Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40504/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di PRATO-efette-eveitirrerge-ffertt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti ín ordine al reato di cui agli artt.56,624 bis, commi 1 e 3, e 625 n.2 cod. pen. commesso in Prato il 6 settembre 2020.

L'esponente lamenta la mancanza di prova della sua colpevolezza

2. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati (si confronti la richiesta di applicazione di pena concordata) e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017.

Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il Presidente ur9enia errao FrancescorilekSiapitti--- ----,—. n Eir;7M-TATA -mors"-I ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di PRATO-efette-eveitirrerge-ffertt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti ín ordine al reato di cui agli artt.56,624 bis, commi 1 e 3, e 625 n.2 cod. pen. commesso in Prato il 6 settembre 2020. L'esponente lamenta la mancanza di prova della sua colpevolezza 2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati (si confronti la richiesta di applicazione di pena concordata) e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il Presidente ur9enia errao FrancescorilekSiapitti--- ----,—. n Eir;7M-TATA -mors"-I ,