Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 27466/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso 23334 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed iviresidente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 69 - 00146, elett ivamen te dom icilia to in Roma, al Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso la DelMonteLaw - società tra avvocati- S.p.A. che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c. si rappresenta edifende; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata - -avverso il decreto di estinzione della Cassazione s ezionale n. 669/2024 – raccolta n. 10645/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Correzione errore materiale – Decreto estintivo PDA Con “Istanza di correzione dell’errore materiale del decreto” del 2.5.2024, [OSCURATO:PERSONA], premesso che: 1) in data 1.3.2024 ha ricevuto la comunicazione della proposta di definizione agevolata ex art. 380 bis c.p.c., con la quale il consigliere delegato rilevava l’infondatezza dell’azione di legittimità; 2) decideva di non avanzare istanza affinché venisse chiesta la decisione, intendendo così rinunciare all’azione intrapresa; 3) con decreto n. 669/2024 sezionale, raccolta n. 10645/2024, depositato in data 19/04/2024, è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., con la condanna “al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito”; 4) la suddetta pronuncia sarebbe, però, affetta da erroremateriale laddove la Corte lo ha condannato a rifondere le spese e compensi alla controparte ‘mai costituita’; 5) in ogni caso, il provvedimento sarebbe affetto da erroremateriale, atteso che, a fronte del valore del giudizio di legittimità pari ad euro 200,00, la liquidazione congrua, applicando il ‘medio’calcolo tabellare, sarebbe dovuta essere complessivamente pari ad euro 678,00, anzichè ad euro 750,00; ciò debitamente premesso, chiede che, eventualmente fissando l’udienza di cui all’art. 288, secondo comma, c.p.c., a correzione dell’errore materiale, venga disposta la sostituzione di “controricorrente” in “contumace” in ordine alla parte avversaria Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale I di [OSCURATO:PERSONA].

Terr. di Roma 2 Aurelio e, conseguenzialmente, la rettifica della condanna alle spese eseguita o, in subordine, liquidarsi le spese processuali da rimborsare in euro 678,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Il ricorso, da qualificarsi come istanza di correzione materiale, ovvero come “segnalazione” di errore materiale per la sollecitazione del relativo potere ufficioso della Corte,è infondato.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la proposta di definizione agevolata cui il ricorrente ha prestato adesione era nel senso della improcedibilità del ricorso per cassazione (e non della sua manifesta infondatezza, come sostenuto dal ricorrente),per non aver l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di sé stesso, depositato il ricorso nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come attestato dal certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 30/11/2023, con conseguente superamento del termine previsto dalla predetta norma (l'improcedibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione: Cass., Sez.2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019).

Ciò debitamente premesso, l’Agenzia delle Entrate risulta regolarmente costituita con controricorso depositato in data 13 novembre 2023, ragion per cui è destituita di fondamento l’affermazione del ricorrente secondo cui essa sarebbe rimasta ‘contumace’.

Avuto riguardo all’entità delle spese liquidate con il decreto di estinzione, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (aggiornati dal dm n. 147 del 2022), l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo solo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022).

Non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori ‘medi’ indicati nelle predette tabelle (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento per radicale insussistenza dei paventati errori materiali.Nessuna pronuncia va adottatain ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.

Nessun ulteriore importo a titolo di contributo unificato va posto a carico dell’istante, avendo il procedimento di correzione natura amministrativa, e non giurisdizionale.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 23334 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed iviresidente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 69 - 00146, elett ivamen te dom icilia to in Roma, al Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso la DelMonteLaw - società tra avvocati- S.p.A. che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c. si rappresenta edifende; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata - -avverso il decreto di estinzione della Cassazione s ezionale n. 669/2024 – raccolta n. 10645/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Correzione errore materiale – Decreto estintivo PDA Con “Istanza di correzione dell’errore materiale del decreto” del 2.5.2024, [OSCURATO:PERSONA], premesso che: 1) in data 1.3.2024 ha ricevuto la comunicazione della proposta di definizione agevolata ex art. 380 bis c.p.c., con la quale il consigliere delegato rilevava l’infondatezza dell’azione di legittimità; 2) decideva di non avanzare istanza affinché venisse chiesta la decisione, intendendo così rinunciare all’azione intrapresa; 3) con decreto n. 669/2024 sezionale, raccolta n. 10645/2024, depositato in data 19/04/2024, è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., con la condanna “al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito”; 4) la suddetta pronuncia sarebbe, però, affetta da erroremateriale laddove la Corte lo ha condannato a rifondere le spese e compensi alla controparte ‘mai costituita’; 5) in ogni caso, il provvedimento sarebbe affetto da erroremateriale, atteso che, a fronte del valore del giudizio di legittimità pari ad euro 200,00, la liquidazione congrua, applicando il ‘medio’calcolo tabellare, sarebbe dovuta essere complessivamente pari ad euro 678,00, anzichè ad euro 750,00; ciò debitamente premesso, chiede che, eventualmente fissando l’udienza di cui all’art. 288, secondo comma, c.p.c., a correzione dell’errore materiale, venga disposta la sostituzione di “controricorrente” in “contumace” in ordine alla parte avversaria Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale I di [OSCURATO:PERSONA]. Terr. di Roma 2 Aurelio e, conseguenzialmente, la rettifica della condanna alle spese eseguita o, in subordine, liquidarsi le spese processuali da rimborsare in euro 678,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Il ricorso, da qualificarsi come istanza di correzione materiale, ovvero come “segnalazione” di errore materiale per la sollecitazione del relativo potere ufficioso della Corte,è infondato. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la proposta di definizione agevolata cui il ricorrente ha prestato adesione era nel senso della improcedibilità del ricorso per cassazione (e non della sua manifesta infondatezza, come sostenuto dal ricorrente),per non aver l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di sé stesso, depositato il ricorso nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come attestato dal certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 30/11/2023, con conseguente superamento del termine previsto dalla predetta norma (l'improcedibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione: Cass., Sez.2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019). Ciò debitamente premesso, l’Agenzia delle Entrate risulta regolarmente costituita con controricorso depositato in data 13 novembre 2023, ragion per cui è destituita di fondamento l’affermazione del ricorrente secondo cui essa sarebbe rimasta ‘contumace’. Avuto riguardo all’entità delle spese liquidate con il decreto di estinzione, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (aggiornati dal dm n. 147 del 2022), l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo solo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022). Non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori ‘medi’ indicati nelle predette tabelle (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento per radicale insussistenza dei paventati errori materiali.Nessuna pronuncia va adottatain ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese. Nessun ulteriore importo a titolo di contributo unificato va posto a carico dell’istante, avendo il procedimento di correzione natura amministrativa, e non giurisdizionale. P.Q.M. Rigetta
Decreto Cassazione n. 27466/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris