più azioNunmie roo ddi raccolta generale 9513/2026omissioni tra loro collegate ed accertate con un unicDoa ta pubblicazione 14/04/2026procedimento, è applicabile la sanzione prevista per lamancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite consanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinarepecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €500,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazioneai criteri del comma 1, nei casi di: a) inosservanza delledirettive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio,anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza inservizio correlata alle esigenze della struttura edall'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano lefattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) delD.Lgs. n. 165 del 2001; b) condotta, negli ambienti di lavoro,non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degliorgani di vertice dell' Amministrazione, gli altri dirigenti, idipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) alterchi negliambenti di lavoro, anche con utenti o terzi; d) violazionedell'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente oall'agenzia di essere stato rinviato a giudizio o di avere avutoconoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare,a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessionecon l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salviquelli d'uso, purché di modico valore; f) inosservanza degliobblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o disicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno odisservizio per l' ente o l'agenzia o per gli utenti; g) violazionedel segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme deisingoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 aNguomsetroo r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/20251990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' eNunmteero doi raccolta generale 9513/2026all'agenzia; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55D-ata pubblicazione 14/04/2026novies del D.Lgs. n. 165 del 2001. L'importo delle ritenute perla sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'ente odell'agenzia. […]”1.4. Ciò premesso l’art. 55 bis co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001prevede che:“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è previstal'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, ilprocedimento disciplinare è' di competenza del responsabiledella struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alleinfrazioni per le quali è' previsto il rimprovero verbale si applicala disciplina stabilita dal contratto collettivo.4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater,commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è previstal'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, ilresponsabile della struttura presso cui presta servizio ildipendente, segnala immediatamente, e comunque entro diecigiorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fattiritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, conimmediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dalricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momentoin cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenutidi rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scrittadell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso dialmeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a suadifesa. Il dipendente può' farsi assistere da un procuratoreovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cuiaderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggeNutmtievroo r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie sNcurmietrtoe d,i raccolta generale 9513/2026il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa siDaa ta pubblicazione 14/04/2026differita, per una sola volta, con proroga del termine per laconclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvoquanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente hadiritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficiocompetente per i procedimenti disciplinari conclude ilprocedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione dellasanzione, entro centoventi giorni dalla contestazionedell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimentodisciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensionecautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficiocompetente di ogni amministrazione, per via telematica,all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dallaloro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente,il nominativo dello stesso è sostituito da un codiceidentificativo.”1.5. Dal chiaro dettato delle norme sopra riportate si evince cheper tutte le sanzioni diverse dal rimprovero verbale competenteè l’UPD. Non può ritenersi che l’espressione ‘minore gravità’ dicui all’art. 55 bis co. 1 sia omnicomprensiva anche dellasanzione pecuniaria essendo espressamente posta in relazioneal solo rimprovero verbale. Ed infatti il legislatore con l’art. 55-bis D.Lgs. n. 165 del 2001 ha sottratto al responsabile dellastruttura presso la quale il dipendente presta l’attivitàlavorativa la competenza per i provvedimenti disciplinari chepossono culminare con le sanzioni più gravi del rimproveroverbale ed ha a tal fine imposto alle Amministrazioni pubblichedi creare un ufficio a ciò destinato che sia terzo e imparziale.Numero registro generale 12587/20222. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026applicazione dell’art. 55-bis, co. 2, terzo periodo, del D.Lgs. nD.a ta pubblicazione 14/04/2026165/2001, nonché la violazione e falsa applicazione dellaprevisione di cui al § 3, co. 2, del testo coordinato delle normein materia disciplinare per il personale dell'Agenzia con qualificadirigenziale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.. –error in judicando.2.1. La censura reitera l’eccezione di decadenza delprocedimento disciplinare (che nell’assunto del ricorrentesarebbe di 60 giorni e non di 120).2.2. Il motivo è infondato.Questa Corte condivide l’assunto della Corte territorialesecondo cui l’affermazione della competenza in capo all’UPD delprocedimento disciplinare non può non comportarel’infondatezza dell’eccezione di decadenza “poiché, in taleipotesi, secondo quanto disposto dall’art. 55-bis, comma 4,DLgs. n. 165/2001, il procedimento disciplinare deveconcludersi entro 120 giorni, termine pacificamente nonsuperato nel caso in esame”.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, co. 1 e 4, del CCNL area VI dirigenti peril quadriennio normativo 2006 – 2009, e delle analogheprevisioni rinvenibili nel testo coordinato delle norme in materiadisciplinare per il servizio dell’agenzia con qualifica dirigenziale,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. – omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti - error in judicando.3.1. L’impugnata sentenza deve essere, altresì, cassata poichéla Corte di Appello di Napoli non si è pronunciata, benchè laquestione fosse stata oggetto di contraddittorio tra le parti, sulquinto motivo di doglianza di cui al ricorso introduttivo delNumero registro generale 12587/2022giudizio (v. pag. 12 e 13 del ricorso in primo grado, ripropostoN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026in sede di memoria di costituzione nel giudizio di appello al § 5D,a ta pubblicazione 14/04/2026pag. 13 e 14), con il quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentatol’illegittimità del provvedimento prot. n. 87729 R.U. del26/6/2015, consegnato il 7/7/2015, con il quale gli era statairrogata la sanzione pecuniaria disciplinare nella misura di €500,00, poiché adottato in violazione del principio diproporzionalità tra il fatto concretamente sanzionato e lasanzione astrattamente prevista dalla normativa contrattuale diriferimento.Nella specie, in evidente violazione dei principi in esame,l'Amministrazione resistente ha provveduto alla irrogazionedella massima sanzione pecuniaria prescritta dalla norma,benché sia stata esclusa la sussistenza di precedentiprocedimenti disciplinari a carico del ricorrente nonché lasussistenza delle ulteriori circostanze aggravanti individuatedall'art. 9, co. 1, ult. cit., nonché qualsivoglia dannoconcretamente arrecato all'Agenzia delle Entrate per effettodella condotta serbata dall'odierno ricorrente.3.2. Il motivo è infondato.Gli elementi dedotti nella censura non sono decisivi alla lucedella motivazione della sentenza impugnata che evidenziaviceversa la gravità complessiva del comportamento tenuto daldirigente. La Corte di merito ha compiuto una valutazione diproporzionalità là dove si evidenzia che è stata irrogata la solasanzione pecuniaria in ragione delle ammissioni diresponsabilità del dirigente e della gravità della condotta.Nessuna violazione delle norme indicate è stata compiuta dallaCorte distrettuale che ha applicato correttamente i criterispecificamente individuati dall'articolo 9, comma 1 del CCNL diriferimento nel rispetto dei principi di gradualitNàum eroe r egistro generale 12587/2022Numero sezionale 5082/2025proporzionalità delle sanzioni. Numero di raccolta generale 9513/20264. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsDaa ta pubblicazione 14/04/2026applicazione degli artt. 55-bis e ss. del D.Lgs. n. 165 del 2001– lesione del diritto di difesa e delle garanzie procedimentali -in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c. – omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti - error in judicando.L’impugnata sentenza deve essere, altresì, cassata poiché laCorte di Appello di Napoli non si è pronunciata, benchè laquestione fosse stata oggetto di contraddittorio tra le parti, sulsesto motivo di doglianza di cui al ricorso introduttivo delgiudizio, con il quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentatol’illegittimità del provvedimento prot. n. 87729 R.U. del26/6/2015, consegnato il 7/7/2015, poiché il procedimentodisciplinare avviato con l'atto di contestazione di addebiti prot.n. 0067241 del 15/5/2015 era scaturito da un indagineconoscitiva condotta in maniera altrettanto illegittima dallaDirezione [OSCURATO:PERSONA] e Sicurezza - Settore ComplianceEntrate, la quale, deviando dalle finalità proprie del controllo diregolarità amministrativa, aveva invece condotto un'attività diaccertamento di fatti di natura corruttiva in relazione ad unavicenda specifica emersa all'attenzione degli organi di stampa esegnalata dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] al Direttore regionale della Campania per levalutazioni necessarie ai fini delle eventuali iniziative daassumere a tutela dell'immagine della stessa Agenzia delleEntrate oltre che dell' onorabilità della sua persona.Ciò posto si sostiene l’inutilizzabilità dell’indagine conoscitivadel settore Compliance in quanto avviata e conclusa in modoillegittimo.Numero registro generale 12587/20225. Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia la – violazione eN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026falsa applicazione degli agli artt. 3, 51 e 97 cost. – incarichDia ta pubblicazione 14/04/2026dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti – nullità e/oinesistenza degli atti e provvedimenti adottati - in relazioneall’art. 360, n. 5), c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -error in judicando.6. I motivi da trattarsi congiuntamente sono infondati.I profili di asserita irregolarità dell’indagine conoscitiva nonpossono attenere alla legittimità del procedimento disciplinaree non possono, neppure in ipotesi, riverberarsi su questo,sono pacificamente utilizzabili al fine dell’accertamentodell’irregolarità delle condotte del dirigente.Non si ravvisa, nell’ambito specifico del procedimentodisciplinare espletato, alcuna deviazione dai compiti propri delSettore Compliance, ma solo il doveroso seguito a quantoemerso nel corso di tale attività interna di controllo di regolaritàamministrativa.In altri termini, a prescindere dalla pretesa illegittimità dell’iterrelativo all’indagine interna e all’asserito difetto di competenzadel responsabile del settore, quello che rileva è il fatto emerso,debitamente e ritualmente contestato ed anche ammessodall’incolpato.9. In conclusione, il ricorso va respinto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo diNumero registro generale 12587/2022contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, oveN umero sezionale 5082/2025Numero di raccolta generale 9513/2026dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 09513/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris