CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 32938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13124/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Lucia GALANO, Gianluca GALANO, Vincenzo GALANO, Alessandro GALANO e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Liberiana n. 17; - ricorrenti - contro -,U1rD5, [OSCURATO:PERSONA] ROGAZZO, Mario ROGAZZO, [OSCURATO:PERSONA] ROGAZZO e Giuseppe AMOREO (il primo anche in proprio e tutti, quali A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi coeredi e aventi causa dì [OSCURATO:PERSONA] deceduta), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] F. Finiguerra e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al contro ricorsoCcon etto presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] rt-Lt [Matteis, in Roma, viu a omenico [OSCURATO:PERSONA] n. 26;j - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 425/2018, pubblicata il 12 marzo 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Gilda AMOREO e Giuseppe AMOREO (il primo in proprio e gli altri, quali coeredi e aventi causa dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti nelle more del giudizio) avverso la sentenza del Tribunale di Foggia e, in parziale riforma di essa, ha così statuito: 1) ha accolto la domanda risarcitoria e condannato l'appellato Nicasío GALANO al pagamento, in favore degli appellanti, in via solidale tra loro, della somma di C 200.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni conseguenti alla risoluzione del preliminare di vendita del 16 luglio 1991; 2) ha dichiarato, inoltre, l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dei seguenti atti pubblici per notar Pepe di Foggia, intercorsi tra le parti appellate: A) contratto di vendita del 31.01.1995, trascritto al n.2555 il 22 febbraio 1995, n. gen. 3263, n.rep 27491; B) contratto di vendita del 31.01.1995, trascritto al n.2556 del 22 febbraio 1995, n. gen. 3264, n.rep 27492; C) contratto di vendita del 03 febbraio 1995, trascritto al n.2889 il 28 febbraio 1995, n. gen. 3670, n.rep 27510; A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi D) contratto di vendita del 03 febbraio 1995, trascritto al n.2890 il 28 febbraio 1995, n. gen. 3671, n. rep 27511; E) contratto di vendita del 19 maggio 1997, trascritto al n.6520 il 22 maggio 1997, n. gen. 8213, n. rep 30046; F) contratto di vendita del 20 maggio 1997, trascritto al n.6521 il 22 maggio 1997, n. gen. 8214, n. rep 30054; G) contratto di vendita del 16 giugno 1997, trascritto al n.7845 il 24 giugno 1997, n. gen. 10119, n. rep 30143; 3) ha ordinato al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza; 4) ha compensato tra le parti per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna gli appellati, in solido, alla rifusione, in favore degli appellanti, dei residui due terzi di esse. Con atto di citazione del 1999, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento, richiedendo l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in ordine al trasferimento giudiziale degli immobili compromessi in vendita (e in particolare, ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] in qualità di usufruttuari vita natura! durante e di Rogazzo, loro nipote, in qualità di nudo proprietario) nonché il risarcimento del danno. Si costituiva il convenuto spiegando, tra l'altro, domanda riconvenzionale di nullità o inefficacia ex art. 1414 c.c. del preliminare. Nel 2010, veniva riunito a questo, un altro giudizio promosso dal solo [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] e figli dinanzi allo stesso Tribunale, avente ad oggetto la domanda di simulazione dell'atto di trasferimento dei beni compiuto dal predetto in favore dei suoi figli e in subordine, la revocatoria degli atti stessi. Il Tribunale con sentenza del luglio 2011, definendo entrambi i giudizi, così statuiva: 1) accoglieva la riconvenzionale del convenuto Galano e dichiarava la simulazione parziale del preliminare del 16 luglio 1991 nella parte relativa al prezzo; 2) rigettava la domanda attorea di esecuzione A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosí specifica per l'accertata impossibilità del trasferimento immobiliare; 3) dichiarava la risoluzione del preliminare del 16 luglio 1991 per grave inadempimento ascrivibile al Galano, rigettando le richieste attoree di restituzione del prezzo e risarcimento del danno; 4) rigettava le domande di simulazione e di revocazione formulate dal Ragazzo nel giudizio riunito; 5) compensava le spese tra le parti. Per quel che qui ancora interessa, la Corte di appello ha ritenuto che i tre contratti dedotti in giudizio (preliminare di permuta del 13 novembre 1988, contratto definitivo di vendita di suolo edificatorio dell'8 luglio 1991 e preliminare di vendita di porzione di fabbricati costruiti su detto suolo in data 16 luglio 1991) erano tra di loro avvinti da uno stretto vincolo funzionale, riconducibile ad un vero e proprio collegamento negoziale, finalizzato al conseguimento di un risultato economico-giuridico unitario. Ha, inoltre, rilevato che il collegamento negoziale del preliminare di permuta tra bene immobile presente (suolo edificatorio) e beni immobili futuri (porzioni di un erigendo fabbricato su detto suolo) con i successivi atti negoziali (vendita definitiva del suolo edificatorio e preliminare di vendita di costruendi appartamenti e box) emergesse con tutta evidenza dalla scansione temporale e dal contenuto dei negozi. I tre contratti, infatti, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, erano stati concepiti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza al fine di conseguire un risultato economico unitario, trascendente gli effetti tipici di ognuno di essi. La Corte ha, quindi, osservato che lo stesso programma negoziale, contenuto nel "preliminare di permuta di bene presente con beni futuri", evidenziava chiaramente l'esistenza dell'accordo simulatorio relativamente ai prezzi dei futuri atti traslativi della proprietà (sia riguardo al suolo edificatorio sia riguardo alle costruende unità immobiliari) in quanto le parti contraenti avevano convenuto espressamente che la concreta attuazione del reciproco trasferimento della proprietà immobiliari sarebbe dovuta avvenire mediante la stipula di contratti di vendita, senza corresponsione dei relativi A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi prezzi, peraltro neppure determinati Sicché, la Corte Territoriale, nel pronunciare la simulazione parziale del preliminare di compravendita del 16 luglio 1991, limitatamente al prezzo, ha affermato che l'esecuzione del programma negoziale, come esplicitato dalle parti nel preliminare di permuta di bene presente con beni futuri, sarebbe dovuto avvenire, non già attraverso la stipula del contratto definitivo di permuta, bensì mediante la conclusione di reciproci atti traslativi della proprietà immobiliare, consistenti in compravendite degli immobili da permutare, il cui oggetto sarebbe stato, da un lato, il suolo edificatorio e, dall'altro, le porzioni dell'erigendo fabbricato, e nelle quali le parti avrebbe avuto cura di far figurare come "interamente pagati e quietanzati" i relativi prezzi. Di conseguenza, la Corte, attesa la declaratoria di risoluzione del preliminare di vendita del 16 luglio 1991 per inadempimento del Galano (il quale non era stato in grado di trasferire, in esecuzione al preliminare, la proprietà della porzione del fabbricato costruito sul suolo edificatorio promessogli in permuta e, poi, a lui definitivamente trasferito, a causa dell'assoggettamento dell'intero compendio immobiliare ad espropriazione forzata e a vendita coattiva) ha ritenuto di non condividere l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui il Rogazzo e la Molinaro "(...) non essendo parti dell'operazione di permuta e non avendo sostenuto alcun esborso di danaro, non avevano subito alcun danno economico". Ha, quindi, rilevato che il Rogazzo e la Molinaro, unitamente all'Amore° Antonio (autore, insieme al [OSCURATO:PERSONA], del complesso e collegato programma negoziale), in virtù del preliminare di vendita - stipulato in esecuzione del contratto preliminare di permuta - avevano acquisito il diritto soggettivo al trasferimento in loro favore (i coniugi Amoreo-Molinaro per l'usufrutto e il Rogazzo per la nuda proprietà) di una porzione del costruendo fabbricato (costituita da un appartamento per civile abitazione della superficie di mq.104 netti e da un box auto di mq.15,45 netti) senza corresponsione di alcun prezzo, trattandosi di cessione da attuarsi in cambio dell'avvenuto trasferimento, a favore del promittente venditore della proprietà del suolo A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi edificatorio. Sicché, non essendo stato stipulato il contratto definitivo - con l'effetto traslativo della proprietà che ne consegue - in ragione del grave inadempimento del promittente-venditore [OSCURATO:PERSONA] (atteso che le unità immobiliari da questi promesse erano state dapprima ipotecate e, successivamente pignorate e vendute nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, espressamente indicata in atti) ai predetti promissari acquirenti è stato riconosciuto un credito risarcitorio di Euro 200.000,00 oltre rivalutazione e interessi che trova causa nell'accertato inadempimento contrattuale del promissario venditore e infine dichiarata l'inefficacia ex art.2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], degli atti pubblici come sopra meglio indicati. Avverso la sentenza della Corte di appello, Nicasio GALANO, Lucia CALANO, Gianluca GALANO, Vincenzo CALANO, Alessandro GALANO e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ROGAZZO, Mario ROGAZZO, [OSCURATO:PERSONA] ROGAZZO e Giuseppe AMOREO, nelle rispettive qualità spiegate in atti. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n.3, dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 1453 cod.civ." i ricorrenti lamentano che -contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure- "ingiustamente" la Corte territoriale ha ritenuto che l'inadempimento del promittente venditore e la dichiarata risoluzione del preliminare di vendita hanno comportato un danno per i promissari acquirenti, consistito nel mancato acquisto delle unità immobiliari promesse a cui avevano diritto in forza del preliminare stesso e del programma negoziale.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] che sia stato provato il pregiudizio effettivo e reale sofferto dalla parte danneggiata e la sua entità; in particolare, quanto a Rogazzo e Molinaro (nelle more deceduta) non avrebbero fornito la prova del pregiudizio non avendo partecipato all'operazione di permuta svoltasi tra Galano e Amoreo e non avendo subìto alcuno esborso in sede di stipula del preliminare in data 16 luglio 1991; quanto ad [OSCURATO:PERSONA], "soggetto che ha permutato il suolo", non gli sarebbe dovuto essere riconosciuto il diritto al risarcimento e in proposito, la sentenza del giudice di prime che in parte viene richiamata cure andava confermata. 2. Con il secondo motivo lamentano la "violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n.3, dell'art. 1223 cod.civ. in relazione all'art. 1453 cod.civ. e dell'art. 2697 cod.civ. nonché dell'art.115 c.p.c." per avere la Corte territoriale liquidato il danno subìto dai promissari acquirenti nella misura di Euro 200.000,00, importo erroneamente stabilito come "prezzo virtuale stabilito nel preliminare di vendita", dichiarato simulato, né derivato dalla prova del valore commerciale degli immobili oggetto del preliminare, ma desunto dal valore di mercato dal prezzo ricavato dalla vendita dei beni nell'ambito della procedura esecutiva ritenuto "indicato e non contestato dagli appellanti" sebbene, in vece, il valore fosse stato specificatamente contestato e avessero gli stessi e il Rogazzo richiesto una consulenza tecnica d'ufficio sul punto, mai ammessa. 3. Infine, con il terzo motivo, denunciano "la violazione e falsa applicazione dell'art. 1294 cod. civ. e dell'art. 1314 cod. civ., in relazione all'art.360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte Territoriale condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore degli appellanti, in via solidale, violando il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la solidarietà attiva tra più debitori non si presume, ma sussistendo, invece, due distinte obbligazioni di risarcimento del danno, l'una nei confronti del Rogazzo, promissario acquirente della nuda proprietà, l'altra nei confronti dei coniugi Amoreo e Molinaro promissari acquirenti dell'usufrutto, obbligazioni differenti anche con riferimento all'entità del danno dai medesimi subito.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4. Preliminarmente vanno esaminati i profili di «inammissibilità» del ricorso sollevati dalla parte controricorrente; essi non meritano accoglimento tenuto conto che, da un canto, sussiste la specifica indicazione dei punti della motivazione contestati in relazione alle norme regolatrici della fattispecie e agli orientamenti giurisprudenziali e di dottrina espressi in proposito ai sensi del criterio imposto dall'art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. e, dall'altro canto, sul punto non ricorrono i termini di cui all'art. 360 bis, n. 1, c. p.c.. 5. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso; esso risulta, sotto altro profilo, in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. 5.1. È inammissibile in quanto generico nell'individuazione degli asseriti errores iuris e non deducente, quanto all'art. 2697 c.c., un erroneo riparto dell'onere probatorio, nonché volto, nella sostanza, ad una rivalutazione dei fatti nel senso dell'esclusione del danno, insistendo nel rilevare che i predetti non avrebbero fornito prova della effettiva e reale esistenza del pregiudizio sofferto, senza farsi carico di contrastare il rilievo che il danno era consistito nel mancato trasferimento dell'appartamento rispetto al quale i tre promissari acquirenti Amoreo, Molinaro e Rogazzo avevano acquisito un diritto soggettivo. 