CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 19162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 157 comma 8 bis e 161 comma 4 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 58120/2017, Tuppi, secondo cui "L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo l'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen." (S.U. n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772), tenuto conto che non è contestato che l'imputato, libero al momento della notificazione dell'estratto contumaciale, aveva dichiarato domicilio in un luogo ove non era stato trovato dal notificatore perché "trasferito" da cui la notificazione ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore di fiducia, non essendo necessario lo svolgimento di ulteriori indagini. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] lie tensore I