CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25051/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7096-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro temporé, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 4085/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07096 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]\, anna ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto legittimo sotto il profilo della mot\iazione, e nel merito fondato, l'atto di classamento di due immobili in categoria C classe 4 in rettifica della classe 10, attribuita dai medesimi ricorrenti con DOCFA; 2. con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della 1.212 del 2000, 3 della 1.241/90, 61 del d.P.R. 1142/49 e 11 del d.l. 70 del 1998; 3. con il secondo motivo lamentano l violazione o falsa applicazione dell'art.8 del d.P.R. 138 del 1998 per 3ve r la CTR affermato che lo "stato di conservazione dell'immobile non incide sul classamento" 2.11Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo è infondato. Va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuitE ;olo se gli elementi di fatto indicati dal . contribuente non siano stati disEtte ;i dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuiti derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, men:re nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto i ldicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e sp.2:ificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del d r tto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale c mtenzioso (Cass. 23 maggio 2018, n. 12777). Nel caso in esame, come eri erge dalla testo dell'avviso riprodotto nel ricorso per cassazione, l'ufficio h3 s3mplicemente variato la classe dei due immobili fornendo una adeguata (jit's tificazione alla riclassificazione mediante riferimento a dati catastali di uni :à i mmobiliari prese a comparazione aventi caratteristiche dichiaratamente an llocte a quelle dei due immobili e insistenti sulla stessa area; 2 il secondo motivo di ricorso è f )nd 3to. I ricorrenti evidenziano di avere, sia in primo grado che in appello, dedotto che gli immobili di cui trattasi erano "in condizioni fatiscenti", "non buone' E lecessitavano di "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria". Eviden:lEr o altresì di aver prodotto una perizia a supporto di quanto dedotto. Nella ;ei enza oggetto di impugnazione i giudici di appello hanno affermato che "lo s.nto di conservazione dell'immobile non incide sul classamento". L'affermazior e non tiene conto del disposto dell'art.8 del d.P.R. 138 del 1998. Va rico' dato che il r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo redditc formazione del nuovo catasto edilizio urbano), art. 8 definisce la sudji /;ione in categorie e classi delle unità immobiliari a destinazione ordinar a ( :ome quelle della categoria 1 del gruppo C, dei quali si discute) precisar ic che per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la qi ie esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elerlerd di valutazione che saranno definiti dal regolamento. Il classamento ii un'unità immobiliare consiste nell'individuazione della sua desti az one ordinaria e della sua redditività, in base alla quale viene individuata le tegoria. La classe è definita dal grado di merito o di apprezzamento estima'e i i funzione delle condizioni intrinseche ed estrinseche e per comparazione ali jiità similari. In particolare, individuata la categoria -nel caso di specie paci c: r lente individuata in C/1-, la classe viene determinata mediante raffronti -o i unità della stessa categoria prese a riferimento con caratteristiche e .:olcizioni simili rispetto a quella oggetto di attribuzione di rendita tenendo rto condizioni estrinseche e intrinseche dell'unità immobiliare (Articolo 8 li r.d. 652/39 e successive modificazioni; art.7 d.P.R. 1142/49). Tra le con iz,c ni intrinseche, già in base alle istruzioni del ministero delle finanze pubt ic i'e il 28 luglio del 1942, erano indicati "grado di finimento e stato di con: 2r \, azione". Analogamente l'art. 8 del d.P.R. 138/1998 fa riferimento a "qualità • ato edilizio" dell'unità immobiliare. Dacché l'erroneità della ricordata rmazione della CTR per cui ai fini della attribuzione della classe lo stato d:IIHr 'mobile non ha alcuna incidenza; 3. in conclusione, il primo motivc ricorso deve essere rigettato, il secondo motivo deve essere accolto, la se i )za impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR de _:ampania per un nuovo esame della fondatezza sostanziale dell'accet a r 2nto, che tenga conto dello stato di conservazione e manutenzione de d i immobili; 4. al giudice del rinvio è altresì c-P- rlandato di liquidare le spese dell'intero processo; QM la Corte accoglie il secondo rnttH di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione , , I motivo accolto e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale ,_12.a Campania, in diversa composizione, anche per le spese. C