CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]' MARCO nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANO avverso la sentenza del 08/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ITinammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 08/03/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 18/02/2019 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. e per quello di cui all'art. 4 della Legge n. 110 del 1975. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Andrea. 1.1.1. "Violazione di legge in ordine alla prescrizione del reato" Il ricorrente assume che il dispositivo comunicatogli a mezzo PEC (nel quale la sentenza risultava integralmente confermata) era differente rispetto a quello depositato in Cancelleria, nel quale era stata dichiarata la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975. Assume, quindi, che «si presume che l'iniziale pronuncia di parziale riforma, successivamente modificata sia stata dovuta ad un'erronea valutazione riguardante il fatto che il capo B) non è stato oggetto di gravame e dunque le relative statuizioni erano divenute definitive». Precisa che l'appello riguardava anche il trattamento sanzionatorio e, quindi, anche il capo B) che, pertanto, non poteva ritenersi giudicato in via definitiva. 1.1.2. "Violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione in ordine al reato di ricettazione". A tal proposito il ricorrente deduce che «non sussiste alcun elemento di prova in ordine alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione dell'I-Pad risultato provento di furto avvenuto il 3 febbraio 2014». Osserva che i due ricorrenti sono stati arrestati il 13/03/2014 nella flagranza del furto di un'autovettura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al cui interno veniva rinvenuto l'I-Pad precedentemente rubato (il 3 febbraio 2014) in danno di altra persona offesa. Secondo la difesa non si ha la prova che l'I-pad venisse detenuto dall'imputato, visto che i Carabinieri -che li vedevano scendere da una macchina per salire su quella rubata- non notavano l'I-Pad nelle loro mani. 1.1.3. "Articolo 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 81 c.p. con riferimento ai fatti di cui alla sentenza impugnata e a quelli di cui alla sentenza n. 2949/14 emessa dal tribunale di Milano, in composizione monocratica (...) in data 18/03/2014)". In questo caso il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione e osserva che «si tratta di fatti di reato commessi in un lasso temporale assai vicino (febbraio-marzo) in luoghi tra loro limitrofi, Rozzano-A:ssago, si tratta di reati contro il patrimonio e gli imputati sono i medesimi». 1.2. ORRU' Marco. 1.2.1. "Motivazione illogica ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 c.p.". Il ricorrente denuncia il vizio di illogicità della motivazione perché la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado «che nulla aveva espresso sul punto, sostenendo come, avendo gli imputati negato gli addebiti, non avrebbero potuto beneficiare del miglior trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81». Evidenzia come il riconoscimento degli addebiti non sia elemento costitutivo della continuazione, visto che essa può anche essere riconosciuta d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nell'atto di appello non si rinviene alcun motivo specificamente dedicato al capo B) dell'imputazione. Si rileva, infatti, come l'appello sia esclusivamente dedicato al capo A), al cui riguardo si contesta sia l'affermazione di responsabilità (primo motivo), sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia il rigore del trattamento sanzionatorio. Sempre con riguardo alla ricettazione, viene richiesto il riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con precedenti sentenze. Nessuna specifica censura con riguardo al capo B). Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo. 2. I motivi di ricorso esposti da [OSCURATO:PERSONA] e da Orrù sulla continuazione sono sostanzialmente sovrapponibili e possono essere esaminati congiuntamente. Ciò premesso, i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati. La manifesta infondatezza attiene -anzitutto- alla denuncia di omessa motivazione, visto che la Corte di appello ha puntualmente negato la continuazione, osservando come non fossero emersi elementi dai quali poter evincere la sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti, anche per la mancanza di specifiche indicazioni da parte dei richiedenti. E in effetti, nei rispettivi atti di appello degli imputati, si rinviene solamente una generica richiesta di riconoscimento della continuazione, non accompagnata dall'indicazione di elementi utili al suo riconoscimento. Da ciò discende che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso» d (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 Ud., dep. il 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962 - 01). Va rimarcato come la mancata indicazione di elementi significativi non può essere sanata con la loro tardiva esposizione in sede di ricorso. 3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propone questioni non consentite. Le argomentazioni difensive, invero, si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici del merito, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione che ha affrontato tutti i motivi di appello in maniera logica e non contraddittoria. Va, dunque, ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965) /che hanno affermato la responsabilità dell'imputato con motivazione esaustiva, adeguata, logica e non contraddittoria. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativemente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa