CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente - riguardanti sette condanne per fatti analoghi - puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il