CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA ,k;711- ',_ sul ricorso 26761/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391.001). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ric:orrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MASSIMINO e Santo MASSIMINO, quali soci della "[OSCURATO:SOCIETA].", già in liquidazione volontaria e cancellata dal Registro delle imprese presso la CCIA di Catania dal 4 febbraio 2013, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CFIFNC50C29F2240) del Foro di Cassino e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati a Roma, in Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 72 (presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]); - controricorrenti — -avverso la sentenza n. 930/05/2020 emessa dalla C:TR Sicilia in data 13/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso l'avviso di accertamento riferito all'anno di imposta 2005. 2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento, in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto fosse munito di valida delega. 3. Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana dichiarava inammissibile l'appello, in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto - rilevato che ai difensori delle parti risulta comunicata una proposta di ordinanza che, per quanto riporti il corretto numero di iscrizione al registro generale della causa (26761/2020), si riferisce ad altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] + 2) e, soprattutto, ad altra fattispecie; - considerato che occorre assicurare previamente il contraddittorio sulla detta proposta. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria di comunicare alle parti la proposta di ordinanza. Così deciso in Roma in data 26 aprile