Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44349/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Daniel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1991; PASQUALI Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 agosto 1992; avverso la sentenza n. 10716/2019 della Corte di appello di Roma del 1 ottobre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; sentita, altresì, l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] MOIRAGHI, del foro di Roma, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha, con sentenza del 1 ottobre 2019, parzialmente riformato la sentenza del 12 aprile 2016 con la quale, per quanto ora interessa, fu dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti e per l'effetto i due erano stati condannati, unificati i reati a ciascuno di essi contestati sotto il vincolo della continuazione, rispettivamente alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa il primo ed alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa il secondo; in particolare la Corte di merito ha riqualificato i fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena a suo carico in anni 3 di reclusione ed euro 5.600,00 di multa ed ha revocato la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici inflittagli, confermando nel resto, quanto al Pasquali, la sentenza di primo grado.

Hanno interposto ricorso per cassazione i due predetti imputati, articolando sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Pasquali un solo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio.

Partendo dal ricorso di quest'ultimo va detto che lo stesso ha ad oggetto il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non avrebbe, in particolare tenuto conto del fatto che al momento del commesso reato il Pasquali era persona da poco maggiorenne nella quale ancora non si era completato il processo di maturazione personologica, sicchè tale circostanza poteva essere utilizzata al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio a lui inflitto.

Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], articolato anch'esso su un solo motivo, lo stesso denunzia una carenza motivazionale sia in punto di determinazione della pena che di ritenuta ricorrenza della aggravante della recidiva reiterata e specifica.

Si osserva, in particolare che la Corte capitolina avrebbe valorizzato, in punto di determinazione della penai dei profili, quali la numerosa clientela, la capillarità della attività e la natura dello stupefacente che, attenendo wrt13 al fatto di reato e non al suo autore ' sono stati erroneamente valorizzati, omettendo, invece, di considerare che dal 2014 il [OSCURATO:PERSONA] non ha riportato successive condanne.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, peraltro, contraddittoria in quanto la Corte territoriale, mentre da una parte ha ritenuto che le singole condotte addebitate al ricorrente fossero ascrivibili alle ipotesi di lieve entità ha, per altro verso, ritenuto che nella determinazione della pena si dovesse tenere conto della sicura gravità dei fatti, desumibile dalla professionalità dello spaccio, dal non occasionale coinvolgimento di numerosi pusher e dall'ampia disponibilità della sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] Mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, peraltro solo parzialmente, fondato, quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, con le derivanti conseguenze.

Procedendo a partire dal ricorso presentato da Pasquali, si rileva che lo stesso, incentrato esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, si basa sulla ritenuta violazione di legge e sul ritenuto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, il ricorrente ha censurato il fatto che la Corte territoriale avrebbe irrogato a suo carico una pena eccessivamente afflittiva, non riconoscendo in suo favore le circostanze attenuanti generiche che, invece, sarebbe stato d'uopo ritenere, onde meglio dosare, in ragione della giovane età del prevenuto, la sanzione nei suoi confronti anche al fine di neutralizzare gli effetti della recidiva.

Si tratta di argomenti del tutto generici che, peraltro, già avevano formato oggetto del gravame presentato avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, cui, in sede di appello, la Corte territoriale aveva fornito esauriente risposta, osservando che non è la giovane età in sè a costituire la giustificazione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma solamente la dimostrazione che, in forza di tale età, il soggetto non abbia sviluppato adeguatamente il proprio processo di maturazione; a fronte di tale plausibile motivazione il ricorrente nulla ha non solo dimostrato ma neppure allegato, essendosi egli limitato a riformulare il rilievo che, per effetto della giovane età, il ricorrente ancora non era in grado di valutare il proprio comportamento, senza addurre alcun motivo che fosse a sostegno di tale affermazione.

Sotto l'indicato profilo il ricorso, che in sostanza non si confronta minimamente, sia pure per confutarne le ragioni, con la motivazione della sentenza impugnata, si palesa del tutto generico e, pertanto, inammissibile; a tale sua caratteristica consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen.,.la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rileva, preliminarmente, che anche lo stesso è esclusivamente rivolto verso la contestazione del trattamento sanzionatorio a lui riservato; in particolare il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto, per un verso, in essa si procede alla riqualificazione delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nei termini dei fatti di lieve entità mentre, per converso, ha inteso modulare la pena in misura non minimale stante la sicura gravità del fatto.

Osserva il Collegio che, sebbene la motivazione della sentenza possa apparire non coerente, ciò riguarda non tanto la determinazione della pena a lui inflitta, la cui entità corrisponde agli elementi di giudizio che nella motivazione della sentenza sono stati esposti, quanto la qualificazione dei fatti attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della lieve entità; è, infatti, questa che appare in realtà essere frutto di una petizione di principio priva di una effettiva giustificazione ed, anzi, in apparente contrasto con tutti gli altri dati valutati dalla Corte capitolina; di tale cosa, però, il prevenuto si è comunque giovato in considerazione dell'avvenuto abbattimento di pena, senza che l'affermazione della Corte territoriale sia stata oggetto in punto di qualificazione del reato di impugnazione da altra parte che non sia l'imputato, sicchè la stessa è al riguardo attualmente intangibile.

Quanto alla restante doglianza avente ad oggetto il fatto che nel determinare la pena la Corte abbia fatto ricorso ad elementi attinenti al fatto di reato e non al suo autore, non è chiaro il senso della doglianza, posto che, secondo la previsione di cui all'art. 133 cod. pen., nel definire l'entità del trattamento sanzionatorio il giudice deve tenere conto, fra l'altro, anche degli elementi da cui desumere la gravità, appunto, del fatto.

Vi è, piuttosto, da osservare che la Corte di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale pure nella parte in cui a carico del predetto era stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica; pronunzia questa frutto di un evidente errore, posto che la stessa Corte, affrontando il tema della richiesta esclusione della recidiva, ha rilevato che il prevenuto era già gravato da un precedente penale, circostanza questa che se non si pone come ostativa alla affermazione della recidiva a suo carico, è, invece, in logica contraddizione con la natura reiterata di questa, presupponendo essa la presenza di almeno altre due precedenti condanne. • Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla qualificazione della natura reiterata della recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA], qualificazione che, pertanto, deve essere eliminata.

Siffatta circostanza non incide, tuttavia, sul trattamento sanzionatorio ora riservato al prevenuto, posto che la Corte di appello non risulta avere applicato alcun aumento di pena per effetto della recidiva medesima.

Come detto anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al riconoscimento del carattere reiterato della recidiva.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Daniel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1991; PASQUALI Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 agosto 1992; avverso la sentenza n. 10716/2019 della Corte di appello di Roma del 1 ottobre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; sentita, altresì, l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] MOIRAGHI, del foro di Roma, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha, con sentenza del 1 ottobre 2019, parzialmente riformato la sentenza del 12 aprile 2016 con la quale, per quanto ora interessa, fu dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti e per l'effetto i due erano stati condannati, unificati i reati a ciascuno di essi contestati sotto il vincolo della continuazione, rispettivamente alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa il primo ed alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa il secondo; in particolare la Corte di merito ha riqualificato i fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena a suo carico in anni 3 di reclusione ed euro 5.600,00 di multa ed ha revocato la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici inflittagli, confermando nel resto, quanto al Pasquali, la sentenza di primo grado. Hanno interposto ricorso per cassazione i due predetti imputati, articolando sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Pasquali un solo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio. Partendo dal ricorso di quest'ultimo va detto che lo stesso ha ad oggetto il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non avrebbe, in particolare tenuto conto del fatto che al momento del commesso reato il Pasquali era persona da poco maggiorenne nella quale ancora non si era completato il processo di maturazione personologica, sicchè tale circostanza poteva essere utilizzata al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio a lui inflitto. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], articolato anch'esso su un solo motivo, lo stesso denunzia una carenza motivazionale sia in punto di determinazione della pena che di ritenuta ricorrenza della aggravante della recidiva reiterata e specifica. Si osserva, in particolare che la Corte capitolina avrebbe valorizzato, in punto di determinazione della penai dei profili, quali la numerosa clientela, la capillarità della attività e la natura dello stupefacente che, attenendo wrt13 al fatto di reato e non al suo autore ' sono stati erroneamente valorizzati, omettendo, invece, di considerare che dal 2014 il [OSCURATO:PERSONA] non ha riportato successive condanne. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, peraltro, contraddittoria in quanto la Corte territoriale, mentre da una parte ha ritenuto che le singole condotte addebitate al ricorrente fossero ascrivibili alle ipotesi di lieve entità ha, per altro verso, ritenuto che nella determinazione della pena si dovesse tenere conto della sicura gravità dei fatti, desumibile dalla professionalità dello spaccio, dal non occasionale coinvolgimento di numerosi pusher e dall'ampia disponibilità della sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] Mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, peraltro solo parzialmente, fondato, quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, con le derivanti conseguenze. Procedendo a partire dal ricorso presentato da Pasquali, si rileva che lo stesso, incentrato esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, si basa sulla ritenuta violazione di legge e sul ritenuto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, il ricorrente ha censurato il fatto che la Corte territoriale avrebbe irrogato a suo carico una pena eccessivamente afflittiva, non riconoscendo in suo favore le circostanze attenuanti generiche che, invece, sarebbe stato d'uopo ritenere, onde meglio dosare, in ragione della giovane età del prevenuto, la sanzione nei suoi confronti anche al fine di neutralizzare gli effetti della recidiva. Si tratta di argomenti del tutto generici che, peraltro, già avevano formato oggetto del gravame presentato avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, cui, in sede di appello, la Corte territoriale aveva fornito esauriente risposta, osservando che non è la giovane età in sè a costituire la giustificazione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma solamente la dimostrazione che, in forza di tale età, il soggetto non abbia sviluppato adeguatamente il proprio processo di maturazione; a fronte di tale plausibile motivazione il ricorrente nulla ha non solo dimostrato ma neppure allegato, essendosi egli limitato a riformulare il rilievo che, per effetto della giovane età, il ricorrente ancora non era in grado di valutare il proprio comportamento, senza addurre alcun motivo che fosse a sostegno di tale affermazione. Sotto l'indicato profilo il ricorso, che in sostanza non si confronta minimamente, sia pure per confutarne le ragioni, con la motivazione della sentenza impugnata, si palesa del tutto generico e, pertanto, inammissibile; a tale sua caratteristica consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen.,.la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rileva, preliminarmente, che anche lo stesso è esclusivamente rivolto verso la contestazione del trattamento sanzionatorio a lui riservato; in particolare il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto, per un verso, in essa si procede alla riqualificazione delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nei termini dei fatti di lieve entità mentre, per converso, ha inteso modulare la pena in misura non minimale stante la sicura gravità del fatto. Osserva il Collegio che, sebbene la motivazione della sentenza possa apparire non coerente, ciò riguarda non tanto la determinazione della pena a lui inflitta, la cui entità corrisponde agli elementi di giudizio che nella motivazione della sentenza sono stati esposti, quanto la qualificazione dei fatti attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della lieve entità; è, infatti, questa che appare in realtà essere frutto di una petizione di principio priva di una effettiva giustificazione ed, anzi, in apparente contrasto con tutti gli altri dati valutati dalla Corte capitolina; di tale cosa, però, il prevenuto si è comunque giovato in considerazione dell'avvenuto abbattimento di pena, senza che l'affermazione della Corte territoriale sia stata oggetto in punto di qualificazione del reato di impugnazione da altra parte che non sia l'imputato, sicchè la stessa è al riguardo attualmente intangibile. Quanto alla restante doglianza avente ad oggetto il fatto che nel determinare la pena la Corte abbia fatto ricorso ad elementi attinenti al fatto di reato e non al suo autore, non è chiaro il senso della doglianza, posto che, secondo la previsione di cui all'art. 133 cod. pen., nel definire l'entità del trattamento sanzionatorio il giudice deve tenere conto, fra l'altro, anche degli elementi da cui desumere la gravità, appunto, del fatto. Vi è, piuttosto, da osservare che la Corte di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale pure nella parte in cui a carico del predetto era stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica; pronunzia questa frutto di un evidente errore, posto che la stessa Corte, affrontando il tema della richiesta esclusione della recidiva, ha rilevato che il prevenuto era già gravato da un precedente penale, circostanza questa che se non si pone come ostativa alla affermazione della recidiva a suo carico, è, invece, in logica contraddizione con la natura reiterata di questa, presupponendo essa la presenza di almeno altre due precedenti condanne. • Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla qualificazione della natura reiterata della recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA], qualificazione che, pertanto, deve essere eliminata. Siffatta circostanza non incide, tuttavia, sul trattamento sanzionatorio ora riservato al prevenuto, posto che la Corte di appello non risulta avere applicato alcun aumento di pena per effetto della recidiva medesima. Come detto anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al riconoscimento del carattere reiterato della recidiva. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C