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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 31757/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso nell'interesse del Cesareo è manifestamente generico in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso nell'interesse dello Zirilli è parimenti manifestamente generico rispetto alla intervenuta declaratoria di prescrizione per il reato di cui all'art. 658 cod. pen., così riqualificato l'originario reato di cui all'art. 367 c.p..

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso nell'interesse del Cesareo è manifestamente generico in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso nell'interesse dello Zirilli è parimenti manifestamente generico rispetto alla intervenuta declaratoria di prescrizione per il reato di cui all'art. 658 cod. pen., così riqualificato l'originario reato di cui all'art. 367 c.p.. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022
Sentenza Cassazione n. 31757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris