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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03185/2026

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ecie la prova della prevalenza era emersa dalle buste paga predisposte dall’Agenzia appellata.

6. Ha pertanto riconosciuto il diritto del Manenti ad ottenere il pagamento dell’intero credito determinato nella CTU disposta dal primo giudice, comprese le differenze di retribuzione riguardanti le mensilità aggiuntive.

7. Avverso tale sentenza l’Agenzia Forestas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001.

Critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione in relazione a giornate e mensilità in cui il lavoratore non aveva dimostrato di avere svolto mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento.

Evidenzia che tale diritto era stato riconosciuto nonostante la mancata dimostrazione dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle già retribuite, e dunque a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte.

2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.

La Corte territoriale , esaminato il prospetto riepilogativo predisposto dall’appellante, ha indicato le ore mensili di lavoro del Manenti e quelle dedicate allo svolgimento di mansioni superioried ha rilevato che dal luglio 2009 fino a tutto il 2014, il Manenti aveva continuativamente svolto mansioni superiori per un numero di ore maggiore rispetto a quelle destinate allo svolgimento di mansioni riconducibili al suo livello di assunzione.

Ha escluso che detta riscontrata continuità fosse stata alterata dalla circostanza che per pochissimi mesi non era stato indicato lo svolgimento di ore di mansioni superiori.

A fronte delle risultanze delle buste paga, laCorte territoriale non ha dunque affermato che il lavoratore ha diritto alle differenze di retribuzione a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte, ma in base alle buste paga ha ritenuto dimostrato che il Manenti nel periodo da 2009 al 2014 avesse svolto in modo prevalente mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.

Proprio in ragione delladimostrata prevalenza , il giudice di appello ha escluso cheil M anenti , lavoratore subordinato a tempo indeterminato, fosse tenuto a dimostrare tutte le singole ore in cui aveva svolto mansioni superiori ( da lui indicate in numero maggiore rispetto a quello delle ore remunerate dall’Amministrazione).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivocon distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario.

Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la partericorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecie la prova della prevalenza era emersa dalle buste paga predisposte dall’Agenzia appellata. 6. Ha pertanto riconosciuto il diritto del Manenti ad ottenere il pagamento dell’intero credito determinato nella CTU disposta dal primo giudice, comprese le differenze di retribuzione riguardanti le mensilità aggiuntive. 7. Avverso tale sentenza l’Agenzia Forestas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001. Critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione in relazione a giornate e mensilità in cui il lavoratore non aveva dimostrato di avere svolto mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento. Evidenzia che tale diritto era stato riconosciuto nonostante la mancata dimostrazione dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle già retribuite, e dunque a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte. 2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie il decisum. La Corte territoriale , esaminato il prospetto riepilogativo predisposto dall’appellante, ha indicato le ore mensili di lavoro del Manenti e quelle dedicate allo svolgimento di mansioni superioried ha rilevato che dal luglio 2009 fino a tutto il 2014, il Manenti aveva continuativamente svolto mansioni superiori per un numero di ore maggiore rispetto a quelle destinate allo svolgimento di mansioni riconducibili al suo livello di assunzione. Ha escluso che detta riscontrata continuità fosse stata alterata dalla circostanza che per pochissimi mesi non era stato indicato lo svolgimento di ore di mansioni superiori. A fronte delle risultanze delle buste paga, laCorte territoriale non ha dunque affermato che il lavoratore ha diritto alle differenze di retribuzione a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte, ma in base alle buste paga ha ritenuto dimostrato che il Manenti nel periodo da 2009 al 2014 avesse svolto in modo prevalente mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Proprio in ragione delladimostrata prevalenza , il giudice di appello ha escluso cheil M anenti , lavoratore subordinato a tempo indeterminato, fosse tenuto a dimostrare tutte le singole ore in cui aveva svolto mansioni superiori ( da lui indicate in numero maggiore rispetto a quello delle ore remunerate dall’Amministrazione). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivocon distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la partericorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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