CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;ricorrentecontroMorelli Cristiano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimatiavverso la sentenza n. 2018/2024 emessa dalla Corte di appello diUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LeofantiSez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 1Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/2026hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale ilTribunale di Lucca aveva loro ingiunto di pagare a [OSCURATO:SOCIETA].:quanto a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.118.550,74; quanto aDante Morelli e [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 758.011,91; quantoa [OSCURATO:PERSONA] quella di euro 474.000,00. La banca aveva dedottoche il credito era sorto da taluni rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena: un conto corrente, un mutuochirografario, un conto anticipi di effetti salvo buon fine e due mutuifondiari. In relazione a tali rapporti (con esclusione dei rapporti dimutuo) avevano prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA], fino aconcorrenza di euro 474.000,00, e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito deldecesso di [OSCURATO:PERSONA], l’erede [OSCURATO:PERSONA] aveva accettatol’eredità con beneficio di inventario e rilasciato i beni ai creditori, mentrel’altro erede, [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato all’eredità, onde allostesso, a giudizio della banca, era succeduta per rappresentazione lafiglia [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo quanto alla posizionedi di [OSCURATO:PERSONA] e respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]NPL nei confronti di quest’ultima; ha poi rigettato l’opposizione per quelche concerne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. — In sede di gravame la Corte di Firenze ha accolto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] e revocato il decreto ingiuntivo per la parte cheriguardava detta intimata, accolto l’impugnazione in punto di spesespiegata da [OSCURATO:PERSONA] e respinto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA].3. — Avverso la decisione di appello Siena NPL ha proposto unricorso per cassazione fondato su due motivi, che non è stato resistito.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONESez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 2Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/20261. — Col primo motivo si lamenta il travisamento del contenutooggettivo della prova: la Corte territoriale avrebbe impropriamenteaccolto il secondo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo chenon fosse stato provato che, entro i sei mesi dalla scadenzadell’obbligazione, la banca avesse proposto istanze stragiudiziali ogiudiziali nei confronti del debitore principale.Col secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 112 e 132,comma 2, n. 4, c.p.c. per avere la Corte di appello disposto, neldispositivo di sentenza, il pieno accoglimento dell’appello di CarolinaMallegni nonostante, nella parte motiva, la stessa Corte avessedichiarato l’infondatezza del primo e del terzo motivo di gravame dellastessa.2. — La proposta ha il tenore che segue.«[I]l primo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza exart. 360, n. 4, c.p.c. per travisamento del contenuto oggettivo dellaprova, è inammissibile;«il vizio denunciato non integra infatti un error in procedendo:facendosi questione del travisamento del contenuto oggettivo dellaprova di un fatto sostanziale, andava semmai denunciato, ove nericorressero le condizioni, l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360,n. 5 c.p.c.;«infatti, il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ilquale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e nondi verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestidall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,Sez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 3Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/2026c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez.U. 5 marzo 2024, n. 5792);«va osservato, in aggiunta, che il travisamento lamentato nonriguarda un fatto munito di decisività, come invece richiede il cit. art.360, n. 5, c.p.c.;«la Corte di appello ha ritenuto che le parti del contratto difideiussione avessero validamente convenuto una deroga parziale aldisposto dell’art. 1957 c.c., e ciò nel senso che la decadenzaprogrammata dalla norma potesse essere evitata dalla sempliceproposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento del debitoreprincipale; ha quindi rilevato essere stata prodotta una nota inviata il 20agosto 2015 dalla banca a [OSCURATO:PERSONA] nella quale era riportato iltesto della raccomandata del 13 maggio 2015 «di revoca» di non meglioprecisati rapporti; secondo il Giudice distrettuale non sussisterebbeprova del fatto che siano state inoltrate istanze, giudiziali o stragiudizialial predetto debitore;«la ricorrente ha riprodotto il contenuto di missive, di contenutosostanzialmente identico, che parrebbero riferirsi alla comunicazione del13 maggio 2015 e ha asserito che tale comunicazione, in base a quantoda essa documentato, sarebbe stata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]; iltenore della corrispondenza in esame non è, tuttavia, quello di unarichiesta di pagamento, avendo di contro ad oggetto la comunicazionedel recesso della banca dal contratto di apertura di credito;«quanto rappresentato nel ricorso per cassazione non sconfessadunque la conclusione della Corte di appello circa la mancata provadell’inoltro di istanze di pagamento all’obbligato principale: né,ovviamente, può qui dibattersi del significato da attribuire allarichiamata comunicazione del 13 maggio 2015: a monte dellaconsiderazione, davvero banale, per cui la comunicazione del recesso daun rapporto di finanziamento non implica la richiesta di rimborso diquanto dovuto al soggetto finanziatore, sono da richiamare, sul punto,Sez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 4Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/2026le parole spese in motivazione dalla cit. Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n.5792: «[I]l momento dell’individuazione delle informazioni probatorieche dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato,affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio dilegittimità»;«il secondo mezzo, con cui si censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., appare del tuttoprivo di fondamento;«la Corte di merito ha respinto il primo motivo di appello diCarolina Mallegni, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo; ilprimo mezzo — quello respinto, incentrato sulla radicale nullità dellaclausola di deroga alla disciplina contenuta nell’art. 1957 c.c. — non haavuto tuttavia concreta incidenza sull’esito finale dell’impugnazione delladetta fideiubente: impugnazione che è stata integralmente accolta peruna ragione manifestamente assorbente: la banca non aveva avanzatoalcuna richiesta di pagamento nei confronti del debitore principale neltermine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, onde era decadutadal diritto di esigere alcunché dalla propria garante;«l’affermazione della fondatezza parziale dell’appello, espressa apag. 7 della sentenza impugnata è da raccordare al rigetto del primomotivo di gravame, ma il dispositivo della sentenza è coerente con lamotivazione, in quanto tale accoglimento non interferisce conl’estinzione della garanzia fideiussoria determinata dal mancatotempestivo attivarsi della banca creditrice;«è escluso, d’altro canto, che ricorra l’omessa pronuncia sul primoe sul terzo motivo di appello, visto che, come si è in precedenza detto,l’uno è stato respinto e l’altro dichiarato assorbito; si rammenta, qui,che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non insenso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette diravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anchesulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quellaSez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 5Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/2026dell'assorbimento (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33764; Cass. 12novembre 2018, n. 28995);«tantomeno si configura il vizio motivazionale, essendopienamente intellegibile, per quanto detto, il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale: la riformulazione dell'art. 360, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n.134/2012, deve essere del resto come è noto interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione:pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090;Cass. 25 settembre 2018, n. 22598)».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa che il primo motivo debba considerarsiinammissibile dovendosi integrare quanto esposto nella proposta conquel che si viene di seguito a osservare.La società ricorrente assume che la Corte di appello sia incorsa intravisamento delle circostanze consistenti nella ricezionedell’intimazione di pagamento del 13 maggio 2015 e dellacomunicazione del 20 agosto 2015, entrambe inviate al debitoreprincipale [OSCURATO:PERSONA]: la prima sarebbe stata regolarmentericevuta, mentre la seconda sarebbe pervenuta all’indirizzo deldestinatario e restituita al mittente per compiuta giacenza.La decisione impugnata si basa sulla mancata prova dell’inoltro diistanze stragiudiziali a [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sei mesi dallascadenza dell’obbligazione principale; ma è del tutto chiaro che lapronuncia abbia inteso riferirsi al recapito, non al semplice invio, dicomunicazioni della banca oggi ricorrente: la conclusione è non soloSez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 6Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/2026giustificata — e imposta — dal regime degli atti ricettizi, che sipresumono conosciuti