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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1958

Cassazione n. 46900/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1958 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47ter ord. pen. emessa ai sensi dell'art. 678, comma lter, cod. proc. pen. dal Magistrato di sorveglianza che ha, contestualmente, rigettato quella avente ad oggetto l'affidamento in prova ai servizi sociali in ragione dei precedenti penali e dei carichi pendenti del condannato; rilevato che il Tribunale ha, altresì, dichiarato inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, stante l'applicabilità della disposizione invocata dal condannato ai soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; letti i motivi del ricorso e la memoria del difensore; rilevato che: il ricorrente deduce violazione di legge per non essere stata applicata retroattivamente la disciplina asseritamente più favorevole al condannato di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 in punto di conversione della pena detentiva in pecuniaria, a prescindere dall'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna; nel motivo viene evocata la possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione in termini tali da conformare il trattamento punitivo, anche sotto il profilo della specie di pena applicabile, al sopravvenuto quadro normativo maggiormente favorevole; ritenuto che, nel caso di specie, ogni intervento è precluso al Tribunale di sorveglianza che, nei termini illustrati dallo stesso ricorrente, non è titolare di alcun potere di intervento idoneo a sovvertire il giudicato penale; considerato che: in effetti, l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere, in presenza delle condizioni ivi descritte, al fine di disporre l'ammissione alle pene sostitutive, limitandolo al caso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto innanzi alla Corte di cassazione (fattispecie che, incontestatannente, non ricorre nel caso di specie); pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1958 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47ter ord. pen. emessa ai sensi dell'art. 678, comma lter, cod. proc. pen. dal Magistrato di sorveglianza che ha, contestualmente, rigettato quella avente ad oggetto l'affidamento in prova ai servizi sociali in ragione dei precedenti penali e dei carichi pendenti del condannato; rilevato che il Tribunale ha, altresì, dichiarato inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, stante l'applicabilità della disposizione invocata dal condannato ai soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; letti i motivi del ricorso e la memoria del difensore; rilevato che: il ricorrente deduce violazione di legge per non essere stata applicata retroattivamente la disciplina asseritamente più favorevole al condannato di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 in punto di conversione della pena detentiva in pecuniaria, a prescindere dall'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna; nel motivo viene evocata la possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione in termini tali da conformare il trattamento punitivo, anche sotto il profilo della specie di pena applicabile, al sopravvenuto quadro normativo maggiormente favorevole; ritenuto che, nel caso di specie, ogni intervento è precluso al Tribunale di sorveglianza che, nei termini illustrati dallo stesso ricorrente, non è titolare di alcun potere di intervento idoneo a sovvertire il giudicato penale; considerato che: in effetti, l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere, in presenza delle condizioni ivi descritte, al fine di disporre l'ammissione alle pene sostitutive, limitandolo al caso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto innanzi alla Corte di cassazione (fattispecie che, incontestatannente, non ricorre nel caso di specie); pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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