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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06408/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 56,110-629 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; si tratta del - purtroppo - ricorrente errore di prospettiva per cui si chiede alla Suprema Corte un terzo grado di giudizio di merito, sulla base della rivalutazione del fatto, piuttosto che un vaglio sulla base delle rigorose (e 'strettissime') categorie dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (nel caso concreto: la particolare gravità del fatto, con l'invio a terzi di materiale sensibile) o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 56,110-629 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; si tratta del - purtroppo - ricorrente errore di prospettiva per cui si chiede alla Suprema Corte un terzo grado di giudizio di merito, sulla base della rivalutazione del fatto, piuttosto che un vaglio sulla base delle rigorose (e 'strettissime') categorie dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (nel caso concreto: la particolare gravità del fatto, con l'invio a terzi di materiale sensibile) o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 d
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