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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47938/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del reato in considerazione del rinvenimento in possesso dell'imputato di una busta paga di un dipendente di una società e, inoltre, evidenzia come in alcuni anni di imposta le due società avevano presentato dichiarazioni IVA e chiesto l'utilizzazione di crediti IVA; in conseguenza le società erano operative e per gli incombenti fiscali, compiuti, avevano la documentazione fiscale, poi non presentata agli operanti di PG all'atto dei controlli (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 - 0).

Del resto, "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7051 del 15/01/2019 Ud. (dep. 14/02/2019 ) Rv. 275005 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del reato in considerazione del rinvenimento in possesso dell'imputato di una busta paga di un dipendente di una società e, inoltre, evidenzia come in alcuni anni di imposta le due società avevano presentato dichiarazioni IVA e chiesto l'utilizzazione di crediti IVA; in conseguenza le società erano operative e per gli incombenti fiscali, compiuti, avevano la documentazione fiscale, poi non presentata agli operanti di PG all'atto dei controlli (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 - 0). Del resto, "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7051 del 15/01/2019 Ud. (dep. 14/02/2019 ) Rv. 275005 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris