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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 35918/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] NAPOLInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO avverso la sentenza del 29/07/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli impugna con ricorso immediato in cassazione la sentenza del 29/07/2021 del G.i.p.

Tribunale di Napoli che, ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen., ha applicato la pena richiesta dalle parti per i reati di riciclaggio (capo D), trasferimento fraudolento di valori (capi Cl, D1, El ed Fl, autoriciclaggio e art. 8 D.Ig. 74/2000 ',capi G1 e G1-bis, H1, Il,) associazione per delinquere (Si e Ti).

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 444 e ss. c.p.p. e degli artt. 240-bis e 322-ter c.p. in relazione ai delitti di cui agli artt. 648-bis cod.pen., 648-1:er cod.pen., 416 cod.pen. e 8 d.lgs. n. 74/2000 di cui all'impugnata sentenza".

Con l'unico motivo di ricorso il Pubblico ministero denuncia l'omessa pronuncia del G.i.p. sulla confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero del loro valore equivalente, sequestrati con decreto del G.i.p. del Tribunale di Nola in data 8 marzo 2021.

Il ricorrente rimarca l'obbligatorietà della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

1.1. La sentenza oggi impugnata è stata pronunciata dal G.i.p. in data 29 luglio 2021, senza motivazione contestuale e senza riserva dei termini.

La motivazione è stata depositata lo stesso 29 luglio 2021.

Ricorre, dunque, l'ipotesi di cui all'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., al cui riguardo l'art. 585, comma 1, lett. b), fissa in trenta giorni il termine per impugnare la sentenza.

Termine che per il Procuratore generale presso la Corte di appello decorre dal giorno in cui è stata eseguita a quell'Ufficio la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per come stabilisce l'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen..

Nel caso in esame, la Cancelleria del Tribunale ha annotato che detta comunicazione alla Procura generale è stata eseguita il 27/08/2021.

Alla luce di tutto ciò, considerata la sospensione feriale dei termini (fino al 31 agosto 2021), la sentenza doveva essere impugnata dal Procuratore generale entro il 30 settembre 2021.

L'impugnazione, -invece- è stata proposta il 7 dicembre 2021, quando il termine era ormai ampiamente spirato.

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] NAPOLInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO avverso la sentenza del 29/07/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli impugna con ricorso immediato in cassazione la sentenza del 29/07/2021 del G.i.p. Tribunale di Napoli che, ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen., ha applicato la pena richiesta dalle parti per i reati di riciclaggio (capo D), trasferimento fraudolento di valori (capi Cl, D1, El ed Fl, autoriciclaggio e art. 8 D.Ig. 74/2000 ',capi G1 e G1-bis, H1, Il,) associazione per delinquere (Si e Ti). Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 444 e ss. c.p.p. e degli artt. 240-bis e 322-ter c.p. in relazione ai delitti di cui agli artt. 648-bis cod.pen., 648-1:er cod.pen., 416 cod.pen. e 8 d.lgs. n. 74/2000 di cui all'impugnata sentenza". Con l'unico motivo di ricorso il Pubblico ministero denuncia l'omessa pronuncia del G.i.p. sulla confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero del loro valore equivalente, sequestrati con decreto del G.i.p. del Tribunale di Nola in data 8 marzo 2021. Il ricorrente rimarca l'obbligatorietà della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 1.1. La sentenza oggi impugnata è stata pronunciata dal G.i.p. in data 29 luglio 2021, senza motivazione contestuale e senza riserva dei termini. La motivazione è stata depositata lo stesso 29 luglio 2021. Ricorre, dunque, l'ipotesi di cui all'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., al cui riguardo l'art. 585, comma 1, lett. b), fissa in trenta giorni il termine per impugnare la sentenza. Termine che per il Procuratore generale presso la Corte di appello decorre dal giorno in cui è stata eseguita a quell'Ufficio la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per come stabilisce l'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.. Nel caso in esame, la Cancelleria del Tribunale ha annotato che detta comunicazione alla Procura generale è stata eseguita il 27/08/2021. Alla luce di tutto ciò, considerata la sospensione feriale dei termini (fino al 31 agosto 2021), la sentenza doveva essere impugnata dal Procuratore generale entro il 30 settembre 2021. L'impugnazione, -invece- è stata proposta il 7 dicembre 2021, quando il termine era ormai ampiamente spirato. Da qui l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere
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