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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01562/2026

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12070/20232 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ALTO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - IOLANDACIMINO; [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 149/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 4/3/2022, la Corte d'appello di Potenza, inaccoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alto e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta all'esercizio del diritto di ri scatto agrario (in relazionealla prelazione di cui all'art. 8, co. 4, della legge n. 590/1965) conriguardo al terreno, contiguo al proprio, ceduto da [OSCURATO:PERSONA] infavore di [OSCURATO:PERSONA]Alto; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcuna prova adeguata in ordine al ricorso dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell'esercizio del retratto agrario, segnatamente cons istenti nella sussistenza di una forza lavorativa minima necessaria per la conduzionedel fondo (secondo i parametri quantitativi previsti dall'art. 31 della legge n. 590/1965), nonché nella propria qualifica di coltivatorediretto; avversola sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA]’Alto resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (convenuta in qualità di coniugedi [OSCURATO:PERSONA]Alto in regime di comunione dei beni) non hanno svoltodifese in questa sede; VitoDe Paola ha depositato ricorso; consideratoche, conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.(in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di attrib uire valore decisivo al carattere incontestato della circostanza di fatto costituita dalla sussistenza, in Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri capo all'odierno istante, dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell'eserciziodel retratto agrario, ponendosi in palese contrasto con la giurisprudenza venutasi consolidando sul punto (così come analiticamentespecificato in ricorso); con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 345, co. 2, 112 e 277 c.p.c.nonché dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere il giudice d'appello omesso di rileva re il carattere di novità (e, dunque, l’inammissibilità) della contestazione, sollevata per la prima volta in appello dalla controparte, della sussistenza, in capo all'istante, dei requisiti soggettivi validi per l'esercizio del riscatto agrario; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati; osservail Collegio come l’odierno ricorrente contrasti la decisione d’appelloper aver e la corte territoriale trascurato il valore decisivo del carattere incontestato della circostanza di fatto costituit a dalla sussistenza, in capo allo stesso ricorrente, dei requisiti soggettivi indispensabiliai fini dell’esercizio del ricatto agrario ; sul punto, varrà sottolineare come , secondo quanto ricordato dall’odiernoistante nelle argomentazioni illustrate in ricorso, il giudice d’appellosi sarebbe sottratto all’incidenza dei principi sul punto ricavati da quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimità inclini a riconoscerepiena rilevanza a tale principio anche nelle controversie in temadi riscatto o prelazione agraria; inparticolare, varrà ricordare come, secondo quanto sostenuto da taluni orientamenti di questa Corte, la ‘non contestazione’ del convenuto costituisce, anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazioneagraria, un comportamento univocamente rilevante ai fini Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri delladeterminazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente,in quanto l'atteggiamento d ifensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 12517 del 17/06/2016, Rv. 640279 – 01, conforme a Sez. 3,Sentenza n. 3727 del 09/03/2012, Rv. 621652 - 01); sitratta di principi , coltivati sul terreno del difetto di contestazione processuale, la cui eco trova larga risonanza nelle argomentazioni elaboratedall’odierno ricorrente e che, tuttavia, chiedono, ad avviso di questo Collegio, d’essere sottoposti ad un attento scrutinio in questa sede; alriguardo, varrà considerare come la richiamata (indiscriminata) interpretazionedel principio di contestazione – così come affiorante dal discorso di taluni arresti della giurisprudenza di legittimità - debba essere opportunamente rivist a e coordinat a nel sistema processuale vigente,segnatamente in relazione al valore (di carattere generale e assorbente)che occorre ascrivere al concorrente principio in forza del qualel'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico enon bisogno so di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi sianonoti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi invochi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del principio di non contestazione allegare che la controparte fosse a conoscenza de lla circostanza assunta come incontroversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023, Rv. 667555 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023, R v. 666808 – 01; Sez.6 - 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020, Rv. 658761 – 01; Sez.

L,Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; più di recente v.

Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].3, Sentenza n. 30695 del 21/11/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30693 del21/11/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30692 del 21/11/2025 ; Sez. 2, Ordinanzan. 9520 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); tale principio (di carattere generale e condizionante) assume un suopiù pregnante significato segnatamente in relazione ai casi in cui, comenella specie, il fatto pretesamente non contestato consista, non giàin un fatto comune alle parti, bensì in un fa tto proprio della parte denunciante (cfr. al riguardo, Sez. 3, Ordinanza n. 13135 del 17/5/2025); il rigore di tale principio, peraltro, conosce una parziale ( e ragionevole) attenuazione là dove filtrato dalla valorizzazione dei doveri di sollecitudine e di diligenza esigibili nei confronti della parte neiconfronti della quale il principio di contestazione è invocato, sicché quest’ultimodovrà ritenersi certamente applicabil e in relazione a quei fattiche, non solo fossero effettivamente conosciuti, ma fossero altresì (o almeno) conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, sì che la circostanza non nota per la quale deve ritenersi inoperante il principio di non contestazione sarà solo quella che fuoriesce dalla sfera di controllo dell’interessato, ma non quella da costuisolo accidentalmente non conosciuta (così Sez. 1, Ordinanza n. 5435del 29/2/2024); declinandoil significato di tali principi in relazione alle controversie intema di riscatto e prelazione agraria - e, segnatamente, in relazione allecontroversie aventi a oggetto il riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi indispensabili per l’ese rcizio di dette prerogative in materia agraria,come nel caso di specie - varrà considerare come la sostanza di detti requisiti attenga, per lo più, a circostanze di fatto eminentemente riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente(ad es., la coltivazione del fondo da almeno quattro anni; la Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibilefondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopodi ricomposizione fondiaria; il rapporto tra la capacità lavorativa del retraente e della sua famiglia ed il f ondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi); circostanze delle quali non è ragionevolmente possibile predicare, in difetto di prova contraria, alcunaconoscenza o conoscibilità in capo alle controparti; ferme tali premesse, deve dunque ritenersi corretta la decisione impugnatanella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza istruttoria al difetto(o all’eventuale genericità) d ella contestazione, ad opera della controparte,dell’effettivo ricorso dei requisiti di carattere soggettivo e oggettivo condizionanti il valido esercizio delle prerogative di prelazionee di riscatto del fondo oggetto d’esame , segnatamente là dove ha individuato l’erroneità del la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrabil e il ricorso di detti requisiti in relazione all'assenza di specifiche contestazioni degli stessi (cfr. pag. 10della sentenza d’appello) ; conil terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 8 della legge n. 590/65, 115 e 167 c.p.c.e 111 Costi, (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclu so la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio della retratto agrario in capo all'istante, in contrastocon gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio (e analiticamente richiamati in ricorso), dai quali risultava sufficientemente comprovato, segnatamente sul piano presuntivo, l’effettivopossesso dei requisiti soggettivi in esame; ilmotivo è inammissibile; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, un icamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione dellafattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsoil provvedimento impugnato; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di meri to nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 1.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12070/20232 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ALTO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - IOLANDACIMINO; [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 149/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 4/3/2022, la Corte d'appello di Potenza, inaccoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alto e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta all'esercizio del diritto di ri scatto agrario (in relazionealla prelazione di cui all'art. 8, co. 4, della legge n. 590/1965) conriguardo al terreno, contiguo al proprio, ceduto da [OSCURATO:PERSONA] infavore di [OSCURATO:PERSONA]Alto; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcuna prova adeguata in ordine al ricorso dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell'esercizio del retratto agrario, segnatamente cons istenti nella sussistenza di una forza lavorativa minima necessaria per la conduzionedel fondo (secondo i parametri quantitativi previsti dall'art. 31 della legge n. 590/1965), nonché nella propria qualifica di coltivatorediretto; avversola sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA]’Alto resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (convenuta in qualità di coniugedi [OSCURATO:PERSONA]Alto in regime di comunione dei beni) non hanno svoltodifese in questa sede; VitoDe Paola ha depositato ricorso; consideratoche, conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.(in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di attrib uire valore decisivo al carattere incontestato della circostanza di fatto costituita dalla sussistenza, in Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri capo all'odierno istante, dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell'eserciziodel retratto agrario, ponendosi in palese contrasto con la giurisprudenza venutasi consolidando sul punto (così come analiticamentespecificato in ricorso); con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 345, co. 2, 112 e 277 c.p.c.nonché dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere il giudice d'appello omesso di rileva re il carattere di novità (e, dunque, l’inammissibilità) della contestazione, sollevata per la prima volta in appello dalla controparte, della sussistenza, in capo all'istante, dei requisiti soggettivi validi per l'esercizio del riscatto agrario; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati; osservail Collegio come l’odierno ricorrente contrasti la decisione d’appelloper aver e la corte territoriale trascurato il valore decisivo del carattere incontestato della circostanza di fatto costituit a dalla sussistenza, in capo allo stesso ricorrente, dei requisiti soggettivi indispensabiliai fini dell’esercizio del ricatto agrario ; sul punto, varrà sottolineare come , secondo quanto ricordato dall’odiernoistante nelle argomentazioni illustrate in ricorso, il giudice d’appellosi sarebbe sottratto all’incidenza dei principi sul punto ricavati da quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimità inclini a riconoscerepiena rilevanza a tale principio anche nelle controversie in temadi riscatto o prelazione agraria; inparticolare, varrà ricordare come, secondo quanto sostenuto da taluni orientamenti di questa Corte, la ‘non contestazione’ del convenuto costituisce, anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazioneagraria, un comportamento univocamente rilevante ai fini Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri delladeterminazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente,in quanto l'atteggiamento d ifensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 12517 del 17/06/2016, Rv. 640279 – 01, conforme a Sez. 3,Sentenza n. 3727 del 09/03/2012, Rv. 621652 - 01); sitratta di principi , coltivati sul terreno del difetto di contestazione processuale, la cui eco trova larga risonanza nelle argomentazioni elaboratedall’odierno ricorrente e che, tuttavia, chiedono, ad avviso di questo Collegio, d’essere sottoposti ad un attento scrutinio in questa sede; alriguardo, varrà considerare come la richiamata (indiscriminata) interpretazionedel principio di contestazione – così come affiorante dal discorso di taluni arresti della giurisprudenza di legittimità - debba essere opportunamente rivist a e coordinat a nel sistema processuale vigente,segnatamente in relazione al valore (di carattere generale e assorbente)che occorre ascrivere al concorrente principio in forza del qualel'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico enon bisogno so di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi sianonoti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi invochi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del principio di non contestazione allegare che la controparte fosse a conoscenza de lla circostanza assunta come incontroversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023, Rv. 667555 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023, R v. 666808 – 01; Sez.6 - 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020, Rv. 658761 – 01; Sez. L,Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; più di recente v. Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].3, Sentenza n. 30695 del 21/11/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30693 del21/11/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30692 del 21/11/2025 ; Sez. 2, Ordinanzan. 9520 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); tale principio (di carattere generale e condizionante) assume un suopiù pregnante significato segnatamente in relazione ai casi in cui, comenella specie, il fatto pretesamente non contestato consista, non giàin un fatto comune alle parti, bensì in un fa tto proprio della parte denunciante (cfr. al riguardo, Sez. 3, Ordinanza n. 13135 del 17/5/2025); il rigore di tale principio, peraltro, conosce una parziale ( e ragionevole) attenuazione là dove filtrato dalla valorizzazione dei doveri di sollecitudine e di diligenza esigibili nei confronti della parte neiconfronti della quale il principio di contestazione è invocato, sicché quest’ultimodovrà ritenersi certamente applicabil e in relazione a quei fattiche, non solo fossero effettivamente conosciuti, ma fossero altresì (o almeno) conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, sì che la circostanza non nota per la quale deve ritenersi inoperante il principio di non contestazione sarà solo quella che fuoriesce dalla sfera di controllo dell’interessato, ma non quella da costuisolo accidentalmente non conosciuta (così Sez. 1, Ordinanza n. 5435del 29/2/2024); declinandoil significato di tali principi in relazione alle controversie intema di riscatto e prelazione agraria - e, segnatamente, in relazione allecontroversie aventi a oggetto il riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi indispensabili per l’ese rcizio di dette prerogative in materia agraria,come nel caso di specie - varrà considerare come la sostanza di detti requisiti attenga, per lo più, a circostanze di fatto eminentemente riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente(ad es., la coltivazione del fondo da almeno quattro anni; la Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibilefondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopodi ricomposizione fondiaria; il rapporto tra la capacità lavorativa del retraente e della sua famiglia ed il f ondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi); circostanze delle quali non è ragionevolmente possibile predicare, in difetto di prova contraria, alcunaconoscenza o conoscibilità in capo alle controparti; ferme tali premesse, deve dunque ritenersi corretta la decisione impugnatanella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza istruttoria al difetto(o all’eventuale genericità) d ella contestazione, ad opera della controparte,dell’effettivo ricorso dei requisiti di carattere soggettivo e oggettivo condizionanti il valido esercizio delle prerogative di prelazionee di riscatto del fondo oggetto d’esame , segnatamente là dove ha individuato l’erroneità del la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrabil e il ricorso di detti requisiti in relazione all'assenza di specifiche contestazioni degli stessi (cfr. pag. 10della sentenza d’appello) ; conil terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 8 della legge n. 590/65, 115 e 167 c.p.c.e 111 Costi, (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclu so la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio della retratto agrario in capo all'istante, in contrastocon gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio (e analiticamente richiamati in ricorso), dai quali risultava sufficientemente comprovato, segnatamente sul piano presuntivo, l’effettivopossesso dei requisiti soggettivi in esame; ilmotivo è inammissibile; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, un icamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione dellafattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsoil provvedimento impugnato; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 12070/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di meri to nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 1.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza
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