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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22866/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 08/03/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione aggravata di un assegno circolare (art. 648 e 61, n. 2, cod. pen.; capo "a" dell'imputazione) e di truffa (art.640 cod. pen.; capo "b" dell'imputazione).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. (ormai depenalizzata), non è consentito in sede di legittimità poiché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti operata dal giudice di primo grado e pienamente condivisa dalla Corte territoriale, posto che è risultata documentalmente provata la condotta della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ricevuto un assegno di illecita provenienza, alterandolo o facendolo alterare nel destinatario, in modo da risultarne la beneficiaria e da poterlo incassare, talché la contraffazione de qua ha integrato pienamente gli artifizi richiesti dal delitto di truffa, essendo peraltro pacifico il nesso teleologico, così come correttamente riconosciuto, tra il reato di cui all'art. 648 cod. pen., funzionale alla commissione del reato di cui all'art. 640 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 08/03/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione aggravata di un assegno circolare (art. 648 e 61, n. 2, cod. pen.; capo "a" dell'imputazione) e di truffa (art.640 cod. pen.; capo "b" dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. (ormai depenalizzata), non è consentito in sede di legittimità poiché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti operata dal giudice di primo grado e pienamente condivisa dalla Corte territoriale, posto che è risultata documentalmente provata la condotta della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ricevuto un assegno di illecita provenienza, alterandolo o facendolo alterare nel destinatario, in modo da risultarne la beneficiaria e da poterlo incassare, talché la contraffazione de qua ha integrato pienamente gli artifizi richiesti dal delitto di truffa, essendo peraltro pacifico il nesso teleologico, così come correttamente riconosciuto, tra il reato di cui all'art. 648 cod. pen., funzionale alla commissione del reato di cui all'art. 640 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2
Sentenza Cassazione n. 22866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris