CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25933/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6111/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n 1, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ell a Campanian. 9456/16/2018, depositata il 5 . 1 1 .201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla C TR della Campania, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., la revocazione Oggetto: Tributi della sentenza n. 511/01/2011, emessa dalla stessa Commissione regionale, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 380/25/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del predetto contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2003; - la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso per revocazione, osservando che: -il giudizio di appello si era svolto nella contumacia del contribuente; - con il ricorso in revocazione il contribuente ha sostenuto che la decisione della CTR – che aveva accolto il gravame dell’Agenzia - era fondata su un errore di fatto, consistente nell’erroneo presupposto che l’atto di appello fosse stato correttamente notificato al difensore indicato in atti, dott. [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio eletto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 258, mentre era stato notificato presso il dott. [OSCURATO:PERSONA] che risultava il CTU nominato dal giudice di primo grado; - il mancato rilievo della nullità della notificazione dell’atto di appello da parte della Commissione regionale configurava, in realtà,un vizio procedurale chedoveva essere fatto valere con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e non mediante revocazione; -[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 cod. proc. civ. e 64 del d.lgs. n. 546 del 1992,come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. cc) del d.lgs. n. 156 del 2015, avendo la CTR , in sede di giudizio di revocazione, erroneamente qualificato, come errore di giudizio, l’erronea percezione degli atti di causa da parte del giudice di appello, non avvedutosi del fatto che l’atto di appello era stato notificato presso un soggetto estraneo (il CTU nominato dalla CTP), anzichè presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado,e che al contribuente non era stato comunicato l’omesso avviso dell’udienza di trattazione; -il motivo è infondato; - come ha già statuito questa Corte, “In tema di revocazione della sentenza, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione”(Cass. n. 26278 del 20/12/2016); - nella specie, viene denunciato , nella sostanza, un errore di diritto , consistente nell’avere ritenuto valida la notificazione del ricorso in appello al contribuente, effettuata presso un soggetto diverso dal procuratore costituito, essendo tale errore insito nella valutazione di un evento sotto il profilo giuridico, quale mancato apprezzamento in termini di nullità della notificazione dell’atto, e non venendo in rilievo la percezione di un fatto inesistente affermato come esistente (Cass.n. 25654 del 15.11.2013); - la CTR ha correttament e ritenuto che, essendo stato denunciato un errore di diritto, lo stesso doveva essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione; - anche il rilievo riguardante l’omesso avviso di trattazione dell’udienza nel giudizio di appello, a prescindere dalla eventuale novità della relativa censura, rientra nella valutazione giuridica della regolare notificazione dell’atto introduttivo, posto che detto avviso è dovuto alle soleparti costituite; - il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condann ato al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell