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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 03637/2023

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 5721-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 334, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza n. 4172/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 05721 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- R.G. 5721/2022 [OSCURATO:PERSONA]: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 4172 del 2022, con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso dell'istante avverso la sentenza del Tribunale di Velletri resa ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., per avere il giudice del merito condannato alle spese di lite il ricorrente pur in presenza della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp.att. cod. proc. civ., decidendo nel merito, ha per un verso mancato di accollare all'[OSCURATO:PERSONA] il costo della consulenza tecnica, per altro verso ha omesso di disporre la distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: quanto alle spese della CTU, l'ordinanza n. 4172 del 2022 va corretta, avendo la Corte di Cassazione, accolto il primo motivo di ricorso proprio sul presupposto che il giudice del merito avesse ignorato l'esistenza della dichiarazione di esenzione per motivi reddituali, ritualmente versata in atti (e richiamata e debitamente trascritta nel ricorso per cassazione), e tuttavia, in dispositivo, aveva dichiarato irripetibili le sole spese di lite, ma non anche quelle relative alla CTU espletata in giudizio; anche quanto all'omessa distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'avvocato richiedente il ricorso merita di essere accolto, atteso che dall'esame degli atti di causa risulta che nell'originario ricorso per cassazione era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore; in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez.

Un. n.16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione; tuttavia, questa stessa Corte ha anche stabilito che concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (Cass. n.15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016); avendo l'istante fornito la prova di aver espletato tale adempimento il ricorso va accolto; in definitiva, il ricorso va accolto; l'ordinanza Cass. n. 4172 del 2022 va corretta: a) aggiungendo al primo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "...dichiara irripetibili le spese di lite dell'ATP" la locuzione "...e le spese di CTU"; b) aggiungendo al secondo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "...oltre spese al 15% ed accessori di legge" la locuzione "...con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi anticipatario"; rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nell'ordinanza Cass. n. 4172 del 2022 nei termini che seguono: a) aggiungendo al primo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "dichiara irripetibili le spese di lite dell'ATP" la locuzione "...e le spese di CTU"; b) aggiungendo al secondo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "...oltre spese al 15% ed accessori di legge", la locuzione "...con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi anticipatario". [OSCURATO:PERSONA] per le annotazioni.

Così deciso in Roma, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 5721-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 334, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza n. 4172/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 05721 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- R.G. 5721/2022 [OSCURATO:PERSONA]: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 4172 del 2022, con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso dell'istante avverso la sentenza del Tribunale di Velletri resa ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., per avere il giudice del merito condannato alle spese di lite il ricorrente pur in presenza della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp.att. cod. proc. civ., decidendo nel merito, ha per un verso mancato di accollare all'[OSCURATO:PERSONA] il costo della consulenza tecnica, per altro verso ha omesso di disporre la distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza; l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: quanto alle spese della CTU, l'ordinanza n. 4172 del 2022 va corretta, avendo la Corte di Cassazione, accolto il primo motivo di ricorso proprio sul presupposto che il giudice del merito avesse ignorato l'esistenza della dichiarazione di esenzione per motivi reddituali, ritualmente versata in atti (e richiamata e debitamente trascritta nel ricorso per cassazione), e tuttavia, in dispositivo, aveva dichiarato irripetibili le sole spese di lite, ma non anche quelle relative alla CTU espletata in giudizio; anche quanto all'omessa distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'avvocato richiedente il ricorso merita di essere accolto, atteso che dall'esame degli atti di causa risulta che nell'originario ricorso per cassazione era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore; in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. n.16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione; tuttavia, questa stessa Corte ha anche stabilito che concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (Cass. n.15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016); avendo l'istante fornito la prova di aver espletato tale adempimento il ricorso va accolto; in definitiva, il ricorso va accolto; l'ordinanza Cass. n. 4172 del 2022 va corretta: a) aggiungendo al primo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "...dichiara irripetibili le spese di lite dell'ATP" la locuzione "...e le spese di CTU"; b) aggiungendo al secondo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "...oltre spese al 15% ed accessori di legge" la locuzione "...con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi anticipatario"; rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nell'ordinanza Cass. n. 4172 del 2022 nei termini che seguono: a) aggiungendo al primo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "dichiara irripetibili le spese di lite dell'ATP" la locuzione "...e le spese di CTU"; b) aggiungendo al secondo capoverso del dispositivo, dopo la locuzione "...oltre spese al 15% ed accessori di legge", la locuzione "...con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi anticipatario". [OSCURATO:PERSONA] per le annotazioni. Così deciso in Roma, a
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