CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2025
Cassazione n. 19160/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16757/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale socio presidente dello Studio legale [OSCURATO:PERSONA] professionale, elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di TEC. S. p . A . [OSCURATO:PERSONA], nonché delle socie TEC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato presso l ’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron. n. 1233/2018delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositatoi l 2 8 . 3 . 20 1 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28.4.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difese il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in tre processi di opposizione allo stato passivo proposti da altrettanti professionisti, che si conclusero con l’esplicita rinuncia agli atti (in un caso) e con l’abbandono della lite per mancata comparizione (negli altri due), previo accordo sulla compensazione delle spese di lite e sul pagamento entro un certo terminedegli importi che il giudice delegato aveva già ab origine ammesso al passivo in prededuzione. In sede di liquidazione del compenso spettante al difensore ai sensi dell’art. 25, comma 1, n. 6, legge fall., il giudice delegato ridusse l ’importo richiesto, negando al difensore le maggiorazioni previste da l r egolamento contenuto nel d.m. n. 55 del 2014 (« Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense»)con riferimento ai parametri della speciale difficoltà degli affari trattati e della transazione della controversia. Ilricorrente propose reclamo al collegio ai sensi dell’art.26 legge fall., che venne respintodal Tribunale . Contro il decreto del Tribunale l’ avvocat o Franzi ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. Il fallimento si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo diricorso si denunciano«violazione e falsa applicazione del l’art. 1362, comma 2, c.c., nonché dell’art. 1363 c.c.», ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.». Il ricorrente – che concentra la sua attenzione solo sul diniego della maggiorazione del compenso per intervenuta transazione, riconoscendo che la negata «complessità delle questioni giuridiche affrontate» implica un apprezzamento del fatto insindacabile in sede di legittimità –contesta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] un’errata applicazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale e, in particolare, dei criteri del «comportamento complessivo» delle parti(art. 1362, comma 2, c.c.) e della interpretazione complessiva delle clausole «le une per mezzo delle altre» (art. 1363 c.c.). 1.1. Il motivo è inammissibile. Gli artt. 1362 e ss. c.c. pongono la disciplina legale «Dell’interpretazione del contratto» e quindi presuppongono l’esistenza di un testo contrattuale da interpretare, il che non accade nel caso di specie, sicché il Tribunale non ha applicato – né potrebbe avere violato –tali disposizioni di legge . Nell’illustrazione del motivo il richiamo al comportamento delle parti è funzionale a sostenere la tesi secondo cui tale comportamento dimostrerebbe(farebbe presumere) l’esistenza di una volontà transattiva, sia pur non esplicitata in un testo contrattuale. Ma siffatta tesi – a prescindere da l divieto di riesame del fatto in sede di legittimità e da i limit i legal i al la prova delcontratto di transazione (art. 1967 c.c.) nonché dal rilievo per cui l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito – non ha niente a che vedere con l’interpretazione del contratto e con i relativi canoni dettati dal codice civile. Anche il criterio legale dell’interpretazione complessiva del contratto è invocato a sproposito, perché riferito alla dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del processo (peraltro presentata in uno solo dei tre giudizi per cui è causa), ovverosia a un testo che non è quello di un contratt o , né per contenuto né per funzione, bensìal testo di un atto processuale finalizzato ad ottenere un determinato provvedimento del giudice e il relativo effetto estintivo del processo. 2. I l secondo motivo censura «v iolazione e falsa applicazionedegli artt. 1321 e 1965 c.c.», anche in questo caso ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c . Il ricorrente si duole cheil giudice del merito non abbia riconosciuto gli estremi di un accordo transattivo delle parti in contesa nella rinuncia all’opposizione da parte dei professionisti coinvolti, in quantosubordinata alla compensazione delle spese di lite e al pagamento di quanto già ammesso al passivo entro un termine determinato. 2.1.Il motivo è inammissibile , in quanto, nonostante la dichiarata intenzione di censurare una violazione di norme di diritto, in sostanzasi contesta la decisione in fatto del Tribunale , laddove questo ha«ritenuto che il tenore della documentazione versata in atti dalla Curatela … non lasci dubbi in merito alla assoluta mancanza di qualsivoglia volontà di addivenire ad una transazione con gli opponenti». Maanche se si volesse superare tale assorbente profilo di inammissibilità, si dovrebbe comunque osservare che la transazione, in quanto negozio di diritto privato, presuppone che le «reciproche concessioni» incidano su rapporti di diritto sostanziale, eventualmente «anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti» (art. 1965, comma 2, c.c.), ma non esclusivamente su aspetti processuali quali l’estinzione del processo pendente, la regolazione delle relative spese di lite e i tempi de lla distribuzione delle somme disponibili dell’attivo fallimentare. 3.Il terzo e il quarto motivo recano entrambi una censura di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): nel primo caso con riferimento al fatto che i curatori del fallimento, per accettare la rinuncia agli atti degli opponenti, seguirono la procedura prevista per l’autorizzazione delle transazioni (art. 35 legge fall. ) ; nel secondo caso con riferimento al fatto che la proposta degli opponenti prevedeva come condizione per l’abbandono della lite il pagamento entro un preciso termine di quanto già ammesso al passivo. 4. Entrambi i motivi sono inammissibili, perché quelli indicati non sono, a ben vedere, fatti decisivi per il giudizio e ancor prima accadiment i o circostanz e in senso storico - naturalistico. Quanto alla proceduraseguita per l’abbandono della lite, basti dire che quella che rileva non è certo l’opinione dei curatori, bensì l’oggettiva natura giuridica dell’atto . Ciò fermo restando che l’autorizzazione di cui all’art. 35 legge fall. non è richiesta soltanto per «le transazioni», ma in generale per «gli atti di straordinaria amministrazione». Quanto poi alla condizione del pagamento entro un preciso termine di quanto già ammesso al passivo, per quanto già scritto sopra, si deve osservare chenon si tratta di un elemento da cui si possa desumere l a presenza, nella fattispecie, dei connotati di una transazione. 5. Dichiarato inammissibile i l ricorso , le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibileil ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo unif