CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 12635/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 25685/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti GIORGIO ASCHIERIe [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso l’ordinanza r.g. n. 261/2022 (rep. n. 1880/2022) della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza n. 18/2022 del [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2 Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concl uso riportandosi alle conclusioni scritte depositate e chiedendo l’accoglimentodel primo motivo con assorbimento del secondo . Uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 25/7/2022, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c., l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza (n. 18/2022 del 13/1/2022) con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda proposta dalla stessa Leonardi per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] restituzione, in proprio favore, di quanto dalla Leonardi corrisposto al Mirandola a titolo di compensi per il patrocinio professionaledi avvocato prestato in favore della Leonardi in occasione diplurime controversie giudiziarie. 2. A fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato come l’appello proposto dalla Leonardi non avesse alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, dovendo condividersi integralmentele ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto pronunciata dal giudice di primo grado, avendo quest’ultimo correttamente accertato l’avvenuta dimostrazione della piena consapevolezza,da parte della Leonardi (nella specie condivisa con lo stesso Mirandola) , di revocare l’incarico conferito al precedente difensore(avvenuto con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) allo scopo di investire il Mirandola a proprie spese (non essendo il Mirandola iscritto nell’albo dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato)e , quindi, di rinunciare ai vantaggi del patrocinio a spese dello Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri Stato,per poi giustificare la successiva revoca dell’incarico conferito al Mirandolaa causa delle proprie difficoltà economiche. 3. Ciò posto, non essendo applicabile al Mirandola il divieto di percepire somme a titolo di compenso dal cliente non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (in quanto non iscritto nel corrispondente albo), né potendo conferirsi rilevanza alla pretesa mancatainformazione, da parte del professionista, circa la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio e delle conseguenze di una sua rinunzia(attesa l’avvenuta dimostrazione della piena contezza, in capo allaLeonardi, del meccanismo di funzionamento del patrocinio a spese delloStato e dell’inequivoca scelta della stessa per l’assunzione di una difesa a titolo oneroso), l’impugnazione proposta in appello dalla Leonardi doveva ritenersi priva di alcuna ragionevole probabilità di essereaccolta. 4. Avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice d’appello e la sentenza del giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. 5.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6.Sulle memorie depositate dalle parti, il ricorso è stato avviato a decisione nelle forme della camera di consiglio per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché, con ordinanza interlocutoria n. 27620 del 24/10/2024,la Terza Sezione civile di questa Corte ha rimesso le parti dinanzi a questo Collegio per la discussione del ricorso in pubblica udienza. 7.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, invocando l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento del secondo. 8.Entrambe le parti hanno depositato nuove memorie.Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 1.Dev’essere preliminarmente confermata l’effettiva presenza, tra gli atti del giudizio, della procura alle liti rilasciata dalla Leonardi al propriodifensore in relazione a questo giudizio di legittimità, dovendosi in tal senso replicare al rilievo su tale punto sollevato nelle note conclusionalidepositate dal P ubblico M inistero . 2. Con il primo motivo, la ricorrente censura i provvedimenti impugnatiper violazione o falsa applicazione della normativa in tema di spese di giustizia e ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ParteIII, Titolo I, Capo IV, artt. 90 e segg. del d.p.r. n. 115/2002 (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere entrambi i giudici del merito erroneamente ritenuto - sulla base di un’illegittima interpretazione deglielementi di prova acquisiti al giudizio - che la Leonardi avesse volontariamente e consapevolmente inteso assumere ogni onere economicoin ordine all’espletamento dell’incarico difensivo conferito al Mirandola, in contrasto con i contenuti della disciplina normativa in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché in contrasto con i contenuti dell’ordinamento della professione forense, così come integrato dal codice deontologico forense approvato dal Consiglionazionale forense nella seduta del 31/1/2014. Secondo la ricorrente, infatti, dai contenuti della disciplina normativarichiamata in ricorso i giudici del merito avrebbero dovuto desumerel’obbligo dell’avvocato non iscritto agli elenchi dei difensori patrocinatoria spese dello Stato - subentrato nella difesa di una cliente giàammessa al patrocinio a spese dello Stato - di procedere in ogni caso alla dettagliata informazione dei rischi che sarebbero potuti derivare alla stessa cliente dal mancato inserimento del difensore nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato, nonché di desumere Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’obbligodel Mirandola di sottostare agli stessi vincoli dei difensori così qualificati. 3.Il motivo è inammissibile. 4.Osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, n el caso in cui il giudizio di appello si concluda con l’ ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., l’impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primogrado ex art. 348 - ter , co . 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazionedella predetta ordinanza è consentita solo quando questa siaaffetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori deicasi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali (cfr.Sez. 2 , o rdinanza n. 35279 del 30/11/2022 , Rv. 666324 - 01) . 5. Nel caso di specie, avendo la ricorrente dichiarato di voler impugnare le decisioni di entrambi i giudici di merito, la censura in esame deve ritenersi inammissibile nella parte in cui risulta diretta avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello, trattandosi di una censuraattinente al merito della controversia e non limitata alla sola contestazionedi vizi processuali propri dell’ordinanza ex art. 348 - ter c.p.c. o dell’avvenuta pronuncia di quest’ultima al di fuori dei casi consentitidalla legge. 6.Tanto premesso, la censura in esame è inammissibile anche nella parte in cui risulta diretta avverso la decisione del giudice di primo grado. 7. Sul punto , al di là della corrett ezza dell’ interpretazione delle normerichiamate in ricorso (così come prospettata dalla ricorrente) , varràsottolineare come entrambi i giudici del merito, nel considerare gli elementi di prova acquisiti al giudizio ( attraverso il legittimo esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale ) , abbiano evidenziatol’avvenuta dimostrazione , non solo che la Leonardi avesse Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avutopiena consapevolezza della circostanza che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non fosse iscritto all’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato , ma chela stessa avesse espressamente inteso avvalersi , in ogni caso e a titolo oneroso, delle prestazioni di tale avvocato in ragione dell e su e specifiche qualità professionali, manifestando in modo chiar o (e condivisocon l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) l ’ intenzione di rinunciare ai benefici del patrocinio a spese dello Stato e di far fronte con i propri mezzi economici agli oneri di tale difesa , e rivelando inequivoc amente il sopravvenuto venir meno di alcun interesse a ricorrere ai vantaggi economici di cui avrebbe potuto usufruire attraverso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato, de l q ual e pure aveva fino a tale momentobeneficiato. 8. Ciò posto , la doglianza in esame, nel sostenere l’avvenuta violazione dell'obbligo del Mirandola di informare la cliente della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, trascura di considerareche la verifica in fatto opera t a nella sentenza gravata ha condottoalla conclusione secondo cui la ricorrente era ben consapevole della possibilità offerta dalla legge in favore di chi versasse nelle sue condizioni economiche, ma che aveva comunque preferito avvalersi, sebbenecon la conseguenza di doverne sopportare in proprio l'onere, delleprestazioni del Mirandola. In tale ottica , risulta altrettanto evidente l'insussistenza della violazione dell'art. 85 del d.p.r. n. 115/2002, che disciplina specificamentel'attività del difensore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato di non richiedere altri compensi oltre quelli liquidati acarico dell'erario, ma che non è invece applicabile alla fattispecie i n esame, nella quale il rapporto professionale è stato volutamente instauratoprescindendo dalla possibilità di avvalersi della menzionata Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ammissione (v., in termini, Sez. 2, o rdinanza n . 5710 del 2 marzo 2020). 9.Da qui l’inammissibilità della censura in esame, non solo nella partein cui prospetta l’eventualità di una rilettura nel merito dei mezzi di prova e dei fatti di causa (segnatamente in relazione alla ricostruzione della comune consapevolezza, della Leonardi e del Mirandola,della rinuncia della prima al patrocinio a spese dello Stato a fine di assumere a titolo oneroso il secondo) sulla base di una impostazionecritica non consentita in sede di legittimità, ma anche là doveintende conferire rilevanza decisiva al ricorso di pretese omissioni informative imputabili al Miradola nei confronti di un soggetto , la Leonardi, il cui patrimonio informativo (tanto in ordine al significato dellamancata iscrizione di quest’ultimo agli elenchi dei patrocinatori a spese dello Stato, quanto all’entità delle conseguenze economiche connessealla consapevole rinuncia di tale beneficio e all’assunzione del Mirandolacome difensore) risulta va essere integrato nella completezza delle sue implicazioni, secondo quanto emerso dagli atti di causa in forzadella coerente lettura fornitane da entrambi i giudici del merito. 10. È appena il caso di rilevare come debba ritenersi ragionevolmente priv a di congruenza la pretesa di ritenere ancora persistente,in capo al Mirandola, la cogenza di obblighi informativi a beneficio di un soggetto , la Leonardi, che aveva già adeguatamente acquisito piena consapevolezza del significato e de l tenore delle conseguenze connesse alle proprie scelte (sì che, quanto dovuto dal primo,nulla avrebbe potuto aggiungere al patrimonio informativo del la seconda), dovendo per ciò solo ritenersi che l’assolvimento di detti oneriinformativi ( ormai privi di concreta ed effettiva rilevanza ) in altro non sarebbe consist ito se non nello sterile adempimento di un inutile formalismoburocratico.Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 11.Con il secondo motivo, la ricorrente censura i provvedimenti impugnatiper omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere i giudici del merito erroneamente omessodi esaminare la questione concernente il mancato rispetto, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi informativi sullo stesso incombentiin ordine alla propria qualità di avvocato non iscritto negli elenchi dei patrocinatori a spese dello Stato, nonché la decisiva questione concernente il mancato rispetto degli obblighi informativi connessia tutte le circostanze che avrebbero indotto l’interessata ad astenersi dal conferimento di un incarico professionale economicamentemolto oneroso per la stessa. 12.Il motivo è inammissibile. 13. Osserva il Collegio come – al di là dell’ammissibilità della censura ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c. ( che la ricorrente vorrebbe riconosciuta sul presupposto che il solo giudice d’appello avrebbe effettivamente considerato la questione di merito) – là dove la doglianzain esame fosse da intender e come ri ferita alla decisione del giudice di primo grado, la stessa si risolverebbe nella denuncia dell’omessoesame di un fatto (l a mancat a informa zion e della Leonardi imputabile al Mirandola) di cui non risulta affatto argomentata la decisività. 14.Al contrario , proprio sulla base di quanto illustrato dalla Corte territoriale, la circostanza in esame risulta del tutto priva di rilevanza decisiva,avendo il giudice d’appello sottolineato come gli elementi di provaacquisiti al giudizio avessero dato pienamente conto d el fatto che laLeonardi fosse perfettamente consapevole, tanto dei meccanismi di funzionamentodell’istituto del patrocinio a spese dello Stato ( del quale la stessa aveva già precedentemente usufruito ), quanto della circostanza che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non fosse iscritto nell’elenco dei Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri patrocinatori a spese dello Stato e che, conseguentemente, tutti gli onerieconomici relativi alla difesa del Mirandola ( che la stessa Leonardi accettò di assumere in modo espresso) sarebbero ricaduti integralmentesu di sé : circostanze, tutte, rese note e condivise con lo stessoMirandola, sì che quand’anche il giudice di primo grado avesse considerato l’omissione informativa da parte del professionista (ove mai trascurata) la stessa non avrebbe ragionevolmente esercitato alcunasicura decisività sull’esito della decisione . 15.La censura è parimenti inammissibile pur quando intesa come rivolta a lla denuncia di un preteso omesso esame imputabile all’ordinanza di inammissibilità emessa dalla C orte d’appello, avendo quest’ultima espressamente preso in considerazione la circostanza il cuiesame sarebbe stato asseritamente omesso, giudicandola del tutto sfornitadi rilevanza . 16. Sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso. 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 18.Devono essere infine disattes e l e istanz e (datate 25.2.2025 e 30.8.2024) avanzata dal difensore del la ricorrente a mmess a al patrocinioa spese dello Stato , volte alla liquidazione delle spese e dei compensi professionali , trova ndo al riguardo applicazione l’insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale laCorte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi aldifensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art.83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3 - bis del medesimo art. 83 - introdottodall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento “ contestualmente alla pronuncia Udienzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 25685/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”,esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (cfr. Sez.1, o rdinanza n. 11677del 16/06/2020 , Rv. 657953 - 01) . 19.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre alle spese