5.2. È manifestamente infondato con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (rispettivamente, il primo nipote di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda, coniuge di questi e nonna di Rogazzo) i quali, non essendo stati parti alla stipula del preliminare del 16/07/1991 che si era svolta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero patito alcun pregiudizio economico per effetto del mancato trasferimento immobiliare. Al riguardo, è sufficiente osservare che parte ricorrente riporta testualmente e acriticamente quanto rilevato dal Tribunale, in prime cure, senza confrontarsi con quanto, in vece, motivato dalla Corte di appello in riforma della decisione di prime cure. La Corte barese, infatti, ha spiegato in modo chiaro e esaustivo i motivi per i quali non condivideva l'assunto del Giudice di primo grado A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi secondo cui il Rogazzo e la Molinaro "(...) non essendo parti dell'operazione di permuta e non avendo sostenuto alcun esborso di danaro, non avevano subito alcun danno economico". Ha, in proposito, ritenuto che la declaratoria di risoluzione del preliminare di vendita del 16 luglio 1991 per inadempimento del Galano (il quale non era stato in grado di trasferire, in esecuzione al preliminare, la proprietà della porzione del fabbricato costruito sul suolo edificatorio promessogli in permuta e, poi, a lui definitivamente trasferito, a causa dell'assoggettamento dell'intero compendio immobiliare ad espropriazione forzata e a vendita coattiva) avesse determinato in capo al Rogazzo e alla Molinaro, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] (autore, insieme al [OSCURATO:PERSONA], del complesso e collegato programma negoziale e in virtù del preliminare di vendita stipulato in esecuzione del contratto preliminare di permuta) l'acquisizione del diritto soggettivo al trasferimento in loro favore (i coniugi Amoreo-Molinaro per l'usufrutto e il Rogazzo per la nuda proprietà) di una porzione del costruendo fabbricato (costituita da un appartamento per civile abitazione della superficie di mq.104 netti e da un box auto di mq.15,45 netti) senza corresponsione di alcun prezzo, trattandosi di cessione da attuarsi in cambio dell'avvenuto trasferimento, a favore del promittente venditore della proprietà del suolo edificatorio. Sicché, non essendo stato stipulato il contratto definitivo - con l'effetto traslativo della proprietà che ne consegue - in ragione del grave inadempimento del promittente-venditore [OSCURATO:PERSONA] (atteso che le unità immobiliari da questi promesse erano state dapprima ipotecate e, successivamente pignorate e vendute nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, espressamente indicata in atti) ai predetti promissari acquirenti è stato riconosciuto un credito risarcitorio di Euro 200.000,00 oltre rivalutazione e interessi che trova causa nell'accertato inadempimento contrattuale del promissario venditore e infine dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], degli atti pubblici come sopra meglio indicati. (pagg. 13 e ss. sentenza impugnata).A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6. Del tutto inammissibile è il secondo motivo con cui i ricorrenti - in relazione a plurimi vizi di violazione o falsa applicazione di legge - contestano la quantificazione del pregiudizio patrimoniale subìto perché asseritamente non provato. Questa Corte ha già e ripetutamente, affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - 27/12/2019 n. 34476). La Corte di appello nella decisione impugnata ha correttamente esercitato il proprio prudente apprezzamento, ritenendo, per un verso, che il il credito potesse essere quantificato nella somma di Euro 200.000,00, quale differenza tra costo convenuto nel preliminare e ricavato dalla vendita coattiva all'esito della esecuzione forzata del compendio immobiliare (pag. 14 sentenza impugnata). 7. Viceversa, fondato è il terzo motivo di ricorso alla luce del principio secondo cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi). E' stato ritenuto, al riguardo, che l'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale (in tal senso: Cass. Sez. 3, 11/06/2008 n. 15484, conforme a Cass. Sez. 2, 29/05/1998 n. 5316 e, più di recente, a Cass. Sez. 2 28/01/2019 n. 2267; cfr. anche, in tema di espropriazione per i() A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 13124/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. L Ambrosi pubblica utilità, Cass. Sez. 1 08/02/2017 n. 3313 e, da ultimo, in tema di condominio, Cass. Sez. 2, 11/04/2022 n. 11606). Tanto richiamato, va evidenziato che esaustivamente i ricorrenti hanno indicato l'interesse concreto a contestare la solidarietà attiva, fondato sul timore di una futura azione da parte di [OSCURATO:PERSONA] sui beni oggetto di revocatoria al fine di soddisfare l'intero credito atteso che in appello questi ha ottenuto la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei trasferimenti compiuti da Galano padre. Nella fattispecie, è emerso che ciascuno dei promìssari acquirenti ha subito un "proprio" danno, ossia l'Amore° e la Molinaro per il mancato acquisto dell'usufrutto e il Rogazzo per il mancato acquisto della nuda proprietà dell'immobile, subendo pertanto un pregiudizio che non è unitario, ma parziale e da quantificare per ciascun danneggiato, senza che rilevi la comune origine dei pregiudizi. 8. In conclusione, accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo, rigetta il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra ricordati in tema di solidarietà attiva e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati í primi du