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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25806/2022

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/ 5 6 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18760/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Aosta, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta il 12 dicembre 2018 n. 54/02/2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta il 12 dicembre 2018 n. 54/02/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rettifica della classificazione catastale proposta in procedura "DOCFA" (per mutamento di destinazione da studio professionale ad abitazione) di un appartamento compreso nel fabbricato sito in Aosta alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52 (c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]"), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Aosta il 15 marzo 2018 n. 15/03/2018, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di rettifica della proposta di classamento nella procedura "DOCFA" fosse suscettibile di impugnazione da parte della contribuente dinanzi al giudice tributario e che la rettifica della proposta di classificazione catastale dalla categoria A/1 alla categoria A/2 fosse giustificata dal sopravvenuto mutamento in peius della situazione esistente al momento del classamento.

Il ricorso è affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello dal giudice di secondo grado con un mero rinvio per relationem alla motivazione della decisione di prime cure.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il catasto potesse essere aggiornato con le variazioni intervenute negli anni successivi al classamento iniziale, sulla base del riferimento all'inesistente «art. 7 del RDL 625/1939».

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il mutamento storico della nozione di "signorilità" rispetto all'epoca del classamento originario del fabbricato giustificava l'attribuzione della categoria A/2 in luogo della categoria A/1 all'appartamento in esso ricompreso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto c all'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 15^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Inoltre, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11). 1.3 In particolare, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478).

Per cui, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11). 1.4 Di contro, si deve valutare l'adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez.

Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez.

Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dic:embre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896). 1.5 Nella specie, non si può ravvisare una motivazione risolventesi in un'acritica adesione alla decisione di prime cure, emergendo una ponderata valutazione dell'infondatezza dei motivi del gravame, posto che il giudice di appello - richiamando e condividendo le conclusioni del giudice di primo grado - ha, comunque, fornito un'autonoma ed articolata motivazione sul fondamento della propria decisione.

Invero, il giudice di appello si è soffermato ad esaminare le censure dell'amministrazione finanziaria, vagliando con meticolosa attenzione le circostanze di fatto attinenti all'immobile di cui egli ha rilevato le modifiche intervenute nel corso degli anni rispetto all'originario classamento e l'evoluzione registratasi nelle caratteristiche che sono considerate necessarie per ottenere l'attribuzione della categoria A/1 (per una fattispecie similare: Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900).Difatti, per quanto il passo trascritto in ricorso (lai fini dell'osservanza del canone di autosufficienza) si limiti ad una manifestazione di condivisione neutra ed asettica della decisione di prime cure, senza far menzione delle relative argomentazioni, laddove si afferma in modo apodittico che «/a sentenza appellata ha già dettagliatamente esaminato e giustamente accolto tutte le argomentazioni di parte ricorrente e pertanto la sentenza del giudice di prime cure deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto del presente ricorso, in quanto in sede di appello non risulta essere stato aggiunto nulla di sostanziale, né in termini di diritto né di merito, alle argomentazioni già accolte dal giudice di prime cure», si tratta, a ben vedere, di una riflessione conclusiva che è preceduta da un'ampia e dettagliata analisi delle argomentazioni addotte a fondamento della decisione di prime cure, con particolare riguardo alla evoluzione storica dei canoni della "signorilità" dall'epoca del classamento originario all'epoca della richiesta variazione [in base alla considerazione centrale che «(...) le peculiarità che potevano caratterizzare un immobile "signorile" in Aosta, all'inizio degli anni '50 a cui attribuire di conseguenza inquadramento in categoria A/1, sono certamente molto diverse e non in linea con gli standard costruttivi attuali», sul presupposto che: «Il palazzo in questione provvisto di due ascensori, con ampio scalone e dotato di portineria, nel 1952 era certamente uno dei pochi esistenti ad Aosta, e l'attribuzione di categoria Al1 era certamente logica ed appropriata.

Tuttavia, il trascorrere del tempo, fa emergere la necessità di rivedere l'iniziale valutazione di tipologia "signorile" e categoria A/1. (...) [OSCURATO:PERSONA], nel secondo decennio degli anni 2000 il concetto di "abitazione signorile" mal si concilia con un immobile condominiale, e con la presenza di ben 37 unità abitative al suo interno.

L'ampio scalone è di ostacolo all'abbattimento delle barriere architettoniche, le norme sul contenimento energetico non esistono, non esiste area verde condominiale né posti auto scoperti, così come i gara ges e gli spazi di manovra, di dimensioni adatte alle vetture dell'epoca, possono risultare troppo angusti per gli attuali SUV, più larghi, più lunghi e talora anche troppo alti.

Anche il servizio di portineria, che all'epoca esisteva solo nei palazzi signorili, è stato soppresso e l'abitazione del custode è stata trasformata in civile abitazione, cui l'Ufficio stesso ha attribuito cat. 3/A (recte: A/3)»] e sul fondamento logico-giuridico della variazione (attraverso il richiamo - non inficiato da un errore facilmente riconoscibile nella indicazione della fonte normativa, il cui testo letterale è stato riportato nella illustrazione del mezzo - all'art. :L7 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, ove - sulla premessa che, in base all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142: «Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento», si afferma che: «Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe»]. 1.6 Perciò, il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, essendo ampiamente motivata (con un ragionato rinvio alle decisione di prime cure) la conferma della legittimità della variazione di categoria in base alla rettifica della proposta nella procedura "DOCFA".

2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Come si è già anticipato, la sentenza impugnata ha, per mero refuso, indicato l'(inesistente) art. 7 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 625 («art. 7 RDL 625/1939») in luogo delResistente) art. 17, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249. 2.2 Tuttavia, tale circostanza è priva di ogni rilevanza ai fini della decisione, posto che la sentenza impugnata ha, comunque, riportato nella motivazione il testo letterale della richiamata disposizione, onde nessun errore o confusione è possibile in ordine alla correttezza della motivazione svolta (per una fattispecie similare: Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900).

3. Di contro, il terzo motivo è fondato. 3.1 Va premesso che la generica indicazione in rubrica della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 è stata integrata con la specifica indicazione dell'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, che, perciò, deve essere certamente assunto a parametro di riferimento per il sindacato di legittimità.

Ad ogni modo, in base alla effettiva portata della censura, nulla esclude che il giudice di legittimità possa desumere (come nel caso di specie), secondo la volontà manifestata dalla ricorrente nell'illustrazione delle doglianze riguardanti la sentenza impugnata, l'implicita (ma inequivoca) indicazione di ulteriori parametri di riferimento, che si pongano in relazione di stretta connessione o derivazione con quello espressamente enunciato, fermo restando che non si può demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma che è stata violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 5", 4 maggio 2021, nn. 11609, 11617 e 11619; Cass., Sez. 6^-5, 30 maggio 2021, n. 14319; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16506 e 16511). 3.2 Ora, la possibilità di modificare l'originaria categoria catastale è espressamente prevista proprio dall'art. 17, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, di cui si è appena fatto cenno che, come è stato già riportato nella sentenza impugnata, stabilisce che: «Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono; a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo». 3.3 In adesione ad un consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12024; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2020, n. 16479), premesso che l'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, lo che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe e, dunque, nell'attribuzione della rendita (artt. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138), va osservato che: - la procedura "DOCFA", di cui al D.M. 19 aprile 1994 n. 701, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, consentendo al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre «l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita» - id est di proporre egli stesso gli elementi costitutivi del classamento - in funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione di quella definitiva; - la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile", "civile", "popolare" - contenuta nella nota emanata dal Ministero delle Finanze il 4 maggio 1994 n.