dal destinatario solo quando giungano nella sferadi conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), ma dallo stesso tenoredella sentenza impugnata, in cui, parlandosi della nota del 20 agosto2015, in cui era riportato il testo della missiva del 13 maggio dellostesso anno, si afferma che «[d]al documento risulta la ricezione delsolo [OSCURATO:PERSONA] in data 21 agosto 2015», con ciò dandosi a intendereche quel che rileva è l’effettivo recapito delle comunicazioni, non il loroinvio.Ora, la Corte territoriale ha preso in esame proprio la nota del 20agosto 2015, «in cui viene riportato il testo della raccomandata direvoca del 13 maggio 2015» (così la sentenza).La ricorrente ha riprodotto, nel ricorso, a pagg. 18 e 19, lededuzioni difensive in cui l’opposta, poi appellata, ha allegato l’invio, indata 29 maggio 2015, di due lettere di «revoca e recesso dai rapporti»del 13 maggio 2015 e del 28 maggio 2015.Nel ricorso per cassazione non è dedotto, tanto meno nel rispettodel principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., che si siadiscusso della comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] della nota del 20 agosto2015 (a pag. 19 del ricorso si parla, del tutto genericamente, dell’inviodi una «lettera di decadenza e recesso dai rapporti e di messa in mora»nell’agosto 2015 ai «garanti eredi», non al debitore principale). Il puntoè di centrale rilievo in quanto, se la Corte territoriale non ha preso inconsiderazione un fatto che è restato estraneo al dibattito processuale,il rimedio accordato alla parte che se ne dolga è rappresentato dallarevocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove ne ricorranole condizioni, non dal ricorso per cassazione per il vizio di cui all’art.360, n. 5, c.p.c.. Va richiamato, sul punto, l’insegnamento delle SezioniUnite, pure menzionato nella proposta, secondo cui il travisamento delcontenuto oggettivo della prova trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso deiSez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 7Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/2026presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c. e solo «ove il fattoprobatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti» può farsi questionedell’omesso esame di fatto decisivo (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n.5792). Il motivo di ricorso sarebbe stato dunque ammissibile sololaddove la ricorrente avesse allegato e dimostrato, in questa sede dilegittimità, che le parti ebbero a dibattere della ricezione della missivadel 20 agosto 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA]: l’impugnazioneproposta non fornisce però indicazioni nel senso indicato.Per quel che concerne la lettera del 13 maggio 2015, va anzituttoconfermato quanto osservato nella proposta: il contenuto di essa, percome esplicitato nel ricorso, non è quello di una richiesta di pagamento;sotto tale profilo la censura non appare concludente; se, infatti,l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso percassazione si fondi può avvenire alternativamente, o riassumendone ilcontenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022,n. 12481), era evidentemente necessario che con una di questemodalità la banca ricorrente desse conto, nella stesura della propriaimpugnazione, che la lettera in questione conteneva una richiesta dipagamento. Per altro verso, l’istante nemmeno in questo caso hadedotto che le parti abbiano dibattuto della ricezione della missiva inquestione: si è limitata ad esporre di aver allegato l’invio della stessain data 29 maggio 2015: non ha affermato — come sarebbe statonecessario nella prospettiva del dedotto travisamento — che le partiebbero a discutere della ricezione di essa. Anche in questo caso,dunque, si è al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 360, n. 5 c.p.c..4. — Quanto al secondo motivo, va ribadito ciò che si è rilevatonella proposta: l’appello è stato giustamente accolto, in quanto lamancata prova dell’osservanza del termine ex art. 1957 c.c. da solagiustificava la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesaSez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 8Numero registro generale 9826/2025Numero sezionale 2847/2026Numero di raccolta generale 24024/2026Data pubblicazione 24/07/2026azionata. La fondatezza o infondatezza del primo e del terzo motivoerano inidonei a incidere sulla sorte del gravame, onde rettamente laCorte distrettuale ha dato atto che lo stesso «doveva considerarsiaccolto a seguito dell’assorbente accoglimento del secondo motivo diappello».5. ― Il ricorso va quindi respinto.6. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali.Non ricorrono le condizioni per adottare la statuizione di cuiall’art. 96, comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., vistoche il giudizio non è definito in piena conformità della proposta. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 9826/2025camera di consiglio 24.6.2026 9