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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 08270/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memorie difensiva inviata nell'interesse ricorrente con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei profili di doglianza prospettati dal i-U.enuto che il ricorso è inarnirdssibile perché i motivi che ;o supportano non sono consentiti C:ialia legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al caiurlHa prospettata, già adeguatamente vagiiati e disattesi con valutazioni che per lijantio sintetiche, devono ritenersi puntuali e lineari, oltre che giuridicamente corrette, a fronte della manifesta inconferenza della prospettazione diretta a contrastare la sussistenza caf'e:emento soggetti addotte con l'appello e ribadite in questa sede; evato che aftinarnmlssibilità del ricorso conseguono le pronunce Ci cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese d&ia :cr;rca dl :i a •n favore dEaia Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022, il Consigliere estensore li Pre 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memorie difensiva inviata nell'interesse ricorrente con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei profili di doglianza prospettati dal i-U.enuto che il ricorso è inarnirdssibile perché i motivi che ;o supportano non sono consentiti C:ialia legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al caiurlHa prospettata, già adeguatamente vagiiati e disattesi con valutazioni che per lijantio sintetiche, devono ritenersi puntuali e lineari, oltre che giuridicamente corrette, a fronte della manifesta inconferenza della prospettazione diretta a contrastare la sussistenza caf'e:emento soggetti addotte con l'appello e ribadite in questa sede; evato che aftinarnmlssibilità del ricorso conseguono le pronunce Ci cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese d&ia :cr;rca dl :i a •n favore dEaia Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022, il Consigliere estensore li Pre 'dente
Sentenza Cassazione n. 08270/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris