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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05847/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06CHQA0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06TV4PG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto con atti distinti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordato la pena in appello, è inammissibile perché non consentito, sia perché la sentenza espressamente esclude la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (pag.4), sia perché avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06CHQA0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06TV4PG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto con atti distinti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordato la pena in appello, è inammissibile perché non consentito, sia perché la sentenza espressamente esclude la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (pag.4), sia perché avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris