CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 11/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 22/02/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per concorso anomalo della ricorrente nella tentata rapina, nonché riguardo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e muove dall'errato presupposto di fatto che il concorso dell'imputata sia stato tratto esclusivamente dal rilievo che, stante l'elevata quantità della merce sottratta, questa doveva necessariamente essere suddivisa tra più persone, tra cui la ricorrente. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava come la ricorrente sia stata riconosciuta dai CC attraverso la visione delle immagini di video-sorveglianza dell'esercizio commerciale come "impegnata nel furto all'interno del supermercato" e come l'ingresso della ricorrente con le altra complici all'interno fosse ascrivibile, per le modalità dell'azione e l'entità di quanto sottratto, ad un previo concerto. Posta quindi l'adesione al furto (tentato) correttamente è stata affermata la responsabilità della ricorrente ex art. 116 cod. pen. in relazione alla tentata rapina stante l'aggressione alla p.o. ad opera delle complici che erano fuggite all'esterno. Anche il secondo motivo in tema di pena sospesa è manifestamente infondato. Non può, infatti, affermarsi che il riferimento ai "precedenti" delle imputate non sia espressivo di una motivazione avente carattere individualizzante, in quanto entrambe le imputate li annoverano (da qui l'uso del plurale) e, soprattutto, si è indicato un elemento ostativo di carattere decisivo consistente nell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per ciascuna di entrambe. L'esclusione del beneficio, pertanto, neppure si fonda unicamente sul rilievo dell'unico precedente penale annoverato dalla ricorrente, bensì sulla prognosi, negativa, svolta dal giudice del merito ai sensi dell'art. 164 cod. pen. in conseguenza della valutazione di tale precedente alla luce dei fatti di causa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]