Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15598/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sa1798 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. STORACE;- controricorrente –avverso la sentenza n. 801/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 477/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 15598/2026Data pubblicazione 21/05/20261.Con sentenza n. 801/2023, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione del Tribunale di Monza n. 36/2023, cheaveva dichiarato l’irripetibilità della somma di € 3.868,42corrisposta dall’Inps a [OSCURATO:PERSONA] a titolo diindennità di disoccupazione ASpI, per il periodo 1° giugno 2015– 30 settembre 2015, condannando l’Istituto a restituire la sommatrattenuta a titolo di indebito.2.La Corte territoriale ha ritenuto che l’INPS non potesserecuperare l’importo, poiché l’assicurata era in buona fede edaveva percepito la prestazione in assenza di dolo o errorericonoscibile, oltre che per un errore imputabile all’Istituto nelcalcolo dei periodi contributivi.Nel caso di specie, la lavoratrice ha percepito l’ASpI fino al 30settembre 2015, in conseguenza della cessazione involontaria delrapporto di lavoro, mentre il trattamento pensionistico ha avutodecorrenza dal 1° ottobre 2015.

La domanda di pensione era statapresentata il 16 settembre 2015, a seguito dell’attestazionerilasciata dall’INPS nel giugno 2015 mediante estratto assicurativo“EcoCert”, dalla quale risultava la maturazione, a decorrere da taledata, dei requisiti per la pensione anticipata, previo versamentovolontario di una settimana contributiva mancante.

Nonsussisteva, pertanto, alcuna sovrapposizione tra le dueprestazioni.

Solo dopo oltre tre anni, nel settembre 2018, l’INPSha notificato una comunicazione di indebito, chiedendo larestituzione delle somme corrisposte a titolo di ASpI per il periododal 1° giugno 2015 al 30 settembre 2015, sul presupposto chel’interessata avesse già maturato i requisiti pensionistici nel giugno2015.4.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per caNsusmaerzoi roegnisetro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026l’INPS, per un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex artNumero di raccolta generale 15598/2026380.1 bis cpc depositata in prossimità dell’udienza.

Data pubblicazione 21/05/20265.La parte privata si è costituita con controricorso.6.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, l’INPS denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 2, commi 40, lett. c), e41, della l. n. 92 del 2012, censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto irripetibile l’indennità ASpI percepita nelperiodo compreso tra la maturazione dei requisiti pensionistici,individuata al 1° giugno 2015, e la decorrenza del trattamentopensionistico, fissata al 1° ottobre 2015.

L’Istituto assume che, inbase alla disciplina di riferimento, la decadenza dal diritto allaprestazione di disoccupazione si verifica nel momento stesso in cuimaturano i requisiti per il pensionamento, a prescindere sia dallapresentazione della relativa domanda sia dall’effettiva percezionedel trattamento pensionistico.

A sostegno della censura richiamala giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25690 del 2022; Cass. n.19746 del 2023), secondo cui la maturazione dei requisitipensionistici integra un fatto oggettivamente idoneo a determinarel’automatica decadenza dalla prestazione, in quanto incompatibilecon la permanenza dello stato di disoccupazione tutelatodall’ASpI/NASpI.2.

Il ricorso è fondato.La Corte territoriale ha escluso la decadenza dalla ASPI almomento del raggiungimento dei requisiti pensionistici, nellaspecie al 1° giugno 2015, ritenendo necessaria la concretapercezione delle somme a titolo di pensione (ottobre 2015).

Haspecificato che, nella specie, anche a voler ipotizzare la deNcumaedroe rnegzisatro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026al momento del raggiungimento dei requisiti, l’indebito eraNumero di raccolta generale 15598/2026imputabile esclusivamente alla condotta dell’INPS che aDvatea pvuabb licazione 21/05/2026ingenerato un legittimo affidamento ed aveva integrato laviolazione degli obblighi legali sanciti dall’art 54 l. 88/89,dovendosi escludere pertanto la ripetibilità delle somme.2.1.Tale opzione interpretativa contrasta innanzitutto con ildato letterale della norma e con l’opzione ermeneutica adottata daquesta Corte in punto di decadenza dall’ASPI.L’art. 2, comma 40, della l. n. 92 del 2012, che disciplinal’ASPI, prevede, infatti, che «Si decade dalla fruizione delleindennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: … c)raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia oanticipato».L’art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015, che ha istituito la Naspisostituendo le precedenti ASPI e mini-Aspl previste dalla legge92/2012 (v., in questo senso, Cass. n. 21275 del 2025), inmaniera speculare all’art 2 comma 40 lett c) della legge citatadisciplina le ipotesi di decadenza dal diritto di fruire dell’indennitàin questione, disponendo parimenti alla lett. d) che si hadecadenza in presenza del «raggiungimento dei requisiti per ilpensionamento di vecchiaia o anticipato».2.2.

In base al tenore letterale delle norme richiamate (in temadi ASPI e Naspi), questa Corte ritiene che debba essere privilegiatal’opzione interpretativa che correla il verificarsi della decadenzaalla sola sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaiao anticipato.

Tale conclusione è stata già affermata in numerosiprecedenti di questa Corte (cfr Cass. 7699/2026; n. 6081/2026;n.6001/2026)Il dato testuale dell’art. 2, comma 40, lett. c), della l. n. 92 del2012 (come quello dell’art 11 d.lgs. cit.), evidenzia l’impossibilitàdi rimettere alla scelta discrezionale dell’assicurato (non previstadalla legge) la determinazione del periodo di godimeNunmteoro redgiestlro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026trattamento a sostegno del reddito.

Tale interpretazione èNumero di raccolta generale 15598/2026coerente con la previsione dell’art. 38, secondo comma, CDaotas ptu.b,b licazione 21/05/2026secondo cui ai lavoratori vanno “preveduti ed assicurati mezziadeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Tale normaimpone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmentesull’attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenzecost. n. 22 del 1969).

Ma tale disposizione non va intesa in sensoletterale e con valore assoluto.

È il sistema delle assicurazionisociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte eobbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Cortecost. n. 80 del 1971).

Per cui questo non risulta violato se, comenell’ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, inmaniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto deglialtri precetti e principi costituzionali, viene condizionatal’insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio» (v.Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215, al punto 4.2 del “Considerato indiritto”).2.4.

Va, infatti, considerato che il legislatore, nell’ambito dellasua discrezionalità, ha subordinato l’indennità contro ladisoccupazione alla sussistenza dello stato di bisogno.

Tale stato èricavabile anche dal difetto di titolarità, in capo all’assicurato, deldiritto ad altre provvidenze previdenziali conseguenti alla perditadel lavoro e, in specie, in età avanzata, alle prestazionipensionistiche.2.5.

Ne deriva che l’indennità in esame può essere erogata solofino alla data di maturazione del diritto al pensionamento dianzianità.

Si è quindi concluso per la ripetibilità delle sommepercepite a tale titolo dopo la maturazione dei già menzionatirequisiti (v.

Cass. n. 11965 del 2024).Alla luce di tali coordinate, deve ritenersi che erroneaNmumeenrot reeg ilsatro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026Corte d’appello abbia escluso la sussistenza dell’indebito oggettoNumero di raccolta generale 15598/2026di causa, nonostante l’intervenuta decadenza dell’assicuratDoa tad paublb licazione 21/05/2026diritto alla percezione della prestazione dalla data di maturazionedei requisiti di legge per l’accesso alla pensione di anzianità (cfr.Cass. 21/01/2025 n. 1445).Per tale prestazione a sostegno del reddito, qualificabile comeprestazione previdenziale non pensionistica, come questa Corte haavuto modo di chiarire (cfr. Cass. n. 11659/2024), non operano,quindi le regole di settore dettate dalla legge per l’indebitoprevidenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo1989, n. 88, come modificato dall’art. 13 della legge 30 dicembre1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale,insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciatodal legislatore (Cass. 19/04/ 2021 n. 10274).Si è anche precisato che, alla fattispecie controversa neppuresi attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell’indebitoassistenziale, che, in consonanza con il precetto dell’art. 38 Cost.,escludono l’incondizionata ripetibilità in presenza di una situazioneidonea a generare l’affidamento del percettore, ove a quest’ultimonon possa essere imputata l’erogazione indebita (Cass. n. 264 del2004).La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generaledell’art. 2033 cod. civ., residuando al giudice la possibilità diapplicare i correttivi e i temperamenti individuati dalla CorteCostituzionale nella sentenza n.8/23, nei termini di gradualità deirimedi poi puntualizzati da questa Corte.2.8.

La causa dev’essere allora rinviata alla Corte d’appello diMilano, che, in diversa composizione, alla luce dei principi sopraesposti valuterà la ripetibilità delle somme alla stregua dell’art.2033 cod. civ., ponderando anche la tutela dell’affidamentoincolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita,Numero registro generale 6892/2024scrutinando tutti gli elementi rilevanti, rilevabili dagli Nautmteir,o sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 15598/2026puntualmente dedotti e suffragati dalle parti, fra cui l’importo delleData pubblicazione 21/05/2026somme richieste, le condizioni economiche e patrimonialidell’obbligato.

Ciò anche ai fini di una modulazione temporaledell’obbligazione restitutoria e della tutela del legittimoaffidamento, presidiata, in via primaria, dall’art. 3 Cost. ecoessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e alnesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.).Alla Corte d’Appello è demandata anche la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, ancheper le spese di lite del presente giudizio di cassazioneRoma, così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2026La PresidenteNumero registro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 15598/2026Data pubblicazione 21/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa1798 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. STORACE;- controricorrente –avverso la sentenza n. 801/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 477/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 15598/2026Data pubblicazione 21/05/20261.Con sentenza n. 801/2023, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione del Tribunale di Monza n. 36/2023, cheaveva dichiarato l’irripetibilità della somma di € 3.868,42corrisposta dall’Inps a [OSCURATO:PERSONA] a titolo diindennità di disoccupazione ASpI, per il periodo 1° giugno 2015– 30 settembre 2015, condannando l’Istituto a restituire la sommatrattenuta a titolo di indebito.2.La Corte territoriale ha ritenuto che l’INPS non potesserecuperare l’importo, poiché l’assicurata era in buona fede edaveva percepito la prestazione in assenza di dolo o errorericonoscibile, oltre che per un errore imputabile all’Istituto nelcalcolo dei periodi contributivi.Nel caso di specie, la lavoratrice ha percepito l’ASpI fino al 30settembre 2015, in conseguenza della cessazione involontaria delrapporto di lavoro, mentre il trattamento pensionistico ha avutodecorrenza dal 1° ottobre 2015. La domanda di pensione era statapresentata il 16 settembre 2015, a seguito dell’attestazionerilasciata dall’INPS nel giugno 2015 mediante estratto assicurativo“EcoCert”, dalla quale risultava la maturazione, a decorrere da taledata, dei requisiti per la pensione anticipata, previo versamentovolontario di una settimana contributiva mancante. Nonsussisteva, pertanto, alcuna sovrapposizione tra le dueprestazioni. Solo dopo oltre tre anni, nel settembre 2018, l’INPSha notificato una comunicazione di indebito, chiedendo larestituzione delle somme corrisposte a titolo di ASpI per il periododal 1° giugno 2015 al 30 settembre 2015, sul presupposto chel’interessata avesse già maturato i requisiti pensionistici nel giugno2015.4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per caNsusmaerzoi roegnisetro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026l’INPS, per un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex artNumero di raccolta generale 15598/2026380.1 bis cpc depositata in prossimità dell’udienza. Data pubblicazione 21/05/20265.La parte privata si è costituita con controricorso.6.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’INPS denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 2, commi 40, lett. c), e41, della l. n. 92 del 2012, censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto irripetibile l’indennità ASpI percepita nelperiodo compreso tra la maturazione dei requisiti pensionistici,individuata al 1° giugno 2015, e la decorrenza del trattamentopensionistico, fissata al 1° ottobre 2015. L’Istituto assume che, inbase alla disciplina di riferimento, la decadenza dal diritto allaprestazione di disoccupazione si verifica nel momento stesso in cuimaturano i requisiti per il pensionamento, a prescindere sia dallapresentazione della relativa domanda sia dall’effettiva percezionedel trattamento pensionistico. A sostegno della censura richiamala giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25690 del 2022; Cass. n.19746 del 2023), secondo cui la maturazione dei requisitipensionistici integra un fatto oggettivamente idoneo a determinarel’automatica decadenza dalla prestazione, in quanto incompatibilecon la permanenza dello stato di disoccupazione tutelatodall’ASpI/NASpI.2. Il ricorso è fondato.La Corte territoriale ha escluso la decadenza dalla ASPI almomento del raggiungimento dei requisiti pensionistici, nellaspecie al 1° giugno 2015, ritenendo necessaria la concretapercezione delle somme a titolo di pensione (ottobre 2015). Haspecificato che, nella specie, anche a voler ipotizzare la deNcumaedroe rnegzisatro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026al momento del raggiungimento dei requisiti, l’indebito eraNumero di raccolta generale 15598/2026imputabile esclusivamente alla condotta dell’INPS che aDvatea pvuabb licazione 21/05/2026ingenerato un legittimo affidamento ed aveva integrato laviolazione degli obblighi legali sanciti dall’art 54 l. 88/89,dovendosi escludere pertanto la ripetibilità delle somme.2.1.Tale opzione interpretativa contrasta innanzitutto con ildato letterale della norma e con l’opzione ermeneutica adottata daquesta Corte in punto di decadenza dall’ASPI.L’art. 2, comma 40, della l. n. 92 del 2012, che disciplinal’ASPI, prevede, infatti, che «Si decade dalla fruizione delleindennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: … c)raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia oanticipato».L’art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015, che ha istituito la Naspisostituendo le precedenti ASPI e mini-Aspl previste dalla legge92/2012 (v., in questo senso, Cass. n. 21275 del 2025), inmaniera speculare all’art 2 comma 40 lett c) della legge citatadisciplina le ipotesi di decadenza dal diritto di fruire dell’indennitàin questione, disponendo parimenti alla lett. d) che si hadecadenza in presenza del «raggiungimento dei requisiti per ilpensionamento di vecchiaia o anticipato».2.2. In base al tenore letterale delle norme richiamate (in temadi ASPI e Naspi), questa Corte ritiene che debba essere privilegiatal’opzione interpretativa che correla il verificarsi della decadenzaalla sola sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaiao anticipato. Tale conclusione è stata già affermata in numerosiprecedenti di questa Corte (cfr Cass. 7699/2026; n. 6081/2026;n.6001/2026)Il dato testuale dell’art. 2, comma 40, lett. c), della l. n. 92 del2012 (come quello dell’art 11 d.lgs. cit.), evidenzia l’impossibilitàdi rimettere alla scelta discrezionale dell’assicurato (non previstadalla legge) la determinazione del periodo di godimeNunmteoro redgiestlro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026trattamento a sostegno del reddito. Tale interpretazione èNumero di raccolta generale 15598/2026coerente con la previsione dell’art. 38, secondo comma, CDaotas ptu.b,b licazione 21/05/2026secondo cui ai lavoratori vanno “preveduti ed assicurati mezziadeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Tale normaimpone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmentesull’attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenzecost. n. 22 del 1969). Ma tale disposizione non va intesa in sensoletterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazionisociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte eobbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Cortecost. n. 80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, comenell’ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, inmaniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto deglialtri precetti e principi costituzionali, viene condizionatal’insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio» (v.Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215, al punto 4.2 del “Considerato indiritto”).2.4. Va, infatti, considerato che il legislatore, nell’ambito dellasua discrezionalità, ha subordinato l’indennità contro ladisoccupazione alla sussistenza dello stato di bisogno. Tale stato èricavabile anche dal difetto di titolarità, in capo all’assicurato, deldiritto ad altre provvidenze previdenziali conseguenti alla perditadel lavoro e, in specie, in età avanzata, alle prestazionipensionistiche.2.5. Ne deriva che l’indennità in esame può essere erogata solofino alla data di maturazione del diritto al pensionamento dianzianità. Si è quindi concluso per la ripetibilità delle sommepercepite a tale titolo dopo la maturazione dei già menzionatirequisiti (v. Cass. n. 11965 del 2024).Alla luce di tali coordinate, deve ritenersi che erroneaNmumeenrot reeg ilsatro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026Corte d’appello abbia escluso la sussistenza dell’indebito oggettoNumero di raccolta generale 15598/2026di causa, nonostante l’intervenuta decadenza dell’assicuratDoa tad paublb licazione 21/05/2026diritto alla percezione della prestazione dalla data di maturazionedei requisiti di legge per l’accesso alla pensione di anzianità (cfr.Cass. 21/01/2025 n. 1445).Per tale prestazione a sostegno del reddito, qualificabile comeprestazione previdenziale non pensionistica, come questa Corte haavuto modo di chiarire (cfr. Cass. n. 11659/2024), non operano,quindi le regole di settore dettate dalla legge per l’indebitoprevidenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo1989, n. 88, come modificato dall’art. 13 della legge 30 dicembre1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale,insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciatodal legislatore (Cass. 19/04/ 2021 n. 10274).Si è anche precisato che, alla fattispecie controversa neppuresi attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell’indebitoassistenziale, che, in consonanza con il precetto dell’art. 38 Cost.,escludono l’incondizionata ripetibilità in presenza di una situazioneidonea a generare l’affidamento del percettore, ove a quest’ultimonon possa essere imputata l’erogazione indebita (Cass. n. 264 del2004).La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generaledell’art. 2033 cod. civ., residuando al giudice la possibilità diapplicare i correttivi e i temperamenti individuati dalla CorteCostituzionale nella sentenza n.8/23, nei termini di gradualità deirimedi poi puntualizzati da questa Corte.2.8. La causa dev’essere allora rinviata alla Corte d’appello diMilano, che, in diversa composizione, alla luce dei principi sopraesposti valuterà la ripetibilità delle somme alla stregua dell’art.2033 cod. civ., ponderando anche la tutela dell’affidamentoincolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita,Numero registro generale 6892/2024scrutinando tutti gli elementi rilevanti, rilevabili dagli Nautmteir,o sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 15598/2026puntualmente dedotti e suffragati dalle parti, fra cui l’importo delleData pubblicazione 21/05/2026somme richieste, le condizioni economiche e patrimonialidell’obbligato. Ciò anche ai fini di una modulazione temporaledell’obbligazione restitutoria e della tutela del legittimoaffidamento, presidiata, in via primaria, dall’art. 3 Cost. ecoessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e alnesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.).Alla Corte d’Appello è demandata anche la regolazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, ancheper le spese di lite del presente giudizio di cassazioneRoma, così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2026La PresidenteNumero registro generale 6892/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 15598/2026Data pubblicazione 21/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris