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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07680/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 047XNZF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, dprovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso anche con riferimento alla valutazione del trattamento sanzionatorio; per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; per [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso.udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. , i / 2 „,«..... [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2020 il GUP del Tribunale di Marsala, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità, secondo lo schema di sintesi che segue (ove sono riportati i riferimenti alle contestazioni) di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] a) episodio di favoreggiamento Pena : anni della immigrazione clandestina di circa cinque e giorni 13 soggetti provenienti dalla Tunisia venti di consumato tra il 1 e il 2 gennaio del reclusione + 2017; multa.

Capo d) simulazione di reato, per condotta tenuta in data 13 gennaio 2017; Capo e) secondo episodio di favoreggiamento della immigrazione clandestina di circa 14 soggetti provenienti dalla Tunisia consumato tra il 16 e il 17 febbraio del 2017; Capo f) contrabbando di tabacchi lavorati esteri, consumato il 17 febbraio del 2017.

Capo a); capo e); capo f), tutti come anni cinque di [OSCURATO:PERSONA] sopra indicati. reclusione + multa.

Capo a); capo e); capo f), tutti come anni cinque e [OSCURATO:PERSONA] sopra indicati, con attribuzione del mesi quattro di ruolo di scafista in entrambi gli episodi reclusione + in questione. multa.

Capo a) come sopra indicato, nonché anni quattro e [OSCURATO:PERSONA] capo g), consistente in un ulteriore mesi otto di episodio di favoreggiamento della reclusione + immigrazione clandestina consumato multa. tra il 27 e il 28 maggio del 2018.

Capo b), favoreggiamento per condotta Mesi otto di [OSCURATO:PERSONA] tenuta il 14 gennaio 2017 reclusione.2.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza resa in data 21 giugno 2022 ha confermato la prima decisione nei confronti di : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi a), e), f) della rubrica; (residua il solo capo d). [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi e), f); (residua il solo capo a) .

La pena per Calcara è quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, mentre quella per Bucalo è anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione + multa. 2.1 In estrema sintesi, va ricordato che le decisioni di merito hanno ricostruito tre episodi di immigrazione clandestina realizzati con partenza dalla Tunisia verso le coste siciliane.

Un primo episodio è quello del 1/2 gennaio 2017, caratterizzato dal fatto che durante lo sbarco dei clandestini, in località [OSCURATO:PERSONA], si incagliava sulla scogliera il gommone marca 'Altamarea' (di cui si dirà a proposito delle condotte riferite al Calcara e al Barbera)í prontamente sequestrato durante l'intervento di polizia giudiziaria e ritenuto strumento già utilizzato in precedenti occasioni di trasporto illegale di migranti.

Sempre il 2 gennaio del 2017 si verificava, nella stessa mattinata, la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in circostanze di fatto altamente significative, in località [OSCURATO:PERSONA] (distante circa 10 km. da [OSCURATO:PERSONA]).

Un secondo episodio è quello del 17 febbraio del 2017, caratterizzato dal fatto che oltre ai migranti veniva trasportato (e rinvenuto) il tabacco lavorato estero.

In questa occasione l'intera operazione di avvicinamento e sbarco (in [OSCURATO:PERSONA]) veniva monitorata dalla Guardia di Finanza, con fermo di otto clandestini appena sbarcati.

Anche in tal caso il mezzo veniva sequestrato.

Un terzo episodio è quello del 28 maggio del 2018, contestato - nel presente giudizio - al solo [OSCURATO:PERSONA], correlato alla constatazione dell'avaria del mezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA] ed all'intervento di recupero. 2.2 Le fonti di prova sono rappresentate da : a) le attività di polizia giudiziaria realizzate in occasione degli sbarchi dei clandestini; b) le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato ;c) i contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, dal 13 aprile del 2017 in avanti ; d) le verifiche relative al traffico telefonico sugli apparecchi degli indagati nei momenti di interesse, coincidenti o prossimi agli sbarchi; e) le dichiarazioni rese dagli immigrati identificati per lo sbarco del 17 febbraio 2017; f) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; g)le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa la manutenzione del gommone 'Altamarea'; h) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] AD, scafista, in riferimento all'episodio del 28 maggio 2018. 2.3 Quanto alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello - in difformità dal primo grado di giudizio - va ricordato che: a) l'assoluzione di Calcara dalle contestazioni di cui ai capi a) ed e) viene spiegata in ragione della insufficienza degli elementi a carico (con particolare riferimento alle dichiarazioni del Tancredi, che inquadrano il Bucalo come committente delle riparazioni del gommone, ed a quelle dello [OSCURATO:PERSONA], che indica come coinvolti nei fatti il Bucalo e il Licciardi ma non il Calcara), ferma restando la falsità della denunzia di furto del gommone (capo d); b) l'assoluzione di Bucalo dai fatti avvenuti il 17 febbraio del 2017 (capi e / f) viene spiegata con la insufficienza degli elementi a carico per detto episodio storico. 3.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità.

La difesa lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle doglianze dedotte con l'atto di appello (con totale riproduzione dei contenuti della prima decisione) e in particolare l'assenza di elementi che riscontrino le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (come si era ritenuto in sede di riesame, con provvedimento favorevole al ricorrente).

Queste contrastano con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ex compagna del ricorrente e madre di suo figlio, per cui Montasar sarebbe stato lo scafista dello sbarco effettuato in data 17.02.2017, dato (peraltro) impossibile alla luce di un certificato medico rilasciato dall'autorità tunisina che attesta il ricovero, in quella stessa notte, del ricorrente presso un'unità ospedaliera. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio argomentativo.

La difesa richiama l'annotazione della Guardia di finanza di Palermo che era stata acquisita agli atti dalla Corte territoriale dopo la riapertura dell'istruzione dibattimentale: nota essenziale perché relativa allo sbarco della notte del 17.02.2017 a [OSCURATO:PERSONA], in cui gli extracomunitari erano gli stessi dello sbarco a [OSCURATO:PERSONA] della stessa notte di cui al capo di imputazione.

Questa nota, ritenuta dalla Corte, quanto al luogo dello sbarco, un mero errore materiale, dimostrerebbe l'impossibilità per i migranti di trovarsi contemporaneamente in due località distanti tra di loro.

La difesa, inoltre, rappresenta l'omessa motivazione e il travisamento delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da tre degli otto migranti sbarcati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che non hanno mai riconosciuto il Bouaicha come scafista, ma al più come soggetto presente durante le operazioni di imbarco, e hanno fornito una descrizione delle caratteristiche fisiche dei soggetti alla guida del gommone che non corrisponde a quelle del ricorrente. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi . 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità.

In merito alla posizione processuale del ricorrente per il delitto di simulazione di reato, la Corte avrebbe travisato i contenuti dell'atto di denuncia per non avere considerato il fatto che alla denunzia di furto il Calcara perviene solo su incarico del Licciardi.

In sostanza, si evidenzia che Calcara si affidò - al più colposamente - alle informazioni a lui fornite dal Licciardi, e pertanto non poteva essere consapevole del fatto che il gommone era stato utilizzato per il trasporto dei clandestini.

La stessa assoluzione del Calcara dai fatti di favoreggiamento della immigrazione è prova di tale inconsapevolezza.

Peraltro si ribadisce che in virtù delle indagini già in atto, la denunzia di furto non era per nulla idonea a determinare una lesione concreta degli interessi protetti dalla norma incriminatrice. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.La difesa lamenta la mancata concessione da parte della Corte territoriale delle circostanze attenuanti generiche a favore del ricorrente (che assume essere state richieste), ritenendo che il fatto imputato al Calcara non abbia quella particolare gravità idonea a giustificare il diniego delle attenuanti. 3.3 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 3.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità.

La difesa lamenta la contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte territoriale, che si discosta sia dalla richiesta di assoluzione del ricorrente formulata dal pubblico ministero di primo grado che dai contenuti della ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento con cui si disponeva la misura della custodia cautelare nei confronti del ricorrente per "assenza di chiare indicazioni circa la consapevolezza del Licciardi in ordine al fatto che l'ausilio da lui prestato fosse finalizzato allo sbarco dei migranti".

Si tratta di valutazione che sarebbero state superate in maniera illogica.

In particolare si ritiene illogica la parte della sentenza impugnata che fa riferimento alla disponibilità di fatto in capo al ricorrente del gommone Altamarea, alla sua possibilità di elusione della misura cui era sottoposto all'epoca dei fatti, nonché a una risposta fornita da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia che nel dire" io mai visto che fa questa cosa" riferito a Licciardi, intendesse dire che lo stesso non aveva mai materialmente effettuato il trasporto dei tabacchi dall'Africa all'Italia.

In merito poi all'episodio di favoreggiamento di immigrazione clandestina riferibile al maggio 2018 la difesa lamenta la mancanza di elementi probatori atti a riscontrare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Si ritiene errata l'attribuzione in capo al Licciardi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto la sua condotta sarebbe priva di qualsiasi contributo morale o materiale, e sarebbe basata solo sul presunto aiuto fornito dal ricorrente mediante la concessione del gommone Altamarea , non supportata da alcun elemento in quanto il gommone si trovava già da tempo a Menfi ed era partito dalle coste di [OSCURATO:PERSONA] e poi perché la messa a disposizione del natante è stata configurata per la prima volta in appello per il sol fatto che il Licciardi lavorasse come ormeggiatore alle dipende della società proprietaria ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).La sentenza contraddirebbe se stessa se considerasse la disponibilità del gommone in capo al Licciardi perché la stessa disponibilità è stata considerata come elemento di prova per il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene ancora contraddittoria la sentenza per avere assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare l'attività diretta di reperimento, manutenzione e custodia del gommone in questione. 3.3.3 Al terzo motivo si deducono ulteriori vizi di motivazione.

La difesa lamenta l'omessa valutazione delle contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unici elementi a carico del ricorrente, discostandosi dall'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rilevato come dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emergesse, tra l'altro, la totale estraneità del ricorrente dallo sbarco dei migranti.

Si ritiene illogica la sentenza nella parte in cui valorizza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che riferiva di non potere escludere che mentre lui si trovava impegnato in altro porto, Licciardi abbia fornito la concessione del gommone "Altomare" agli [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso era stato portato a Menfi almeno un mese prima della partenza da [OSCURATO:PERSONA], per sua volontà.

Si ritiene inoltre contraddittoria la sentenza nella parte in cui attribuisce a Licciardi la responsabilità per il traffico illegale di tabacco, in quanto negli sbarchi contestati allo stesso non vi è prova che siano state trasportate sigarette. 3.3.4 Al quarto motivo si deduce assenza di motivazione sulle ritenute circostanze aggravanti.

La difesa lamenta la mancanza di prove in merito alle ritenute aggravanti, con particolare riferimento alla posizione del Licciardi. 3.4 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova.

La difesa evidenzia che gli elementi di prova usati per mantenere la affermazione di responsabilità del Bucalo per il capo a) sono i medesimi reputati insufficienti per il capo e).

Da ciò desume la contraddittorietà della motivazione.

Si reputa, inoltre, contraddittoria la sentenza anche perché si perviene, per il capo a), alla condanna del Bucalo ed alla assoluzione del Calcara, lì dove gli elementi di prova erano - si afferma - i medesimi.3.4.2 Al secondo e al terzo motivo si deducono ulteriori vizi di motivazione.

La Corte territoriale, si afferma, ha fondato il giudizio di colpevolezza di Bucalo sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che la sera dell'i gennaio 2017 il ricorrente avrebbe fatto trovare il gommone in acqua pronto per la partenza, ma nulla ha riferito circa l'effettiva presenza del Bucalo alla partenza del gommone e, soprattutto, ha affermato che Ocalo non era al corrente dello scopo del viaggio.

La difesa ritiene dunque che la mera preparazione del gommone sia insufficiente a dimostrare che il Bucalo fosse consapevole della natura del viaggio e delle sue finalità illecite, dal momento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il ricorrente non sapeva nulla del trasporto dei clandestini, che l'organizzatore dei viaggi era il fratello Nabil e che la disponibilità della barca era in capo a Licciardi, e non a Bucalo.

Sarebbe inoltre priva di valore probatorio sia la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] per cui Bucalo gli avrebbe consegnato 700 euro per la riparazione del gommone in questione, dal momento che si trattava di denaro consegnatogli dal Calcara per conto di Occhipinti, sia la mera esistenza di un traffico telefonico, nelle giornate antecedenti lo sbarco, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di informazioni circa il contenuto di dette conversazioni.

La Corte di Appello avrebbe, dunque, colmato le lacune dimostrative in modo non consentito.

Secondo la difesa i giudici di merito avrebbero, peraltro, fondato il loro convincimento su semplici congetture e non su massime di esperienza, ritenendo che sia una mera congettura l'affermazione della Corte per cui "la circostanza che il viaggio fosse destinato al prelevamento dei migranti in Tunisia e al loro sbarco sulle coste siciliane risulta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].. attendibili in base all'id quod plerumque accidit perché è arduo ipotizzare altro scopo di viaggio notturno nel mese di gennaio" e poi " non può sostenersi che Bucalo non fosse a conoscenza della reale destinazione del viaggio avuto riguardo alle peculiari condizioni della traversata". 3.4.3 Quarto e quinto motivo sono dedicati al trattamento sanzionatorio, con deduzione di vizio di motivazione.

La sentenza sarebbe errata nella parte in cui attribuisce al Bucalo la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con finalità di lucro, in quanto manca la prova diretta circa il profitto percepito dal ricorrente per lo sbarco in contestazione.La Corte territoriale, inoltre, fonda il diniego alla concessione delle attenuanti generiche su una mancata ammissione dei fatti da parte del Bucalo e dunque su una sua mancata collaborazione, violando l'orientamento della Corte di legittimità per cui la scelta di non collaborare con l'autorità giudiziaria non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole.

La difesa evidenzia che il ricorrente ha intrapreso un percorso di revisione critica delle scelte di vita che non poteva essere ignorato. 3.5 Il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.5.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte territoriale ha configurato la responsabilità del Barbera ritenendo impossibile che il Calcara avesse architettato la denuncia di furto, individuando come iocus commissi delicti la proprietà del ricorrente, senza prima accordarsi con lo stesso, ed ha ritenuto, al contempo, che le anomalie emerse nel corso delle dichiarazioni rese dai principali protagonisti della vicenda - Calcara, Bucalo e Barbera - fossero frutto di uno stratagemma atto a sviare le indagini.

In ciò si ravvisa contraddittorietà.

La difesa ritiene non configurabile alcuna responsabilità in capo al Barbera intanto poiché assente al momento del ricovero del gommone da parte di Calcara o di Bucalo (gommone mai visto dal Barbera, come dallo stesso affermato), e poi perché è il Calcara a ricostruire il furto, senza mai fare menzione del ricorrente, il quale è venuto a conoscenza della denuncia solo dopo che la stessa era stata presentata.

Vengono riproposti ampi stralci della attività istruttoria al fine di dimostrare come sia, secondo la difesa, carente la ricostruzione dell'aiuto prestato, in ipotesi di accusa, al Calcara. 3.5.2 Al secondo motivo si deduce nullità della sentenza in riferimento a quanto previsto dall'art.522 cod.proc.pen. .

Secondo la difesa il GUP aveva concluso nel senso di un aiuto prestato in favore del Calcara per eludere le investigazioni sul fatto di cui al capo D (la falsa denunzia di furto), lì dove la contestazione è chiaramente indicativa dell'aiuto prestato al fine di eludere le investigazioni sul fatto di cui al capo A (il reato di immigrazione clandestina).Da ciò, nei motivi di appello, la deduzione del vizio di mancata corrispondenza tra accusa e sentenza, essendo stato mutata la direzione oggettiva della condotta.

La Corte di Appello, sul punto, ha sostenuto che non vi è stato alcun mutamento del fatto, posto che le investigazioni in corso nei confronti del Calcara riguardavano sia il fatto principale (di cui al capo A) che la falsa denunzia di furto (di cui al capo D), come pacificamente emerso durante l'istruttoria.

La difesa evidenzia che simile considerazione non risolve la questione dedotta, anche perché il Calcara è stato assolto dalla contestazione di cui al capo A. Resterebbe, pertanto, la mutazione dei contenuti dell'addebito e la correlata violazione del diritto di difesa. 3.5.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Si ribadisce, in particolare, che è del tutto apodittica la considerazione per cui il Barbera era consapevole della falsità della denunzia di furto operata dal Calcara. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi introdotti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre quelli introdotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

2. In premessa, vanno ribaditi alcuni principi di fondo in tema di controllo di legittimità sulla denunzia di vizio di motivazione. 2.1 II sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà).Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio argomentativo tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) . 2.2 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez.

H n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez.

IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez.

I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez.

VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez.

H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ; - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez.

I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ). 2.3 In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo.

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice.

Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce le premesse di un ulteriore e specifico motivo di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez.

VI n. 8705 del 24.1.2013,).Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez.

I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) .

3. Operate siffatte premesse, conviene esaminare i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accomunati dalla medesima tendenza alla riproposizione di doglianze in fatto, su punti accuratamente vagliati in sede di merito.

Ciò determina la inammissibilità perché i motivi di ricorso sono da ritenersi 'non consentiti' in questa sede. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di ricorso prospetta il mancato esame delle doglianze proposte in secondo grado.

Si tratta di una affermazione ictu °cui/ infondata, posto che la Corte di Appello ha affrontato - con ragionamento ampio e lineare - tutte le doglianze in quella sede formulate, soffermandosi : a) sulla genericità della questione sollevata in rapporto alla decisione del riesame; b) sui contenuti della chiamata in correità proveniente da [OSCURATO:PERSONA]; c) sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla Dursac e sulla questione relativa alla inattendibilità della documentazione medica prodotta dall'imputato; d) sui contenuti delle dichiarazioni rese dai migranti, anche in sede di incidente probatorio; e) sulla valenza dei tabulati telefonici; f) sulle ragioni per cui nella informativa redatta dai militari di Marsala si indica con precisione il luogo dell'unico sbarco del 17 febbraio 2017, a differenza della informativa, di diversa autorità, acquisita in secondo grado.

La riproposizione dei temi, pertanto, soffre di una duplice ragione di inammis- sibilità.

La prima è il mancato confronto con la globale valutazione dei dati probatori, come interpretati e coordinati nella decisione di merito, il che determina genericità della doglianza.

La seconda è, come si è detto in apertura, rappresentata dalla tendenza a riproporre temi in fatto, su punti oggetto di congrua e logica motivazione all'interno della decisione impugnata.

Entrambi i motivi di ricorso vanno pertanto dichiarati inammissibili. 3.2 Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perché teso alla riproposizione - in modo del tutto assertivo - di profili in fatto oggetto di accurato vaglio in sede di merito.3.2.1 Ciò in particolare, quanto al profilo della consapevolezza, in capo al Calcara, della falsità della denunzia di furto, posto che dall'intera istruttoria è emerso, come ampiamente argomentato in sede di merito, che il rapporto tra Calcara e gli autori delle traversate illecite era di estrema vicinanza e comunanza di interessi, pur se la Corte di Appello evidenzia come ciò non possa essere ritenuto decisivo per affermare il concorso nei fatti di immigrazione clandestina.

Non vi è, pertanto, alcuna illogicità argomentativa nella decisione di merito, che peraltro si sofferma - in diritto - sulla piena integrazione della fattispecie azionata, non essendo decisivo l'immediato sospetto di falsità della denunzia di furto del gommone già caduto in sequestro (atteso che comunque vennero svolti accertamenti tesi a verificare chi aveva interesse a depistare le indagini già in corso). 3.2.2 Anche in riferimento al secondo motivo il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

La Corte di secondo grado affronta, in modo esplicito, il tema delle attenuanti generiche con motivazione lineare e insindacabile, basata sulla oggettiva gravità del fatto, funzionale ad intralciare le indagini sui fatti di immigrazione clandestina.

In tal senso, si tratta di motivazione del tutto idonea.

Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez.

VI 28.5.1999 n. 8668).

Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.

Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez.

I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841).

Vi è pertanto, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata. 3.3 Altro ricorso inammissibile, come si è anticipato, è quello introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.1 Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile per genericità.

In primis va ricordato che nessun vincolo è ipotizzabile, come è noto, tra contenuto della decisione emessa nel subprocedimento cautelare e contenuto della decisione terminativa del giudizio, sia nel senso della assenza di condizionamento derivante dalla emissione del titolo cautelare (con piena libertà del giudicante di non ritenere raggiunta la prova a carico) che nel senso opposto (con possibile affermazione di penale responsabilità in ipotesi di ritenuta insussistenza della gravità indiziarla, a carico, in fase cautelare).

Ciò perché il giudizio cautelare è, per sua natura, prognostico (con ordinaria fallibilità della prognosi, in un senso o nell'altro) ed è ovviamente influenzato da possibili percezioni erronee (in un senso o nell'altro) della valenza indiziante di un determinato elemento di prova.

Ciò che rileva, nel caso in esame (come in tutti quelli caratterizzati da difformi valutazioni tra cautela e merito pieno), è la completezza e la correttezza logica della argomentazione espressa nella decisione impugnata in punto di responsabilità.

E su tale aspetto il ricorrente finisce con l'omettere il dovuto confronto.

La Corte di Appello ha infatti spiegato che l'insieme dei dati raccolti - relativi ai due episodi delittuosi - testimonia come il Licciardi abbia attivamente cooperato alla realizzazione dei viaggi, consapevole del fatto che sulla rotta dei migranti viaggiavano anche le sigarette di contrabbando (di suo diretto interesse economico).

Dunque accanto all'interesse primario (il contrabbando) vi era una costante attività di agevolazione dei viaggi (testimoniata dalla plurime evidenze probatorie richiamate in sentenza) che realizza, a pieno titolo, il concorso di persona nel reato di cui all'art.110 cod.pen. .

Si tratta di una affermazione decisiva, con cui il ricorrente non si confronta, il che determina il vizio di genericità della doglianza.Analoga genericità va rilevata in riferimento all'episodio del 28 maggio 2018, essendo meramente assertiva - rispetto ai contenuti della decisione - l'affermazione secondo cui le dichiarazioni dello scafista sarebbero rimaste prive di riscontro. 3.3.2 D secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto, pur a fronte di una intestazione in termini di erronea applicazione di legge.

La difesa pretende, infatti, di rivalutare in sede di legittimità - singoli segmenti della complessa attività istruttoria, nonché individua pretese contraddizioni logiche solo apparenti.

La Corte di merito ha, peraltro, correttamente argomentato in termini di disponibilità `di fatto' da parte del Licciardi, quale dipendente della Mozia, del gommone 'Altamarea', aspetto centrale della intera istruttoria.

Del resto, la stessa denunzia di furto (sporta da un soggetto che per sua stessa ammissione era stato incaricato dal Licciardi e non dal formale proprietario Occhipinti) posteriore al sequestro del natante è incontestabilmente indicativa del fatto che il gommone era stato volontariamente 'messo a disposizione' dei trafficanti di uomini e di tabacchi.

Ora, l'istruttoria - per come compendiata nelle decisioni di merito - ha logicamente individuato tale soggetto nel Licciardi (escludendo il formale titolare della Mozia) in ragione di plurime evidenze, tra cui le stesse dichiarazioni di accusa provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto logico, non sindacabile in sede di legittimità. 3.3.3 Analogo vizio di genericità va rilevato in riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso.

Si tratta, quanto ai profili motivazionali sui contributi dichiarativi, di assertive riproposizioni di argomenti trattati nella decisione impugnata con assoluta completezza.

Anche la estensione della circostanza aggravante del fine di lucro è stata espressamente argomentata, con riferimento alla posizione del Licciardi, il che determina la genericità della doglianza. 3.4 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato. 3.4.1 Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e palese genericità.

Davvero non si comprende il senso della critica, che viene formulata in modo del tutto assertivo.

La diversità degli episodi storici (primo sbarco / secondo sbarco) tollera, quanto alla assoluzione del Bucalo dal fatto storico del 17 febbraio 2017, il diverso epilogo decisòrio rispetto all'episodio precedente (proprio in ragione dell' opportuno senso del limite mostrato dalla Corte di Appello, che assolve il Bucalo, sul secondo episodio, per assenza di 'qualità' della prova), così come le argomentazioni relative alla assoluzione del Calcara sono ineccepibili e non segnalano alcuna disparità di trattamento.

La Corte di Appello ha diffusamente spiegato, infatti, la diversità di posizione tra il Calcara e il Bucalo - quanto allo sbarco del 2 gennaio 2017 - in riferimento al diverso 'peso probatorio' delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] (rivolte verso il Bucalo e non verso il Calcara) e di quelle del Tancredi (che individua il Bucalo, e non il Calcara, quale soggetto che ordinò le riparazioni del gommone Altamarea e che ne sollecitò i tempi), nonché in rapporto al rilievo dimostrativo dei tabulati telefonici riferiti alla utenza in uso al Bucalo.

Non si vede, pertanto, in cosa possa consistere la contraddittorietà, con manifesta infondatezza della doglianza. 3.4.2 Gli ulteriori motivi introdotti dal Bucalo sono infondati.

La Corte di Appello, in particolare, ha fatto corretto utilizzo della prova logica, atteso che l'attivismo del Bucalo - soggetto che si adopera per il buon funzionamento del gommone, ne sollecita la riconsegna al Tancredi, lo predispone per la partenza verso la Tunisia in data 1 gennaio 2017 e che coopera al recupero degli scafisti nelle primissime ore del mattino del 2 gennaio 2017 - è comprensibile solo in chiave di interesse (anche economico) alla buona riuscita della operazione, il che implica da un lato piena consapevolezza della illiceità del trasporto dei clandestini e dall'altro estensione soggettiva della circostanza aggravante del fine di lucro.

Non può accedersi, dunque, alla proposta di `rilettura' di frammenti della attività istruttoria, proposta dal ricorrente, e ciò sia per i limiti ontologici del giudizio di legittimità che per la complessiva adeguatezza della motivazione espressa in sede di merito.

Anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è infondato.

La Corte di Appello (v. pag. 83) ha argomentato sul punto, ritenendo non decisiva - in rapporto alla gravità del fatto e alla intensità del dolo - la pur esistente dimostrazione di positivo attivismo del Bucalo in ambito sociale.

Si tratta di valutazione che non può dirsi arbitraria e che si mantiene ampiamente nei limiti di ragionevolezza, il che comporta il rigetto del motivo di ricorso. 3.5 Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.5.1 Quanto al primo motivo, non si ravvisa alcuna contraddittorietà logica nel ragionamento giustificativo della decisione.

La tesi di accusa - raccolta in sentenza - è che il gommone 'Altamarea' non sia mai stato portato presso la proprietà del Barbera (ma direttamente, dopo le riparazioni, utilizzato per il trasporto illegale dei migranti), sicchè la stessa 'costruzione' del furto è un espediente studiato dopo l'avvenuto sequestro della imbarcazione.

Sul piano oggettivo, dunque, le affermazioni rese dal Barbera - di aver concordato con il Calcara il temporaneo stazionamento del gommone presso la sua tenuta - sono state ritenute false per il contrasto con le altre evidenze probatorie menzionate in sentenza e ciò prescinde dal fatto che il Barbera abbia 'visto' (o meno) il gommone, posto che ha in ogni caso avallato ex post la versione resa (nella falsa denunzia di furto) dal Calcara.

Sotto tale profilo, nessun elemento di contraddizione può dirsi sussistente, posto che le discrasie narrative - derivanti dalle domande poste dagli inquirenti e dall'esito del sopralluogo - non sono tali da incrinare simile ricostruzione, posto che l'accordo preventivo tra i diversi soggetti coinvolti emerge dalla 'artificiosa comunanza' delle versioni rese circa un 'temporaneo ricovero' del gommone, in realtà mai avvenuto. 3.5.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato.

La contestazione si sviluppa secondo una logica ben precisa, nel senso che il reato che oggettivamente si pone come presupposto è quello della immigrazione clandestina di cui al capo A e la persona favorita dal Barbera è il [OSCURATO:PERSONA].

Al contempo, nella contestazione si evoca la strumentalità della falsa denunzia di furto del gommone, realizzata dal Calcara e assecondata dal Barbera, quale oggetto della condotta favoreggiatrice.

Da qui la totale assenza di immutazione dei contorni del fatto, come si è sostenuto nella decisione impugnata, posto che ad essere rilevante - nel momento in cui viene in essere la condotta oggetto di incriminazione - è l'aiuto prestato al Calcara ad eludere le investigazioni 'in quanto tali', sia in rapporto al capo A (in via mediata) che in rapporto al capo D (in via diretta), e ciò era chiaramente evincibile dalla descrizione della condotta.

Peraltro, l'assoluzione (in secondo grado) del Calcara dalla imputazione di cui al capo A non determina alcun effetto sulla integrazione della fattispecie di favoreggiamento personale, atteso che il reato resta punibile anche quando risulti che la persona aiutata non ha commesso il fatto (come testualmente previsto dal comma 4 dell'art. 378 cod.pen.). 3.5.3 Il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di riproposizione - peraltro assertiva - di argomenti già esposti nel primo e secondo motivo.

La sentenza impugnata motiva, peraltro, in modo del tutto congruo anche sulla ricorrenza del dolo generico.

In riferimento ai ricorsi dichiarati inammissibili ne consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 047XNZF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, dprovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso anche con riferimento alla valutazione del trattamento sanzionatorio; per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; per [OSCURATO:PERSONA] l'inammissibilità del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso.udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. , i / 2 „,«..... [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2020 il GUP del Tribunale di Marsala, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità, secondo lo schema di sintesi che segue (ove sono riportati i riferimenti alle contestazioni) di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] a) episodio di favoreggiamento Pena : anni della immigrazione clandestina di circa cinque e giorni 13 soggetti provenienti dalla Tunisia venti di consumato tra il 1 e il 2 gennaio del reclusione + 2017; multa. Capo d) simulazione di reato, per condotta tenuta in data 13 gennaio 2017; Capo e) secondo episodio di favoreggiamento della immigrazione clandestina di circa 14 soggetti provenienti dalla Tunisia consumato tra il 16 e il 17 febbraio del 2017; Capo f) contrabbando di tabacchi lavorati esteri, consumato il 17 febbraio del 2017. Capo a); capo e); capo f), tutti come anni cinque di [OSCURATO:PERSONA] sopra indicati. reclusione + multa. Capo a); capo e); capo f), tutti come anni cinque e [OSCURATO:PERSONA] sopra indicati, con attribuzione del mesi quattro di ruolo di scafista in entrambi gli episodi reclusione + in questione. multa. Capo a) come sopra indicato, nonché anni quattro e [OSCURATO:PERSONA] capo g), consistente in un ulteriore mesi otto di episodio di favoreggiamento della reclusione + immigrazione clandestina consumato multa. tra il 27 e il 28 maggio del 2018. Capo b), favoreggiamento per condotta Mesi otto di [OSCURATO:PERSONA] tenuta il 14 gennaio 2017 reclusione.2. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza resa in data 21 giugno 2022 ha confermato la prima decisione nei confronti di : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi a), e), f) della rubrica; (residua il solo capo d). [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi e), f); (residua il solo capo a) . La pena per Calcara è quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, mentre quella per Bucalo è anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione + multa. 2.1 In estrema sintesi, va ricordato che le decisioni di merito hanno ricostruito tre episodi di immigrazione clandestina realizzati con partenza dalla Tunisia verso le coste siciliane. Un primo episodio è quello del 1/2 gennaio 2017, caratterizzato dal fatto che durante lo sbarco dei clandestini, in località [OSCURATO:PERSONA], si incagliava sulla scogliera il gommone marca 'Altamarea' (di cui si dirà a proposito delle condotte riferite al Calcara e al Barbera)í prontamente sequestrato durante l'intervento di polizia giudiziaria e ritenuto strumento già utilizzato in precedenti occasioni di trasporto illegale di migranti. Sempre il 2 gennaio del 2017 si verificava, nella stessa mattinata, la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in circostanze di fatto altamente significative, in località [OSCURATO:PERSONA] (distante circa 10 km. da [OSCURATO:PERSONA]). Un secondo episodio è quello del 17 febbraio del 2017, caratterizzato dal fatto che oltre ai migranti veniva trasportato (e rinvenuto) il tabacco lavorato estero. In questa occasione l'intera operazione di avvicinamento e sbarco (in [OSCURATO:PERSONA]) veniva monitorata dalla Guardia di Finanza, con fermo di otto clandestini appena sbarcati. Anche in tal caso il mezzo veniva sequestrato. Un terzo episodio è quello del 28 maggio del 2018, contestato - nel presente giudizio - al solo [OSCURATO:PERSONA], correlato alla constatazione dell'avaria del mezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA] ed all'intervento di recupero. 2.2 Le fonti di prova sono rappresentate da : a) le attività di polizia giudiziaria realizzate in occasione degli sbarchi dei clandestini; b) le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato ;c) i contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, dal 13 aprile del 2017 in avanti ; d) le verifiche relative al traffico telefonico sugli apparecchi degli indagati nei momenti di interesse, coincidenti o prossimi agli sbarchi; e) le dichiarazioni rese dagli immigrati identificati per lo sbarco del 17 febbraio 2017; f) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; g)le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa la manutenzione del gommone 'Altamarea'; h) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] AD, scafista, in riferimento all'episodio del 28 maggio 2018. 2.3 Quanto alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello - in difformità dal primo grado di giudizio - va ricordato che: a) l'assoluzione di Calcara dalle contestazioni di cui ai capi a) ed e) viene spiegata in ragione della insufficienza degli elementi a carico (con particolare riferimento alle dichiarazioni del Tancredi, che inquadrano il Bucalo come committente delle riparazioni del gommone, ed a quelle dello [OSCURATO:PERSONA], che indica come coinvolti nei fatti il Bucalo e il Licciardi ma non il Calcara), ferma restando la falsità della denunzia di furto del gommone (capo d); b) l'assoluzione di Bucalo dai fatti avvenuti il 17 febbraio del 2017 (capi e / f) viene spiegata con la insufficienza degli elementi a carico per detto episodio storico. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità. La difesa lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle doglianze dedotte con l'atto di appello (con totale riproduzione dei contenuti della prima decisione) e in particolare l'assenza di elementi che riscontrino le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (come si era ritenuto in sede di riesame, con provvedimento favorevole al ricorrente). Queste contrastano con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ex compagna del ricorrente e madre di suo figlio, per cui Montasar sarebbe stato lo scafista dello sbarco effettuato in data 17.02.2017, dato (peraltro) impossibile alla luce di un certificato medico rilasciato dall'autorità tunisina che attesta il ricovero, in quella stessa notte, del ricorrente presso un'unità ospedaliera. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio argomentativo. La difesa richiama l'annotazione della Guardia di finanza di Palermo che era stata acquisita agli atti dalla Corte territoriale dopo la riapertura dell'istruzione dibattimentale: nota essenziale perché relativa allo sbarco della notte del 17.02.2017 a [OSCURATO:PERSONA], in cui gli extracomunitari erano gli stessi dello sbarco a [OSCURATO:PERSONA] della stessa notte di cui al capo di imputazione. Questa nota, ritenuta dalla Corte, quanto al luogo dello sbarco, un mero errore materiale, dimostrerebbe l'impossibilità per i migranti di trovarsi contemporaneamente in due località distanti tra di loro. La difesa, inoltre, rappresenta l'omessa motivazione e il travisamento delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da tre degli otto migranti sbarcati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che non hanno mai riconosciuto il Bouaicha come scafista, ma al più come soggetto presente durante le operazioni di imbarco, e hanno fornito una descrizione delle caratteristiche fisiche dei soggetti alla guida del gommone che non corrisponde a quelle del ricorrente. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi . 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. In merito alla posizione processuale del ricorrente per il delitto di simulazione di reato, la Corte avrebbe travisato i contenuti dell'atto di denuncia per non avere considerato il fatto che alla denunzia di furto il Calcara perviene solo su incarico del Licciardi. In sostanza, si evidenzia che Calcara si affidò - al più colposamente - alle informazioni a lui fornite dal Licciardi, e pertanto non poteva essere consapevole del fatto che il gommone era stato utilizzato per il trasporto dei clandestini. La stessa assoluzione del Calcara dai fatti di favoreggiamento della immigrazione è prova di tale inconsapevolezza. Peraltro si ribadisce che in virtù delle indagini già in atto, la denunzia di furto non era per nulla idonea a determinare una lesione concreta degli interessi protetti dalla norma incriminatrice. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.La difesa lamenta la mancata concessione da parte della Corte territoriale delle circostanze attenuanti generiche a favore del ricorrente (che assume essere state richieste), ritenendo che il fatto imputato al Calcara non abbia quella particolare gravità idonea a giustificare il diniego delle attenuanti. 3.3 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 3.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. La difesa lamenta la contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte territoriale, che si discosta sia dalla richiesta di assoluzione del ricorrente formulata dal pubblico ministero di primo grado che dai contenuti della ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento con cui si disponeva la misura della custodia cautelare nei confronti del ricorrente per "assenza di chiare indicazioni circa la consapevolezza del Licciardi in ordine al fatto che l'ausilio da lui prestato fosse finalizzato allo sbarco dei migranti". Si tratta di valutazione che sarebbero state superate in maniera illogica. In particolare si ritiene illogica la parte della sentenza impugnata che fa riferimento alla disponibilità di fatto in capo al ricorrente del gommone Altamarea, alla sua possibilità di elusione della misura cui era sottoposto all'epoca dei fatti, nonché a una risposta fornita da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia che nel dire" io mai visto che fa questa cosa" riferito a Licciardi, intendesse dire che lo stesso non aveva mai materialmente effettuato il trasporto dei tabacchi dall'Africa all'Italia. In merito poi all'episodio di favoreggiamento di immigrazione clandestina riferibile al maggio 2018 la difesa lamenta la mancanza di elementi probatori atti a riscontrare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si ritiene errata l'attribuzione in capo al Licciardi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto la sua condotta sarebbe priva di qualsiasi contributo morale o materiale, e sarebbe basata solo sul presunto aiuto fornito dal ricorrente mediante la concessione del gommone Altamarea , non supportata da alcun elemento in quanto il gommone si trovava già da tempo a Menfi ed era partito dalle coste di [OSCURATO:PERSONA] e poi perché la messa a disposizione del natante è stata configurata per la prima volta in appello per il sol fatto che il Licciardi lavorasse come ormeggiatore alle dipende della società proprietaria ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).La sentenza contraddirebbe se stessa se considerasse la disponibilità del gommone in capo al Licciardi perché la stessa disponibilità è stata considerata come elemento di prova per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene ancora contraddittoria la sentenza per avere assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare l'attività diretta di reperimento, manutenzione e custodia del gommone in questione. 3.3.3 Al terzo motivo si deducono ulteriori vizi di motivazione. La difesa lamenta l'omessa valutazione delle contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unici elementi a carico del ricorrente, discostandosi dall'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rilevato come dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emergesse, tra l'altro, la totale estraneità del ricorrente dallo sbarco dei migranti. Si ritiene illogica la sentenza nella parte in cui valorizza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che riferiva di non potere escludere che mentre lui si trovava impegnato in altro porto, Licciardi abbia fornito la concessione del gommone "Altomare" agli [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso era stato portato a Menfi almeno un mese prima della partenza da [OSCURATO:PERSONA], per sua volontà. Si ritiene inoltre contraddittoria la sentenza nella parte in cui attribuisce a Licciardi la responsabilità per il traffico illegale di tabacco, in quanto negli sbarchi contestati allo stesso non vi è prova che siano state trasportate sigarette. 3.3.4 Al quarto motivo si deduce assenza di motivazione sulle ritenute circostanze aggravanti. La difesa lamenta la mancanza di prove in merito alle ritenute aggravanti, con particolare riferimento alla posizione del Licciardi. 3.4 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. La difesa evidenzia che gli elementi di prova usati per mantenere la affermazione di responsabilità del Bucalo per il capo a) sono i medesimi reputati insufficienti per il capo e). Da ciò desume la contraddittorietà della motivazione. Si reputa, inoltre, contraddittoria la sentenza anche perché si perviene, per il capo a), alla condanna del Bucalo ed alla assoluzione del Calcara, lì dove gli elementi di prova erano - si afferma - i medesimi.3.4.2 Al secondo e al terzo motivo si deducono ulteriori vizi di motivazione. La Corte territoriale, si afferma, ha fondato il giudizio di colpevolezza di Bucalo sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che la sera dell'i gennaio 2017 il ricorrente avrebbe fatto trovare il gommone in acqua pronto per la partenza, ma nulla ha riferito circa l'effettiva presenza del Bucalo alla partenza del gommone e, soprattutto, ha affermato che Ocalo non era al corrente dello scopo del viaggio. La difesa ritiene dunque che la mera preparazione del gommone sia insufficiente a dimostrare che il Bucalo fosse consapevole della natura del viaggio e delle sue finalità illecite, dal momento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il ricorrente non sapeva nulla del trasporto dei clandestini, che l'organizzatore dei viaggi era il fratello Nabil e che la disponibilità della barca era in capo a Licciardi, e non a Bucalo. Sarebbe inoltre priva di valore probatorio sia la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] per cui Bucalo gli avrebbe consegnato 700 euro per la riparazione del gommone in questione, dal momento che si trattava di denaro consegnatogli dal Calcara per conto di Occhipinti, sia la mera esistenza di un traffico telefonico, nelle giornate antecedenti lo sbarco, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di informazioni circa il contenuto di dette conversazioni. La Corte di Appello avrebbe, dunque, colmato le lacune dimostrative in modo non consentito. Secondo la difesa i giudici di merito avrebbero, peraltro, fondato il loro convincimento su semplici congetture e non su massime di esperienza, ritenendo che sia una mera congettura l'affermazione della Corte per cui "la circostanza che il viaggio fosse destinato al prelevamento dei migranti in Tunisia e al loro sbarco sulle coste siciliane risulta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].. attendibili in base all'id quod plerumque accidit perché è arduo ipotizzare altro scopo di viaggio notturno nel mese di gennaio" e poi " non può sostenersi che Bucalo non fosse a conoscenza della reale destinazione del viaggio avuto riguardo alle peculiari condizioni della traversata". 3.4.3 Quarto e quinto motivo sono dedicati al trattamento sanzionatorio, con deduzione di vizio di motivazione. La sentenza sarebbe errata nella parte in cui attribuisce al Bucalo la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con finalità di lucro, in quanto manca la prova diretta circa il profitto percepito dal ricorrente per lo sbarco in contestazione.La Corte territoriale, inoltre, fonda il diniego alla concessione delle attenuanti generiche su una mancata ammissione dei fatti da parte del Bucalo e dunque su una sua mancata collaborazione, violando l'orientamento della Corte di legittimità per cui la scelta di non collaborare con l'autorità giudiziaria non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole. La difesa evidenzia che il ricorrente ha intrapreso un percorso di revisione critica delle scelte di vita che non poteva essere ignorato. 3.5 Il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.5.