C- 1/1022, con valenza esplicativa delle varie categorie catastali - il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dall'amministrazione finanziaria (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nell'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrare o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - le risultanze catastali sono soggette a periodiche verifiche, che implicano la possibilità di modificare la categoria e la classe degli immobili, come è del resto del tutto logico essendo le condizioni degli immobili suscettibili di variare in relazione al trascorrere del tempo ed al mutamento delle condizioni, aggiungendosi che il classamento va comunque riferito ad ogni singola unità immobiliare e non già al fabbricato in cui la stessa si trova (Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900); - l'apprezzamento del giudice tributario circa la correttezza del classamento o della modifica catastale, attenendo ad una valutazione di fatto, può esser censurato, in sede di legittimità, sul terreno della congruità della motivazione, e non sotto il profilo della violazione di legge; - in riferimento alla categoria A/1 ("Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale"), qui in rilievo, le anzidette caratteristiche non vanno mutuate dal D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, tenuto conto che tale decreto indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica "di lusso" delle abitazioni (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23235; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29278; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37852). 3.4 Nel caso in esame, la contribuente risulta aver scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento "DOCFA", regolato dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701, il cui art. 1, comma 1, prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi: in caso di presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui all'art. 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 o in caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, il quale impone alle persone o enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249.

L'impiego della procedura "DOCFA" è, pertanto, limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari, circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame, ove è incontestato che la procedura "DOCFA" sia stata introdotta dalla contribuente unicamente per una variazione che riguardava - oltre alla destinazione d'uso - lo stato di degrado e vetustà del fabbricato in cui l'appartamento è ubicato, che avrebbe perduto, nel corso degli anni, anche in base alla valutazione di elementi non strettamente inerenti al suo stato di conservazione (come l'evoluzione sociale degli indici sintomatici di "signorilità"), le caratteristiche di pregio possedute al momento della costruzione.

Si tratta, perciò, di elementi inidonei, come tali, ad intaccare l'originario classamento in categoria A/1, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali) (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2250). 3.5 Se ne può desumere che il giudice di appello non ha correttamente applicato la normativa che disciplina la revisione del classamento catastale, facendone erronea applicazione ad un'ipotesi non prevista dalla normativa di settore.

Il che rende superfluo ed ultroneo ogni sindacato sulle considerazioni espresse dal medesimo sulla valenza delle caratterstiche individuanti la "signorilità" del fabbricato.

4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, nonché l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo u teriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

5. Considerando le alterne vicende processuali, le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione del loro svolgimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/ 5 6 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18760/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Aosta, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta il 12 dicembre 2018 n. 54/02/2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta il 12 dicembre 2018 n. 54/02/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rettifica della classificazione catastale proposta in procedura "DOCFA" (per mutamento di destinazione da studio professionale ad abitazione) di un appartamento compreso nel fabbricato sito in Aosta alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52 (c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Aosta il 15 marzo 2018 n. 15/03/2018, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di rettifica della proposta di classamento nella procedura "DOCFA" fosse suscettibile di impugnazione da parte della contribuente dinanzi al giudice tributario e che la rettifica della proposta di classificazione catastale dalla categoria A/1 alla categoria A/2 fosse giustificata dal sopravvenuto mutamento in peius della situazione esistente al momento del classamento. Il ricorso è affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello dal giudice di secondo grado con un mero rinvio per relationem alla motivazione della decisione di prime cure. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il catasto potesse essere aggiornato con le variazioni intervenute negli anni successivi al classamento iniziale, sulla base del riferimento all'inesistente «art. 7 del RDL 625/1939». 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il mutamento storico della nozione di "signorilità" rispetto all'epoca del classamento originario del fabbricato giustificava l'attribuzione della categoria A/2 in luogo della categoria A/1 all'appartamento in esso ricompreso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto c all'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 15^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Inoltre, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11). 1.3 In particolare, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478). Per cui, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11). 1.4 Di contro, si deve valutare l'adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dic:embre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896). 1.5 Nella specie, non si può ravvisare una motivazione risolventesi in un'acritica adesione alla decisione di prime cure, emergendo una ponderata valutazione dell'infondatezza dei motivi del gravame, posto che il giudice di appello - richiamando e condividendo le conclusioni del giudice di primo grado - ha, comunque, fornito un'autonoma ed articolata motivazione sul fondamento della propria decisione. Invero, il giudice di appello si è soffermato ad esaminare le censure dell'amministrazione finanziaria, vagliando con meticolosa attenzione le circostanze di fatto attinenti all'immobile di cui egli ha rilevato le modifiche intervenute nel corso degli anni rispetto all'originario classamento e l'evoluzione registratasi nelle caratteristiche che sono considerate necessarie per ottenere l'attribuzione della categoria A/1 (per una fattispecie similare: Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900).Difatti, per quanto il passo trascritto in ricorso (lai fini dell'osservanza del canone di autosufficienza) si limiti ad una manifestazione di condivisione neutra ed asettica della decisione di prime cure, senza far menzione delle relative argomentazioni, laddove si afferma in modo apodittico che «/a sentenza appellata ha già dettagliatamente esaminato e giustamente accolto tutte le argomentazioni di parte ricorrente e pertanto la sentenza del giudice di prime cure deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto del presente ricorso, in quanto in sede di appello non risulta essere stato aggiunto nulla di sostanziale, né in termini di diritto né di merito, alle argomentazioni già accolte dal giudice di prime cure», si tratta, a ben vedere, di una riflessione conclusiva che è preceduta da un'ampia e dettagliata analisi delle argomentazioni addotte a fondamento della decisione di prime cure, con particolare riguardo alla evoluzione storica dei canoni della "signorilità" dall'epoca del classamento originario all'epoca della richiesta variazione [in base alla considerazione centrale che «(...) le peculiarità che potevano caratterizzare un immobile "signorile" in Aosta, all'inizio degli anni '50 a cui attribuire di conseguenza inquadramento in categoria A/1, sono certamente molto diverse e non in linea con gli standard costruttivi attuali», sul presupposto che: «Il palazzo in questione provvisto di due ascensori, con ampio scalone e dotato di portineria, nel 1952 era certamente uno dei pochi esistenti ad Aosta, e l'attribuzione di categoria Al1 era certamente logica ed appropriata. Tuttavia, il trascorrere del tempo, fa emergere la necessità di rivedere l'iniziale valutazione di tipologia "signorile" e categoria A/1. (...) [OSCURATO:PERSONA], nel secondo decennio degli anni 2000 il concetto di "abitazione signorile" mal si concilia con un immobile condominiale, e con la presenza di ben 37 unità abitative al suo interno. L'ampio scalone è di ostacolo all'abbattimento delle barriere architettoniche, le norme sul contenimento energetico non esistono, non esiste area verde condominiale né posti auto scoperti, così come i gara ges e gli spazi di manovra, di dimensioni adatte alle vetture dell'epoca, possono risultare troppo angusti per gli attuali SUV, più larghi, più lunghi e talora anche troppo alti. Anche il servizio di portineria, che all'epoca esisteva solo nei palazzi signorili, è stato soppresso e l'abitazione del custode è stata trasformata in civile abitazione, cui l'Ufficio stesso ha attribuito cat. 3/A (recte: A/3)»] e sul fondamento logico-giuridico della variazione (attraverso il richiamo - non inficiato da un errore facilmente riconoscibile nella indicazione della fonte normativa, il cui testo letterale è stato riportato nella illustrazione del mezzo - all'art. :L7 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, ove - sulla premessa che, in base all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142: «Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento», si afferma che: «Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe»]. 1.6 Perciò, il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, essendo ampiamente motivata (con un ragionato rinvio alle decisione di prime cure) la conferma della legittimità della variazione di categoria in base alla rettifica della proposta nella procedura "DOCFA". 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Come si è già anticipato, la sentenza impugnata ha, per mero refuso, indicato l'(inesistente) art. 7 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 625 («art. 7 RDL 625/1939») in luogo delResistente) art. 17, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249. 2.2 Tuttavia, tale circostanza è priva di ogni rilevanza ai fini della decisione, posto che la sentenza impugnata ha, comunque, riportato nella motivazione il testo letterale della richiamata disposizione, onde nessun errore o confusione è possibile in ordine alla correttezza della motivazione svolta (per una fattispecie similare: Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900). 3. Di contro, il terzo motivo è fondato. 3.1 Va premesso che la generica indicazione in rubrica della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 è stata integrata con la specifica indicazione dell'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, che, perciò, deve essere certamente assunto a parametro di riferimento per il sindacato di legittimità. Ad ogni modo, in base alla effettiva portata della censura, nulla esclude che il giudice di legittimità possa desumere (come nel caso di specie), secondo la volontà manifestata dalla ricorrente nell'illustrazione delle doglianze riguardanti la sentenza impugnata, l'implicita (ma inequivoca) indicazione di ulteriori parametri di riferimento, che si pongano in relazione di stretta connessione o derivazione con quello espressamente enunciato, fermo restando che non si può demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma che è stata violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 5", 4 maggio 2021, nn. 11609, 11617 e 11619; Cass., Sez. 6^-5, 30 maggio 2021, n. 14319; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16506 e 16511). 3.2 Ora, la possibilità di modificare l'originaria categoria catastale è espressamente prevista proprio dall'art. 17, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, di cui si è appena fatto cenno che, come è stato già riportato nella sentenza impugnata, stabilisce che: «Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono; a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo». 3.3 In adesione ad un consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12024; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2020, n. 16479), premesso che l'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, lo che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe e, dunque, nell'attribuzione della rendita (artt. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138), va osservato che: - la procedura "DOCFA", di cui al D.M. 19 aprile 1994 n. 701, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, consentendo al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre «l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita» - id est di proporre egli stesso gli elementi costitutivi del classamento - in funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione di quella definitiva; - la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile", "civile", "popolare" - contenuta nella nota emanata dal Ministero delle Finanze il 4 maggio 1994 n. C- 1/1022, con valenza esplicativa delle varie categorie catastali - il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dall'amministrazione finanziaria (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nell'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrare o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557); - le risultanze catastali sono soggette a periodiche verifiche, che implicano la possibilità di modificare la categoria e la classe degli immobili, come è del resto del tutto logico essendo le condizioni degli immobili suscettibili di variare in relazione al trascorrere del tempo ed al mutamento delle condizioni, aggiungendosi che il classamento va comunque riferito ad ogni singola unità immobiliare e non già al fabbricato in cui la stessa si trova (Cass., Sez. 6^-5, 13 agosto 2021, n. 22900); - l'apprezzamento del giudice tributario circa la correttezza del classamento o della modifica catastale, attenendo ad una valutazione di fatto, può esser censurato, in sede di legittimità, sul terreno della congruità della motivazione, e non sotto il profilo della violazione di legge; - in riferimento alla categoria A/1 ("Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale"), qui in rilievo, le anzidette caratteristiche non vanno mutuate dal D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, tenuto conto che tale decreto indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica "di lusso" delle abitazioni (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23235; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29278; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37852). 3.4 Nel caso in esame, la contribuente risulta aver scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento "DOCFA", regolato dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701, il cui art. 1, comma 1, prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi: in caso di presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui all'art. 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 o in caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, il quale impone alle persone o enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249. L'impiego della procedura "DOCFA" è, pertanto, limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari, circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame, ove è incontestato che la procedura "DOCFA" sia stata introdotta dalla contribuente unicamente per una variazione che riguardava - oltre alla destinazione d'uso - lo stato di degrado e vetustà del fabbricato in cui l'appartamento è ubicato, che avrebbe perduto, nel corso degli anni, anche in base alla valutazione di elementi non strettamente inerenti al suo stato di conservazione (come l'evoluzione sociale degli indici sintomatici di "signorilità"), le caratteristiche di pregio possedute al momento della costruzione. Si tratta, perciò, di elementi inidonei, come tali, ad intaccare l'originario classamento in categoria A/1, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali) (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2250). 3.5 Se ne può desumere che il giudice di appello non ha correttamente applicato la normativa che disciplina la revisione del classamento catastale, facendone erronea applicazione ad un'ipotesi non prevista dalla normativa di settore. Il che rende superfluo ed ultroneo ogni sindacato sulle considerazioni espresse dal medesimo sulla valenza delle caratterstiche individuanti la "signorilità" del fabbricato. 4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, nonché l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo u teriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente. 5. Considerando le alterne vicende processuali, le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione del loro svolgimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ri
Decreto Cassazione n. 25806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris