CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11110/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i tre furti pluriaggravati contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione; - che l'unico motivo del ricorso presentato dall'[OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge, in quanto postula un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e non tiene conto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in termini prevalenti in primo grado; - che l'unico motivo del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] - che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e il relativo onere motivazionale è congruamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11110 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez, 3144/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38479/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i tre furti pluriaggravati contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione; - che l'unico motivo del ricorso presentato dall'[OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge, in quanto postula un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e non tiene conto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in termini prevalenti in primo grado; - che l'unico motivo del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] - che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e il relativo onere motivazionale è congruamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M