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale ha configurato la responsabilità del Barbera ritenendo impossibile che il Calcara avesse architettato la denuncia di furto, individuando come iocus commissi delicti la proprietà del ricorrente, senza prima accordarsi con lo stesso, ed ha ritenuto, al contempo, che le anomalie emerse nel corso delle dichiarazioni rese dai principali protagonisti della vicenda - Calcara, Bucalo e Barbera - fossero frutto di uno stratagemma atto a sviare le indagini. In ciò si ravvisa contraddittorietà. La difesa ritiene non configurabile alcuna responsabilità in capo al Barbera intanto poiché assente al momento del ricovero del gommone da parte di Calcara o di Bucalo (gommone mai visto dal Barbera, come dallo stesso affermato), e poi perché è il Calcara a ricostruire il furto, senza mai fare menzione del ricorrente, il quale è venuto a conoscenza della denuncia solo dopo che la stessa era stata presentata. Vengono riproposti ampi stralci della attività istruttoria al fine di dimostrare come sia, secondo la difesa, carente la ricostruzione dell'aiuto prestato, in ipotesi di accusa, al Calcara. 3.5.2 Al secondo motivo si deduce nullità della sentenza in riferimento a quanto previsto dall'art.522 cod.proc.pen. . Secondo la difesa il GUP aveva concluso nel senso di un aiuto prestato in favore del Calcara per eludere le investigazioni sul fatto di cui al capo D (la falsa denunzia di furto), lì dove la contestazione è chiaramente indicativa dell'aiuto prestato al fine di eludere le investigazioni sul fatto di cui al capo A (il reato di immigrazione clandestina).Da ciò, nei motivi di appello, la deduzione del vizio di mancata corrispondenza tra accusa e sentenza, essendo stato mutata la direzione oggettiva della condotta. La Corte di Appello, sul punto, ha sostenuto che non vi è stato alcun mutamento del fatto, posto che le investigazioni in corso nei confronti del Calcara riguardavano sia il fatto principale (di cui al capo A) che la falsa denunzia di furto (di cui al capo D), come pacificamente emerso durante l'istruttoria. La difesa evidenzia che simile considerazione non risolve la questione dedotta, anche perché il Calcara è stato assolto dalla contestazione di cui al capo A. Resterebbe, pertanto, la mutazione dei contenuti dell'addebito e la correlata violazione del diritto di difesa. 3.5.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si ribadisce, in particolare, che è del tutto apodittica la considerazione per cui il Barbera era consapevole della falsità della denunzia di furto operata dal Calcara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi introdotti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre quelli introdotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. In premessa, vanno ribaditi alcuni principi di fondo in tema di controllo di legittimità sulla denunzia di vizio di motivazione. 2.1 II sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà).Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio argomentativo tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) . 2.2 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. H n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ; - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ). 2.3 In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice. Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce le premesse di un ulteriore e specifico motivo di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013,).Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) . 3. Operate siffatte premesse, conviene esaminare i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accomunati dalla medesima tendenza alla riproposizione di doglianze in fatto, su punti accuratamente vagliati in sede di merito. Ciò determina la inammissibilità perché i motivi di ricorso sono da ritenersi 'non consentiti' in questa sede. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di ricorso prospetta il mancato esame delle doglianze proposte in secondo grado. Si tratta di una affermazione ictu °cui/ infondata, posto che la Corte di Appello ha affrontato - con ragionamento ampio e lineare - tutte le doglianze in quella sede formulate, soffermandosi : a) sulla genericità della questione sollevata in rapporto alla decisione del riesame; b) sui contenuti della chiamata in correità proveniente da [OSCURATO:PERSONA]; c) sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla Dursac e sulla questione relativa alla inattendibilità della documentazione medica prodotta dall'imputato; d) sui contenuti delle dichiarazioni rese dai migranti, anche in sede di incidente probatorio; e) sulla valenza dei tabulati telefonici; f) sulle ragioni per cui nella informativa redatta dai militari di Marsala si indica con precisione il luogo dell'unico sbarco del 17 febbraio 2017, a differenza della informativa, di diversa autorità, acquisita in secondo grado. La riproposizione dei temi, pertanto, soffre di una duplice ragione di inammis- sibilità. La prima è il mancato confronto con la globale valutazione dei dati probatori, come interpretati e coordinati nella decisione di merito, il che determina genericità della doglianza. La seconda è, come si è detto in apertura, rappresentata dalla tendenza a riproporre temi in fatto, su punti oggetto di congrua e logica motivazione all'interno della decisione impugnata. Entrambi i motivi di ricorso vanno pertanto dichiarati inammissibili. 3.2 Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perché teso alla riproposizione - in modo del tutto assertivo - di profili in fatto oggetto di accurato vaglio in sede di merito.3.2.1 Ciò in particolare, quanto al profilo della consapevolezza, in capo al Calcara, della falsità della denunzia di furto, posto che dall'intera istruttoria è emerso, come ampiamente argomentato in sede di merito, che il rapporto tra Calcara e gli autori delle traversate illecite era di estrema vicinanza e comunanza di interessi, pur se la Corte di Appello evidenzia come ciò non possa essere ritenuto decisivo per affermare il concorso nei fatti di immigrazione clandestina. Non vi è, pertanto, alcuna illogicità argomentativa nella decisione di merito, che peraltro si sofferma - in diritto - sulla piena integrazione della fattispecie azionata, non essendo decisivo l'immediato sospetto di falsità della denunzia di furto del gommone già caduto in sequestro (atteso che comunque vennero svolti accertamenti tesi a verificare chi aveva interesse a depistare le indagini già in corso). 3.2.2 Anche in riferimento al secondo motivo il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado affronta, in modo esplicito, il tema delle attenuanti generiche con motivazione lineare e insindacabile, basata sulla oggettiva gravità del fatto, funzionale ad intralciare le indagini sui fatti di immigrazione clandestina. In tal senso, si tratta di motivazione del tutto idonea. Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Vi è pertanto, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata. 3.3 Altro ricorso inammissibile, come si è anticipato, è quello introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.1 Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile per genericità. In primis va ricordato che nessun vincolo è ipotizzabile, come è noto, tra contenuto della decisione emessa nel subprocedimento cautelare e contenuto della decisione terminativa del giudizio, sia nel senso della assenza di condizionamento derivante dalla emissione del titolo cautelare (con piena libertà del giudicante di non ritenere raggiunta la prova a carico) che nel senso opposto (con possibile affermazione di penale responsabilità in ipotesi di ritenuta insussistenza della gravità indiziarla, a carico, in fase cautelare). Ciò perché il giudizio cautelare è, per sua natura, prognostico (con ordinaria fallibilità della prognosi, in un senso o nell'altro) ed è ovviamente influenzato da possibili percezioni erronee (in un senso o nell'altro) della valenza indiziante di un determinato elemento di prova. Ciò che rileva, nel caso in esame (come in tutti quelli caratterizzati da difformi valutazioni tra cautela e merito pieno), è la completezza e la correttezza logica della argomentazione espressa nella decisione impugnata in punto di responsabilità. E su tale aspetto il ricorrente finisce con l'omettere il dovuto confronto. La Corte di Appello ha infatti spiegato che l'insieme dei dati raccolti - relativi ai due episodi delittuosi - testimonia come il Licciardi abbia attivamente cooperato alla realizzazione dei viaggi, consapevole del fatto che sulla rotta dei migranti viaggiavano anche le sigarette di contrabbando (di suo diretto interesse economico). Dunque accanto all'interesse primario (il contrabbando) vi era una costante attività di agevolazione dei viaggi (testimoniata dalla plurime evidenze probatorie richiamate in sentenza) che realizza, a pieno titolo, il concorso di persona nel reato di cui all'art.110 cod.pen. . Si tratta di una affermazione decisiva, con cui il ricorrente non si confronta, il che determina il vizio di genericità della doglianza.Analoga genericità va rilevata in riferimento all'episodio del 28 maggio 2018, essendo meramente assertiva - rispetto ai contenuti della decisione - l'affermazione secondo cui le dichiarazioni dello scafista sarebbero rimaste prive di riscontro. 3.3.2 D secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto, pur a fronte di una intestazione in termini di erronea applicazione di legge. La difesa pretende, infatti, di rivalutare in sede di legittimità - singoli segmenti della complessa attività istruttoria, nonché individua pretese contraddizioni logiche solo apparenti. La Corte di merito ha, peraltro, correttamente argomentato in termini di disponibilità `di fatto' da parte del Licciardi, quale dipendente della Mozia, del gommone 'Altamarea', aspetto centrale della intera istruttoria. Del resto, la stessa denunzia di furto (sporta da un soggetto che per sua stessa ammissione era stato incaricato dal Licciardi e non dal formale proprietario Occhipinti) posteriore al sequestro del natante è incontestabilmente indicativa del fatto che il gommone era stato volontariamente 'messo a disposizione' dei trafficanti di uomini e di tabacchi. Ora, l'istruttoria - per come compendiata nelle decisioni di merito - ha logicamente individuato tale soggetto nel Licciardi (escludendo il formale titolare della Mozia) in ragione di plurime evidenze, tra cui le stesse dichiarazioni di accusa provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto logico, non sindacabile in sede di legittimità. 3.3.3 Analogo vizio di genericità va rilevato in riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso. Si tratta, quanto ai profili motivazionali sui contributi dichiarativi, di assertive riproposizioni di argomenti trattati nella decisione impugnata con assoluta completezza. Anche la estensione della circostanza aggravante del fine di lucro è stata espressamente argomentata, con riferimento alla posizione del Licciardi, il che determina la genericità della doglianza. 3.4 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato. 3.4.1 Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e palese genericità. Davvero non si comprende il senso della critica, che viene formulata in modo del tutto assertivo. La diversità degli episodi storici (primo sbarco / secondo sbarco) tollera, quanto alla assoluzione del Bucalo dal fatto storico del 17 febbraio 2017, il diverso epilogo decisòrio rispetto all'episodio precedente (proprio in ragione dell' opportuno senso del limite mostrato dalla Corte di Appello, che assolve il Bucalo, sul secondo episodio, per assenza di 'qualità' della prova), così come le argomentazioni relative alla assoluzione del Calcara sono ineccepibili e non segnalano alcuna disparità di trattamento. La Corte di Appello ha diffusamente spiegato, infatti, la diversità di posizione tra il Calcara e il Bucalo - quanto allo sbarco del 2 gennaio 2017 - in riferimento al diverso 'peso probatorio' delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] (rivolte verso il Bucalo e non verso il Calcara) e di quelle del Tancredi (che individua il Bucalo, e non il Calcara, quale soggetto che ordinò le riparazioni del gommone Altamarea e che ne sollecitò i tempi), nonché in rapporto al rilievo dimostrativo dei tabulati telefonici riferiti alla utenza in uso al Bucalo. Non si vede, pertanto, in cosa possa consistere la contraddittorietà, con manifesta infondatezza della doglianza. 3.4.2 Gli ulteriori motivi introdotti dal Bucalo sono infondati. La Corte di Appello, in particolare, ha fatto corretto utilizzo della prova logica, atteso che l'attivismo del Bucalo - soggetto che si adopera per il buon funzionamento del gommone, ne sollecita la riconsegna al Tancredi, lo predispone per la partenza verso la Tunisia in data 1 gennaio 2017 e che coopera al recupero degli scafisti nelle primissime ore del mattino del 2 gennaio 2017 - è comprensibile solo in chiave di interesse (anche economico) alla buona riuscita della operazione, il che implica da un lato piena consapevolezza della illiceità del trasporto dei clandestini e dall'altro estensione soggettiva della circostanza aggravante del fine di lucro. Non può accedersi, dunque, alla proposta di `rilettura' di frammenti della attività istruttoria, proposta dal ricorrente, e ciò sia per i limiti ontologici del giudizio di legittimità che per la complessiva adeguatezza della motivazione espressa in sede di merito. Anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è infondato. La Corte di Appello (v. pag. 83) ha argomentato sul punto, ritenendo non decisiva - in rapporto alla gravità del fatto e alla intensità del dolo - la pur esistente dimostrazione di positivo attivismo del Bucalo in ambito sociale. Si tratta di valutazione che non può dirsi arbitraria e che si mantiene ampiamente nei limiti di ragionevolezza, il che comporta il rigetto del motivo di ricorso. 3.5 Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.5.1 Quanto al primo motivo, non si ravvisa alcuna contraddittorietà logica nel ragionamento giustificativo della decisione. La tesi di accusa - raccolta in sentenza - è che il gommone 'Altamarea' non sia mai stato portato presso la proprietà del Barbera (ma direttamente, dopo le riparazioni, utilizzato per il trasporto illegale dei migranti), sicchè la stessa 'costruzione' del furto è un espediente studiato dopo l'avvenuto sequestro della imbarcazione. Sul piano oggettivo, dunque, le affermazioni rese dal Barbera - di aver concordato con il Calcara il temporaneo stazionamento del gommone presso la sua tenuta - sono state ritenute false per il contrasto con le altre evidenze probatorie menzionate in sentenza e ciò prescinde dal fatto che il Barbera abbia 'visto' (o meno) il gommone, posto che ha in ogni caso avallato ex post la versione resa (nella falsa denunzia di furto) dal Calcara. Sotto tale profilo, nessun elemento di contraddizione può dirsi sussistente, posto che le discrasie narrative - derivanti dalle domande poste dagli inquirenti e dall'esito del sopralluogo - non sono tali da incrinare simile ricostruzione, posto che l'accordo preventivo tra i diversi soggetti coinvolti emerge dalla 'artificiosa comunanza' delle versioni rese circa un 'temporaneo ricovero' del gommone, in realtà mai avvenuto. 3.5.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato. La contestazione si sviluppa secondo una logica ben precisa, nel senso che il reato che oggettivamente si pone come presupposto è quello della immigrazione clandestina di cui al capo A e la persona favorita dal Barbera è il [OSCURATO:PERSONA]. Al contempo, nella contestazione si evoca la strumentalità della falsa denunzia di furto del gommone, realizzata dal Calcara e assecondata dal Barbera, quale oggetto della condotta favoreggiatrice. Da qui la totale assenza di immutazione dei contorni del fatto, come si è sostenuto nella decisione impugnata, posto che ad essere rilevante - nel momento in cui viene in essere la condotta oggetto di incriminazione - è l'aiuto prestato al Calcara ad eludere le investigazioni 'in quanto tali', sia in rapporto al capo A (in via mediata) che in rapporto al capo D (in via diretta), e ciò era chiaramente evincibile dalla descrizione della condotta. Peraltro, l'assoluzione (in secondo grado) del Calcara dalla imputazione di cui al capo A non determina alcun effetto sulla integrazione della fattispecie di favoreggiamento personale, atteso che il reato resta punibile anche quando risulti che la persona aiutata non ha commesso il fatto (come testualmente previsto dal comma 4 dell'art. 378 cod.pen.). 3.5.3 Il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di riproposizione - peraltro assertiva - di argomenti già esposti nel primo e secondo motivo. La sentenza impugnata motiva, peraltro, in modo del tutto congruo anche sulla ricorrenza del dolo generico. In riferimento ai ricorsi dichiarati inammissibili ne consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'
Sentenza Cassazione n. 07680/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris