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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22248/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 22 luglio 2020 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 6 febbraio 2018, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso non sono collegati con l'oggetto della sentenza impugnata, ma si riferiscono a sentenza di versa da quella indicata nell'intestazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, I'll maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 22 luglio 2020 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 6 febbraio 2018, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ridotto la pena ad anni uno di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso non sono collegati con l'oggetto della sentenza impugnata, ma si riferiscono a sentenza di versa da quella indicata nell'intestazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll maggio 202
Sentenza Cassazione n. 22248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris